adozione tariffe relative alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – Consiglio di Stato Sentenza 6167/2012
sul ricorso numero di registro generale 6127 del 2008, proposto da:
Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Pafundi, Edda Odone e Maria Paola Pessagno, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, viale Giulio Cesare n. 14/A;
contro
Amiu – Azienda Multiservizi e di Igiene Urbana – Genova s.p.a.; Confederazione nazionale artigianato piccola e media impresa – Ass. Prov. Genova, Artigiani Grafici s.n.c. di Laura Scheggi e Armando Ravera, Nuova Ata – Azienda Tipografi Associati s.r.l., Nuovo Punto Auto di Ulisse Pradissito e C. s.n.c., Stradini Piergiorgio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA, SEZIONE I, n. 00764/2007, resa tra le parti, concernente adozione tariffe relative alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 6167/2012 del 04.12.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti l’avvocato Pafundi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Accogliendo il ricorso proposto dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e piccola e media impresa ed alcuni imprenditori le cui attività commerciali sono ubicate in Genova, con la sentenza appellata il TAR Liguria ha annullato la deliberazione della giunta comunale in data 17 febbraio 2005 n. 135, di adozione delle tariffe relative alla TARSU per l’anno 2005.
Avendo ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il TAR adito ha definito il giudizio, ai sensi dell’art. 26 l. n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9 l. n. 205/2000 (in allora vigente), attraverso il richiamo dei propri precedenti conformi resi su analoghe impugnative nei confronti di altrettante delibere di adozione delle tariffe per il medesimo tributo relativamente agli anni di imposta 2003 e 2004 (sentenze nn. 1168 e 1182 del 2005).
2. Il Comune di Genova contesta innanzitutto che l’onere del “sintetico riferimento” al precedente conforme, consentito dal 4° comma del citato art. 26 possa essere assolto attraverso un mero richiamo a quest’ultimo, in assenza di ulteriori specificazioni motivazionali che consentano il controllo sulla decisione di primo grado.
Nel merito, ripropone i motivi già svolti negli atti d’appello proposti nei confronti dei precedenti richiamati (ed iscritti ai nn. di r.g. 9322 e 9445 del 2006), imperniati essenzialmente sull’assunto per cui in sede di modifica, con delibera consiliare n. 23 del 27 febbraio 2002, al regolamento ex art. 68 d.lgs. n. 507/1993 sull’applicazione del tributo, l’amministrazione ha recepito le indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza amministrativa formulate su analoghe impugnative relative ad anni di imposta precedenti.
Detti motivi possono sintetizzarsi come segue:
– in sede di modifica regolamentare sono stati chiariti i parametri ed i criteri di quantificazione ed in particolare i coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa e le relative formule matematiche, in considerazione della natura e destinazione del cespite immobiliare, secondo raggruppamenti basati su categorie omogenee;
– l’istruttoria svolta a questo riguardo è sufficiente e congrua, poiché basata sulla previsione del costo globale del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti annualmente formulata dall’azienda municipalizzata incaricata dello stesso, nonché dal monitoraggio sulla produzione di rifiuti negli anni 2001 e 2002 effettuato da Gf ambiente s.r.l., appositamente incaricata dall’amministrazione comunale;
– non è condivisibile l’avviso del Giudice di primo grado secondo cui non è utilizzabile la relazione depositata in ottemperanza dell’ordinanza istruttoria, in quanto riconducibile non già ai competenti uffici comunali ma ai legali dell’ente, trattandosi di atti meramente illustrativi del processo decisionale seguito in sede di deliberazione tariffaria, né tanto meno il rilievo dell’omessa pubblicazione dei dati previsionali sul costo del servizio;
– è errato ritenere carente di motivazione la fissazione di deduzione tariffaria nella misura minima del 5% del costo del servizio di raccolta dei rifiuti, dovendosi tale obbligo ritenere assolto, stante la necessità di raggiungere la copertura integrale del servizio in vista dell’istituzione della tariffa ex art. 49 d.lgs. n. 22/1997, attraverso il richiamo alle previsioni di bilancio ed alla più volte menzionata stima del costo del servizio;
– è errata la analoga censura di insufficiente motivazione per quanto riguarda le agevolazioni riconosciute in favore delle utenze domestiche e dei produttori di rifiuti speciali, tossici o nocivi che assumono a propria cura e spese il relativo smaltimento, non essendo fornita alcuna prova che ciò abbia danneggiato la categoria degli imprenditori, di cui fanno parte i ricorrenti e risultando tali agevolazioni fondate sul comma 10 del citato art. 49;
– è corretta l’assimilazione ex art. 21 d.lgs. n. 22/1997 dei rifiuti speciali a quelli urbani, in quanto operata dall’amministrazione sulla scorta dell’elencazione dei rifiuti elaborata a livello ministeriale.
