AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO DENOMINATO “LA SCIORBA” – Consiglio di Stato Sentenza 6067/2012
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2012, proposto da:
A.S.D. Genova Nuoto in proprio e quale capogruppo mandataria dell’a.t.i. con Foltzer S.S.D. a r.l., ANPI Molassana 2000 A.S.D., Centro Nuoto Sestri A.S.D., Fratellanza Nuoto A.S.D., GS Aragno, RN Camogli A.S.D. e Sisport Gym, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi, Luigi Cocchi e Silvio Quaglia, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;
contro
A.S.D. Società Ginnastica Andrea Doria, A.S.D. Crocera Stadium, A.S.D. Rari Nantes Genova, Aquarium Vallescrivia S.S.D. a r.l., A.S.D. Idea Sport, A.S.D. Rari Nantes Bogliasco Nuoto e Pallanuoto, rappresentate e difese dagli avvocati Angelo Clarizia, Alessandro Ghibellini e Stefano Ghibellini, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; Sportingenova S.p.A. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Lavatelli, Pierpaolo Traverso e Stefano Santarelli, con domicilio eletto presso Stefano Santarelli in Roma, via Asiago, 8;
nei confronti di
Comune di Genova;
per la riforma
della sentenza breve T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE II n. 00073/2012, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO DENOMINATO “LA SCIORBA”
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n.6067/2012 del 29.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società A.S.D. Società Ginnastica Andrea Doria, Crocera Stadium, Aquarium Vallescrivia, Idea Sport, Rari Nantes Bogliasco Nuoto e Pallanuoto e di Sportingenova S.p.A. in liquidazione;
Visti gli appelli incidentali di e di A.S.D. Società Ginnastica Andrea Doria e di Sportingenova S.p.A. in liquidazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti gli avvocati Cocchi, Clarizia e Santarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Sportingenova S.p.A. in liquidazione, con bando pubblicato il 23 maggio 2011, indiceva una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto natatorio denominato “La Sciorba”.
Alla gara partecipavano la A.S.D. Genova Nuoto nella qualità di mandataria della costituenda a.t.i. con Foltzer S.S.D. a r.l., ANPI Molassana 2000 A.S.D., Centro Nuoto Sestri A.S.D., Fratellanza Nuoto A.S.D., GS Aragno, RN Camogli A.S.D. e Sisport Gym e la società Ginnastica Andrea Doria nella qualità di mandataria della costituenda a.t.i. con Crocera Stadium, Aquarium Vallescrivia, Idea Sport, Rari Nantes Bogliasco Nuoto e Pallanuoto.
All’esito delle operazioni di gara, la concessione veniva affidata alla costituenda a.t.i. con mandataria A.S.D. Genova Nuoto.
2.- Ginnastica Andrea Doria e le altre società del costituendo raggruppamento, indicate per estremi in epigrafe, impugnavano davanti al TAR Liguria gli atti di gara, chiedendone l’annullamento.
Nel giudizio si costituivano Sportingenova S.p.A. in liquidazione e Genova Nuoto che proponeva anche ricorso incidentale con il quale contestava l’ammissione alla gara del costituendo raggruppamento con mandataria Ginnastica Andrea Doria.
3.- Il TAR Liguria, con sentenza n. 73 del 17 gennaio 2012, respingeva in parte (primi tre motivi) il ricorso incidentale ed accoglieva il ricorso principale sul secondo motivo, con il quale si lamentava la violazione dell’art. 6 del disciplinare di gara e dei principi statuiti dall’art. 30 del d. lgs. n. 163 del 2006, per aver Genova Nuoto allegato alla documentazione tecnica un piano economico finanziario volto a dimostrare il tendenziale pareggio di quanto proposto e perché il liquidatore di Sportingenova avrebbe riammesso in gara Genova Nuoto, che era stata esclusa, sostituendosi alla commissione di gara, in assenza di contraddittorio e di qualsiasi motivazione.
Assorbiva le altre censure e annullava i provvedimenti impugnati, con condanna delle parti resistenti alle spese di giudizio.
