Amministrativa

RISARCIMENTO DANNO DERIVANTE DA OCCUPAZIONE TERRENI -Consiglio di Stato Sentenza 6079/2012

 

 

sul ricorso numero di registro generale 10071 del 2010, proposto da:
Alfredo Pagliusi, rappresentato e difeso dall’avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, 6;

contro

Comune di Grimaldi;

per l’ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV n. 02582/2010, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO DANNO DERIVANTE DA OCCUPAZIONE TERRENI.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n.6079/2012 del 29.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e udito per il ricorrente l’avvocato Oreste Morcavallo.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con sentenza 21 maggio 2007, n. 2582, il Consiglio di Stato, Sezione IV, accogliendo in parte l’appello proposto dal signor Alfredo Pagliusi, ha condannato il Comune di Grimaldi a risarcire il danno prodotto dall’occupazione senza titolo di un fondo di proprietà dell’appellante, occorrente alla realizzazione di un acquedotto, in esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 228 del 27 settembre 1987.

Mancando sia un accordo fra le parti che un atto formale del Comune, volto all’acquisizione o alla restituzione dell’area, il signor Pagliusi ha proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo l’adozione delle conseguenti determinazioni.

Con sentenza 10 novembre 2011, n. 5953, il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha accolto il ricorso e nominato Commissario ad acta il Dirigente della Regione Campania responsabile del Dipartimento competente per la realizzazione delle opere pubbliche o un funzionario da lui delegato, affinché provvedesse a liquidare al ricorrente, in via sostitutiva:

una somma corrispondente al valore venale del suolo occupato, determinandolo con riferimento al termine del periodo di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;

una somma, stabilita assumendo a riferimento il medesimo dato temporale, per l’utilizzazione illegittima del suolo, pari al cinque per cento annuo del suo valore venale;

una somma per interessi moratori, calcolandoli separatamente per ciascuna delle voci di danno che precedono;

le spese e gli onorari di lite riconosciuti con il giudicato (pari a euro 3.000,00) nonché quelli del giudizio di ottemperanza (liquidati in complessivi euro 1.500,00).

Il Collegio ha inoltre ordinato la trasmissione di entrambe le sentenze (n. 2582 del 2007 e n. 5953 del 2011) alla Procura regionale della Corte dei conti per la Campania.

Nell’inerzia del Commissario il signor Pagliusi ha proposto istanza per la nomina di un nuovo Commissario ad acta competente per il territorio interessato (la Regione Calabria, essendo il Comune di Grimaldi in provincia di Cosenza).

Nella camera di consiglio del 20 novembre 2012, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

Alla luce della circostanze di fatto esposte (nella camera di consiglio la difesa del ricorrente ha depositato copia delle diffide ad adempiere inutilmente inoltrate al Commissario nominato a suo tempo), l’istanza deve essere accolta, con conseguente nomina, come nuovo Commissario ad acta, del Dirigente della Regione Calabria responsabile del Dipartimento competente per la realizzazione delle opere pubbliche o un funzionario da lui delegato, e invio alla Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria della presente sentenza nonché delle altre sentenze del Consiglio di Stato sopra richiamate (n. 2582 del 2007 e n. 5953 del 2011).

Le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, nomina nuovo Commissario ad acta il Dirigente della Regione Calabria responsabile del Dipartimento competente per la realizzazione delle opere pubbliche o un funzionario da lui delegato, affinché adotti i provvedimenti indicati nella precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 5953 del 2011.

Compensa le spese della fase di giudizio.

Ordina alla Segreteria di trasmettere alla Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria la presente sentenza insieme con le sentenze del Consiglio di Stato n. 2582 del 2007 e n. 5953 del 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

 

 

 

 
Il 29/11/2012DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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