Amministrativa

Perdita del grado per rimozione, per motivi disciplinari – Consiglio di Stato Sentenza 6032/2012

sul ricorso numero di registro generale 3597 del 2011, proposto da:
XXX, rappresentato e difeso dagli avv. Dario Caldato, Francesco Ventura, con domicilio eletto presso Francesco Ventura in Roma, via Barnaba Tortolini N.13;
contro
Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. FRIULI VENEZIAGIULIA – Trieste – Sezione I, n. 00022/2011, resa tra le parti, concernente perdita del grado per rimozione, per motivi disciplinari.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 6032/2012 del 28.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Carlo Maria Pisana, avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il sig. XXX, odierno appellante, è un caporalmaggiore dell’Esercito, attinto dalla sanzione della perdita del grado (sanzione di stato) per essere stato sorpreso dalla Polizia di Padova in possesso di una dose di 1,72 grammi di eroina, acquistata poco prima da un cittadino extracomunitario datosi alla fuga alla vista degli agenti.
Adito in sede di ricorso per l’annullamento, il TAR Friuli Venezia Giulia respingeva la domanda osservando: a) il termine massimo di 270 giorni complessivi, previsto dalla legge 19/90 si applica solo ai procedimenti disciplinari conseguenti a sentenza di condanna; b) il tempo impiegato dall’amministrazione per l’applicazione della sanzione è comunque congruo avuto riguardo alla circostanza che trattasi di sanzione di stato richiedente complessi accertamenti; c) l’assenza di una recidivanza specifica non è rilevante, essendo sufficiente l’esistenza di manchevolezze o violazioni pregresse di rilievo disciplinare; d) il comportamento contestato incide ictu oculi sull’affidabilità del militare nell’uso delle armi.
Propone appello il sig. XXX: 1) dal combinato disposto degli artt. 97 e 120 dPR 3/57 e 9 legge 19/90, si ricaverebbe il periodo massimo per l’applicazione della sanzione disciplinare, in ispecie, quantificato in 270 gg. (180 gg. per l’avvio del procedimento + 90 gg. per la conclusione) decorrenti dal ricevimento della relazione di servizio della Questura di Padova; 2) l’art. 59 del RDM 545/86 prevede che una volta acquisite informazioni sui fatti, l’amministrazione debba instaurare il procedimento “senza ritardo”. Ciò corrisponderebbe ad un principio di civiltà giuridica sempre valevole anche per le sanzioni di stato, pur in assenza di specifiche e puntali previsioni; 3) il provvedimento avrebbe ritenuto la gravità della sanzione sulla base della recidivanza specifica, nella specie insussistente avuto riguardo alla trasgressione pregressa ed alla occasionalità del consumo di sostanza stupefacente. In particolare il consumo occasionale, se non collegato ad altri fatti o episodi analoghi o ad anomalie comportamentali, non sarebbe di per sé solo sufficiente a far venire meno le qualità intellettuali e morali necessarie per l’espletamento del servizio, soprattutto quando, come nel caso di specie, il dipendente abbia riportato note caratteristiche di eccellenza.
Si è costituita l’amministrazione invocando il rigetto del gravame.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 16 ottobre 2012.
L’appello è infondato.
1. Quanto al tempo a disposizione dell’amministrazione per iniziare e concludere il procedimento disciplinare, prive di conferenza sono le norme e la giurisprudenza richiamate dell’appellante, tutte relative ai rapporti tra procedimento disciplinare e sentenza penale di condanna (art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, poi sostituito dall’art. 5, comma 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 97 dPR n. 3/57, Adunanza Plenaria n. 1/2004).
Il termine massimo complessivo di 270 gg. è infatti fissato dal legislatore (nell’interpretazione della giurisprudenza assurta ormai a diritto vivente) solo per i procedimenti conseguenti a sentenza ed è giustificato dalla non necessità di una complessa ed autonoma istruttoria ove i fatti siano già oggetto del giudicato penale.
Nel caso di specie il procedimento disciplinare è iniziato a seguito di una relazione di servizio della Questura di Padova, ipotesi per la quale, come correttamente statuito dal Primo giudice, si applica esclusivamente il disposto dell’art. 120 TU 3/57 : “il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto”. Estinzione pacificamente non verificatasi.
2. Parimenti infondato è anche il motivo di gravame avente ad oggetto la tardiva contestazione dell’addebito disciplinare, potendosi agevolmente ricavare, dalle norme richiamate dallo stesso appellante, che l’imperativo dell’inizio del procedimento “senza ritardo” è riferito esclusivamente alle sanzioni di corpo e non di stato (Cfr. art. 59 regolamento di disciplina militare). In ogni caso emerge dagli atti, che il procedimento è iniziato prima dei 180 giorni previsti dal DM 16 settembre 1993, n. 603, ossia entro un termine ragionevole comunque non incompatibile con quei principi di civiltà giuridica invocati dall’appellante.
3. Quanto infine alla valenza della (contestata) recidivanza nell’economia del provvedimento disciplinare, in disparte ogni considerazione circa la specificità o meno della stessa (il provvedimento parla di precedenti a carico del graduato nel coinvolgimento nel traffico e nello spaccio di sostanze psicotrope, già sanzionati con sei mesi di sospensione disciplinare), può convenirsi con le valutazioni dell’amministrazione circa la possibile e pericolosa alterazione dell’equilibrio psico-fisico derivante dall’assunzione non occasionale di sostanze stupefacenti (lo stesso militare ha dichiarato alla Polizia di far uso di eroina da due anni), e la materiale agevolazione, attraverso l’illecito acquisto, di un’attività delittuosa di spaccio. Sono elementi di per se sufficienti a sorreggere la legittimità della sanzione di stato, sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità, non potendo per contro rilevare il comportamento virtuoso del militare che si è successivamente sottoposto ad un programma di riabilitazione dimostrando di non assumere più sostanze stupefacenti.
L’appello è pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese sostenute in giudizio dall’amministrazione, che forfettariamente liquida in €. 2.000, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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