4.- Genova Nuoto ha proposto appello avverso la suddetta sentenza di cui chiede l’annullamento o la riforma per i seguenti motivi:
erroneità in relazione al rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale era dedotta la violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, perché Andrea Doria ed altre società del raggruppamento non avevano reso la dichiarazione del pregiudizio penale, conformemente alle prescrizioni del bando di gara;
erroneità della sentenza per aver respinto il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alla violazione della l. 7 ottobre 2009, n. 40 che fa espresso divieto agli amministratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre associazioni nell’ambito della medesima federazione sportiva;
omessa pronuncia sul terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, che essa appellante ripropone, relativi alla carenza di legittimazione al ricorso della società Andrea Doria;
violazione o falsa applicazione del bando di gara; degli artt. 3, 5 e 6 del disciplinare; degli artt. 2, 30 e 83 del d. lgs. n. 163 del 2006, nonché dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità; eccesso di potere; falsità dei presupposti; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità; contraddittorietà; disparità di trattamento; ingiustizia grave e manifesta; sviamento, con riferimento al punteggio assegnato ad Andrea Doria in relazione all’utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili o di cogenerazione ai fini del risparmio energetico, in quanto gli interventi proposti sarebbero stati ritenuti erroneamente dell’importo di euro 1.000.000,00 e non di euro 540.000,00 con attribuzione del punteggio massimo;
erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto il secondo motivo del ricorso principale ed ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 6 del disciplinare di gara e dei principi statuiti dall’art. 30 del d. lgs. n. 163 del 2006, sull’asserita allegazione alla documentazione tecnica di un piano economico finanziario volto a dimostrare il tendenziale pareggio di quanto proposto e perché sotto l’aspetto formale e procedimentale, il liquidatore di Sportingenova si sarebbe illegittimamente sostituito alla commissione di gara, riammettendo in gara, in assenza di contraddittorio e di qualsiasi motivazione, il raggruppamento che la commissione aveva escluso. Secondo l’appellante il “piano economico finanziario” che è stato inserito all’interno della busta contenente l’offerta tecnica, non era volto a dimostrare “il tendenziale pareggio” dell’offerta (complessivamente ed unitariamente considerata nelle sue componenti tecnica ed economica) ma era costituita da una semplice “tabella risparmio energetico impianti Sciorba”, diretta ad illustrare la “fattibilità” di quanto proposto nell’offerta tecnica in relazione agli interventi finalizzati all’utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili o di cogenerazione, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture, per cui non conteneva alcuna riferimento né diretto, né indiretto, al ribasso o al prezzo offerto, né lo rendeva conoscibile;
erroneità della sentenza, con riferimento alla statuizione sulle spese processuali.
5.- A.S.D. Società Ginnastica Andrea Doria ha proposto appello incidentale per l’annullamento o la riforma della sentenza in relazione ai motivi già proposti in primo grado e respinti o non esaminati dal giudice di prime cure:
1) tardività della presentazione dell’offerta di A.S.D. Genova Nuoto, erroneamente respinta dal TAR;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 74 del d. lgs. n. 163 del 2006 e della lex di gara; eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto l’offerta tecnica presentata da Genova Nuoto non sarebbe stata sottoscritta dalle imprese del costituendo raggruppemento;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 37 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 97 della Costituzione; del bando di gara, del disciplinare di gara; dei principi di imparzialità e buona amministrazione, perché la dichiarazione di volersi costituire in raggruppamento non sarebbe stata resa utilizzando il fac simile di scrittura privata allegato al bando e non sarebbe stata indicata la parte del servizio che ciascun operatore avrebbe eseguito;
4) violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 e del bando di gara, essendo state omesse le dichiarazioni di alcuni soggetti obbligati;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 2, del d. lgs. n. 163 del 2006, del bando di gara e del disciplinare di gara ed eccesso di potere sotto diversi profili, perché due delle società del raggruppamento non avrebbero presentato gli atti costitutivi;
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d. lgv. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere sotto diversi profili, in relazione alla valutazione delle offerte tecniche e delle sottovoci di cui si compongono gli elementi di valutazione, in particolare alla voce “piano tariffario per le attività a favore di scuole, disabili e anziani” ed alla voce “esperienze e livello di attività svolta in ambito di sport acquatici”, per le quali a Genova Nuoto sarebbe stato attribuito immotivatamente ed irragionevolmente un punteggio superiore a quello attribuito ad Andrea Doria;
7) violazione dell’art. 84 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità e buon andamento perché la commissione di gara sarebbe stata presieduta dapprima dal liquidatore di Sportingenova e poi dal RUP;
8) violazione dell’art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, in relazione alla valutazione dell’offerta economica, che sarebbe immotivatamente squilibrata e svilita rispetto a quella dell’offerta tecnica.
