Amministrativa

Revoca finanziamento impresa – Consiglio di Stato Sentenza 6053/2012

sul ricorso numero di registro generale 8738 del 2008, proposto da:
XX in proprio e quale legale rappresentante dellaFederico Cristino s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Damonte e Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8;
contro
Regione Liguria, Banca Carige s.p.a., La Fondiaria Assicurazioni s.p.a., non costituite;
Filse – Finanziaria ligure per lo sviluppo economico s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Napoleoni e Roberto Cassinelli, con domicilio eletto presso Maria Cristina Napoleoni in Roma, via Germanico, 197;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE II n. 1747/2007, resa tra le parti, concernente revoca finanziamento impresa.

Consiglio di stato, Sezione Sesta, Sentenza n.6053/2012 del 29.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Filse s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2012 il Cons. Silvia La Guardia e udito per la parte appellante l’avvocato Villani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con la sentenza 12 ottobre 2007, n. 1714 oggetto del presente appello, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso n. 935 del 2006 proposto dal signor XX, in proprio e quale legale rappresentante della omonima s.r.l. per l’annullamento del provvedimento di data 28 luglio 2006 di revoca di un finanziamento in precedenza ottenuto dalla Filse s.p.a. a valere sui fondi stanziati dalla Unione europea.
L’appellante contesta l’erroneità della sentenza in punto di difetto di giurisdizione e ne chiede la riforma, con annullamento degli atti impugnati e riconoscimento di risarcimento del danno, in accoglimento dei riproposti motivi di cui al ricorso di primo grado.
Si e costituita in giudizio la Filse s.p.a. concludendo per la reiezione dell’appello.
Con istanza depositata il 24 settembre 2012, parte appellante chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere, segnalando che, a seguito della sentenza n. 1747 del 2007, si è rivolta al giudice ordinario, il quale si è pronunciato, confermando pertanto la propria giurisdizione, con sentenza 23 settembre 2010, attualmente gravata di appello ma non per questioni di giurisdizione.
All’udienza del 13 novembre 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il Collegio, dato atto della predetta istanza depositata il 24 settembre 2012, rileva che dalla medesima, seppure non si può riscontrare una piena soddisfazione della pretesa azionata con l’atto di appello, onde non si ravvisano i presupposti per la chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, comunque emerge inequivocabilmente il venir meno di ogni interesse dell’appellante a coltivare il presente contenzioso. E’, dunque, venuto meno, nelle more del giudizio, un presupposto per la relativa definizione nel merito e va conseguentemente dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese del grado di giudizio, in considerazione dell’attività svolta dalle parti e dell’esito della controversia, se ne reputa giustificata la compensazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8738 del 2008, lo dichiara improcedibile.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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