3. I ricorrenti in primo grado non si sono costituiti.
4. In memoria conclusionale il Comune appellante ha richiamato la decisione di questa Sezione n. 2294/2009, di riforma della sentenza del TAR Ligura nn. 1168 del 2005, posta a fondamento della pronuncia oggetto del presente appello.
6. Tuttavia, nella ridetta decisione è stato confermato il giudizio di illegittimità formulato dal TAR (nella sentenza n. 1167/2005) nei confronti della delibera giuntale di fissazione delle tariffe per l’anno di imposta 2002.
Ciò in base al fatto che l’incremento tariffario era stato disposto sulla base delle tariffe relative all’anno precedente, la cui delibera, nondimeno, era anch’essa stata annullata dal TAR ligure, con sentenza passata in giudicato a seguito del rigetto dell’appello in forza decisione di questa Sezione n. 5435/2004, e senza alcuna specificazione, per ciascuna utenza di indici, coefficienti e relativi elementi di quantificazione, per cui non era dato comprendere come fossero stati determinati i parametri previsti.
Sovviene al riguardo il punto 2.7 della motivazione della sentenza, di cui si riportano il seguente decisivo passaggio:
“Una prima incongruenza si appalesa evidente ove l’incremento sia stato calcolato sull’importo delle singole tariffe, come definito per l’anno 2001.
Le tariffe fissate per il 2001 con delibera di giunta n. 371 del 2001, avendo a riferimento solamente i “parametri” (intesi come rapporto tra le tariffe delle diverse sottocategorie) di cui alla delibera consiliare n. 34 del 2001, sono state annullate con più sentenze del Tribunale amministrativo regionale, confermate in appello da questa Sezione.
Per il 2002 i ”parametri”, identici a quelli per il 2001 nel prospetto allegato alla delibera consiliare n. 34 del 2001 (per l’anno 2001), sono stati riprodotti solamente nella delibera di giunta n. 231 del 2002. Per ciascuna sottocategoria, ad essi si sarebbero dovuti accompagnare gli indici ips ed iqs e gli elementi che avevano condotto a quantificare i differenti coefficienti ed indici, antecedenti necessari per l’operazione di definizione delle tariffe”.
7. Tanto basta per respingere il presente appello, sia pure dovendosi correggere la motivazione nei termini sopra esposti, visto che la delibera qui impugnata, relativa all’anno 2005, riproduce le medesime criticità e che tale vizio è idoneo a confermare il giudizio di illegittimità per carenza di motivazione ed istruttoria accolto in primo grado. In sostanza, se è vero che con le modifiche regolamentari più volte richiamate sono stati emendati i vizi di difetto di specificazione degli indicatori di produttività e qualità dei rifiuti (di cui agli acronimi ips e iqs) alla base dei criteri di discriminazione tariffaria per tipologie di utenza, è altrettanto vero che tale correzione non è rifluita nelle delibere di approvazione delle tariffe per i singoli anni di imposta, ivi compresa quella oggetto di questo giudizio.
Non vi è infine luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata, con diversa motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Il 04/12/2012DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)