6.- Sportingenova S.p.A. in liquidazione si è costituita in giudizio e ha proposto appello incidentale per la riforma o l’annullamento della sentenza di primo grado, per erroneità nella parte in cui ha accolto la censura dedotta con il secondo motivo di ricorso, con il quale Andrea Doria contestava la legittimità dell’ammissione in gara dell’offerta di Genova Nuoto, inizialmente esclusa a seguito dell’asserito rinvenimento nella busta contenente la documentazione tecnica di elementi relativi all’offerta economica ed ha contestato tutti i motivi proposti da Andrea Doria con il ricorso di primo grado, assorbiti in sentenza e riproposti in appello.
7.- Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica e, alla pubblica udienza del 10 luglio 2012, il giudizio è stato assunto in decisione.
DIRITTO
1.- L’appello principale è fondato e va accolto sul primo assorbente motivo.
Con questo motivo, il raggruppamento Genova Nuoto assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il secondo motivo del ricorso incidentale di primo grado, con cui esso raggruppamento aveva dedotto l’illegittima ammissione alla gara del raggruppamento A.S.D. Società Ginnastica Andrea Doria per violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 sia quanto alla mandataria Andrea Doria, sia quanto alle mandanti.
In particolare, essa appellante assume che:
quanto alla società Andrea Doria, il presidente avrebbe omesso di dichiarare l’esistenza di un vice presidente che, a sua volta, non avrebbe reso la dichiarazione ex art. 38;
quanto alla mandante società Aquarium Vallescrivia, il presidente del consiglio di amministrazione avrebbe omesso di dichiarare l’esistenza di altri amministratori muniti di potere di rappresentanza, i quali a loro volta non avrebbero presentato le dichiarazioni ex art. 38;
quanto alle altre società del raggruppamento, avrebbero omesso di fornire le dichiarazioni di cui all’art. 38 di soggetti dotati di poteri di rappresentanza.
2.- Il TAR ha respinto la censura, affermando che le dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, così come richiamate dalla lex specialis,erano state correttamente rese dai soggetti muniti di potere di rappresentanza, anche sul presupposto che, essendo oggetto dell’affidamento impugnato una concessione di servizi (di gestione dell’impianto natatorio) e trovando applicazione l’art. 30, comma 4, d. lgs. n. 163 del 2006 “la disciplina di dettaglio dell’evidenza pubblica, prevista per i contratti relativi agli appalti di servizi, ha efficacia prescrittiva (solo) entro i limiti in cui sia stata espressamente richiamata dalla lex specialis”.
Il TAR ha, poi, aggiunto “A mò di corollario, contrariamente a quanto suppone il ricorrente incidentale, l’art. 38 d. lgs cit., sui requisiti soggettivi di ordine generale è invocabile se e nella misura in cui il bando di gara ed il disciplinare ne facciano espresso rinvio.
E’ significativa la proposizione espressamente richiamata a riguardo nel bando..ove testualmente si legge “In merito alle dichiarazioni…la giurisprudenza amministrativa, così come richiamata dal parere dell’Autorità di Vigilanza n. 35/2009, ha individuato il criterio imperativo da seguire per individuare la persona fisica rispetto alla quale nell’ambito del rapporto societario, assume rilievo la causa di esclusione e dunque il soggetto tenuto alla dichiarazione sostitutiva….
In disparte la formulazione sintattica involuta, è univoco il criterio che secondo la lex specialis trova applicazione: l’amministratore, come individuato dallo statuto, che sia dotato del potere di rappresentanza, è tenuto alla dichiarazione. Solo sul soggetto titolare del potere gestorio generale e continuativo ricavabile dallo statuto incombe l’obbligo della dichiarazione ex art. 38 d. lgv. cit. non già, come invece argomenta la ricorrente incidentale, su coloro ai quali, sebbene componenti del consiglio di amministrazione, sia stato conferito il (mero) potere di rappresentanza negoziale – ancorché generale – dell’ente (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 23 maggio 2011, n. 3069; Cons. St., sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 134..)”.
3 – L’assunto del TAR non è condivisibile ed è, comunque, contraddittorio.
