Regolamento comunità Parco Aspromonte – Consiglio di Stato Sentenza 6042/2012
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2007, proposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte; rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Galimi Michele;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 1565/2006, resa tra le parti, concernente regolamento comunità Parco Aspromonte
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n.6042/2012 del 28.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e udito l’avvocato dello Stato Dettori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La legge 6 dicembre 1991 n. 394, recante “legge quadro sulle aree protette” prevede che la Comunità del parco, quale organo dell’Ente Parco con funzioni consultive e propositive, è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco (art. 10).
Il regolamento dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, nel disciplinare la Comunità del parco, ha previsto, in modo aggiuntivo a tale previsione di legge, che di essa fanno parte i presidenti delle regioni e delle province, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del detto parco, o loro delegati.
Il Ministero dell’ambiente ha interpretato tale disposizione regolamentare nel senso che non è possibile una delega permanente di funzioni, ma di volta in volta per singola seduta dell’organo, e che non è ammessa una delega plurima, ossia da parte di più componenti istituzionali ad una medesima persona fisica.
2. Tale nota interpretativa (6 dicembre 2005) è stata impugnata davanti al Tar Calabria dal sig. Michele Galimi nella qualità di Presidente della Comunità montana di Cinquefondi e come tale di componente della Comunità del parco e di Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte.
3. Il Tar adito ha ritenuto assorbente uno dei motivi di ricorso e per l’effetto ha, in accoglimento del ricorso, annullato il provvedimento impugnato.
Ad avviso del Tar la norma regolamentare prevede la possibilità di delega in termini generali e non si presterebbe, pertanto, alla interpretazione restrittiva propugnata dall’Amministrazione statale.
4. Ha proposto appello il Ministero dell’ambiente, tempestivamente e ritualmente notificato alla controparte, che non .si è costituita.
Con l’atto di appello si lamenta che la delega di funzioni, costituendo una deroga all’ordine legale delle competenze, deve essere prevista dalla legge. Nel caso specifico l’art. 10 l .n. 349/1991 non prevede alcuna possibilità di delega, sicché illegittimamente la delega sarebbe stata prevista da una fonte secondaria, quale è il regolamento dell’Ente Parco.
5. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 97 Cost. i pubblici uffici sono organizzati sulla base di disposizioni di legge.
Dal principio di legalità dell’organizzazione e dell’azione amministrativa discende che l’ordine legale delle competenze è stabilito per legge.
La delega di funzioni, costituendo una deroga all’ordine legale delle competenze, deve essere prevista dalla legge (Cons. St., sez. VI, 15 dicembre 2009 n. 7928; Id., sez. IV, 4 dicembre 1998 n. 1401; Id., sez. V, 12 giugno 1995 n. 899; Id., sez, VI, 16 marzo 1995 n. 264).
Nel caso specifico l’art. 10, l. n. 394/1991, nel disciplinare la composizione della Comunità del Parco, non prevede che i suoi membri possano delegare le loro funzioni in via generale e permanente.
Ne consegue la illegittimità della norma regolamentare che, in contrasto con una fonte primaria, prevede tale potere di deroga.
Corretta è pertanto l’interpretazione restrittiva che di tale norma regolamentare ha propugnato l’Amministrazione statale.
In conclusione l’appello va accolto e per l’effetto va respinto il ricorso di primo grado.
6. Le spese possono essere compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)