La questione di principio, secondo la quale in materia di affidamento di una concessione di servizi, l’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, costituendo espressione dei principi statuiti dal precedente art. 30, comma 3, è applicabile entro i limiti in cui sia stato espressamente richiamato dalla lex specialis non è dirimente nel caso in esame, atteso che il bando di gara richiedeva a pena di esclusione la dichiarazione del pregiudizio penale, specificando anche quali soggetti erano obbligati a rendere la dichiarazione, conformemente alla posizione della giurisprudenza e dell’Autorità di Vigilanza in materia.
3.1 – In particolare, il bando di gara prescriveva che: “a1) i concorrenti, per essere ammessi alla procedura aperta, devono presentare “Fac simile dichiarazioni n. 1 allegato al bando, da riprodurre in carta semplice singolarmente per ogni società/ente, debitamente compilato e sottoscritto in originale, inserendo tutti i dati e le dichiarazioni richieste, esplicitando, comunque, a pena di esclusione tutte le dichiarazioni previste nel medesimo salvo quelle indicate nel modulo come facoltative. L’omessa scelta tra le opzioni proposte nello stesso fac simile dichiarazioni, per le voci A2), A3), A4), A5) implica la mancanza delle dichiarazioni ad esse riferite; le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo Fac – simile dichiarazioni 1 bis allegato al presente bando, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società o consorzio, nonché da tutti i direttori tecnici o preposti – responsabili tecnici;
in merito alle dichiarazioni di cui al modulo fac – simile dichiarazioni 1 bis si rende noto quanto segue: la giurisprudenza amministrativa, così come richiamata dal parere dell’Autorità di Vigilanza n. 35/2009, ha indicato il criterio interpretativo da seguire per individuare la persona fisica rispetto alla quale nell’ambito del rapporto societario, assume rilievo la causa di esclusione e dunque il soggetto tenuto alla dichiarazione sostitutiva richiesta e di cui sopra, individuando tale criterio nella necessità di ricercare nello statuto della persona giuridica quali siano i soggetti dotati di potere di rappresentanza;
in particolare si rammenta …ai sensi dell’art. 38, comma 2 del d. lgv. 163/2006 e ss.mm.ii. l’obbligo per il candidato o il concorrente di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale mediante dichiarazione sostitutiva…, in cui indica le condanne penali comminate nei suoi confronti comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione”.
Fermo, dunque, che ricorreva ai sensi del bando di gara, l’obbligo di dichiarazione del pregiudizio penale ex art. 38, non risulta sia stato rispettato dall’a.t.i. appellata.
3.2- Risulta agli atti che per “Aquarium Vallescrivia” Società Sportiva Dilettantistica a r.l., ha reso la dichiarazione ex art. 38, d. lgs. n. 163 del 2006, Cioni Marco, nella qualità di amministratore delegato, utilizzando il fac – simile dichiarazioni n. 1 ed ha dichiarato l’inesistenza di altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza della società.
Dallo statuto della società risulta, invece, che la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto di un minimo di due ad un massimo di sette membri e che il presidente e gli amministratori delegati vengono nominati dall’assemblea dei soci (art. 19); che il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società (art. 23); che la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente e agli Amministratori delegati (art. 26).
Dal certificato della Camera di Commercio di Aquarium Vallescrivia S.S.D. a.r.l., risulta che il sig. Marco Cioni è presidente del consiglio di amministrazione e che sono consiglieri delegati con amplissimi poteri di rappresentanza della società i signori Alberto Ghibellini e Massimiliano Rastrelli Maddaluno, nominati dall’assembela in data 28 febbraio 2011.
Essi, quindi, sono stati investiti ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, dei più ampi poteri per la gestione della società, della firma e della rappresentanza sociale di fronte a terzi.
Di conseguenza essi erano tenuti alla dichiarazione del pregiudizio penale, atteso che tale obbligo era previsto dalla lex di gara (fac simile dichiarazioni n. 1 bis e dall’art. 4 del disciplinare) a carico di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (cfr. Cons. Stato, IV, 1°aprile 2011, n. 2068; sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5638; 10 ottobre 2011, n. 5939; sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 178).
Inoltre, non corrisponde al vero quanto dichiarato da Marco Cioni in ordine all’inesistenza di altri amministratori con poteri di rappresentanza della società.
Il TAR, quindi, respingendo la censura è caduto in errore, non avendo compreso che i signori Alberto Ghibellini e Massimiliano Rastrelli Maddaluno erano amministratori con poteri di rappresentanza, titolari del potere gestorio generale e continuativo ricavabile dallo statuto, e non già componenti del consiglio di amministrazione, occasionalmente incaricati del compimento di singoli atti alla stregua di un procuratorad negotia.
Invero, in presenza di uno statuto che attribuisce la rappresentanza della società a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, in via disgiuntiva tra loro, come nel caso dello statuto di Aquarium Vallescrivia, i componenti di tale organo non possono sfuggire all’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice degli appalti pubblici, cui consegue l’obbligo per la stazione appaltante di non ammettere alla gara il concorrente che abbia omesso di presentare la dichiarazione relativa all’insussistenza della suddetta causa di esclusione.
Sta di fatto che l’a.t.i. appellata, non avendo né dichiarato l’esistenza di due amministratori delegati muniti di poteri di rappresentanza della società Aquarium Vallescrivia, né presentato la dichiarazione relativa all’insussistenza nei confronti di essi delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. b, c e m ter del d. lgs. n. 163 del 2006, nonché dagli atti di gara, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
3.3 – Risulta poi, sempre relativamente all’a.t.i. appellata, che il presidente della mandataria Società Ginnastica Andrea Doria avrebbe dichiarato l’inesistenza di altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza della società, mentre dall’attestazione di sopralluogo effettuato in data 16 giugno 2011, si evince l’esistenza di un vice presidente, sig. Antonio Rastrelli, il quale avendo poteri di rappresentanza della società in via vicaria o sostitutiva, avrebbe dovuto rendere la dichiarazione ex art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006.
Lo stesso dicasi per le mandanti dell’a.t.i. appellata, “Crocera Stadium”, il cui atto costitutivo e statuto (artt. 26, 29 e 30) prevedono l’esistenza di consiglieri di amministrazione o di vice presidenti con funzioni vicarie, dei quali non v’è traccia nelle dichiarazioni rese.
3.4 – Quanto sin qui esposto evidenzia l’erroneità della sentenza di primo grado che non ha attentamente valutato i suddetti profili di censura dedotti dall’appellante con ricorso incidentale respinto in maniera frettolosa, sulla base della erronea valutazione delle situazioni di fatto.
Né rileva in base all’orientamento giurisprudenziale che per alcuni di questi soggetti si sia trattato di conferimento di (meri) poteri di rappresentanza negoziale – ancorché generale – dell’ente (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, n. 2344 del 2011, n. 3069 del 2011, sez. VI, n. 3655 del 2011; V, 20 aprile 2012, n. 2319).
La fondatezza di tali profili di censura è assorbente, sicché si può prescindere dall’esame delle altre censure di merito.
4.- In conclusione va accolto l’appello principale e va dichiarata l’illegittimità dell’ammissione al prosieguo della gara della costituenda a.t.i. con mandataria ASD Andrea Doria per omessa dichiarazione dei requisiti di ordine generale con riferimento a tutti i soggetti ad essa tenuti.
Ne consegue, sotto il profilo più prettamente processuale, ai sensi della decisione dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2011, la carenza di legittimazione di ASD Andrea Doria, non essendo più titolare di un interesse giuridicamente tutelato, bensì di un interesse di mero fatto, alla stregua di partecipante esclusa dalla gara, non potendo trarre alcuna utilità dall’accoglimento delle censure da essa dedotte nel giudizio.
In conclusione, deve essere accolto l’appello principale e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado deve essere accolto il ricorso incidentale di ASD Genova Nuoto e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso principale di ASD Andrea Doria.
Deve essere dichiarati improcedibili l’appello incidentale di ASD Andrea Doria e l’appello incidentale di Sportingenova s.p.a. in liquidazione.
La complessità delle questioni trattate consente di compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso incidentale di ASD Genova Nuoto e dichiara inammissibile il ricorso principale di A.S.D. Società Ginnastica Andrea Doria, A.S.D. Crocera Stadium, A.S.D. Rari Nantes Genova, Aquarium Vallescrivia S.S.D. a r.l., A.S.D. Idea Sport, A.S.D. Rari Nantes Bogliasco Nuoto e Pallanuoto.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale di ASD Società Ginnastica Andrea Doria e associate.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale di Sportingenova s.p.a. in liquidazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)