Amministrativa

Graduatoria nazionale per l’insegnamento strumento musicale – Consiglio di stato Sentenza 6052/2012

sul ricorso numero di registro generale 7199 del 2008, proposto da:
Ministero dell’università e della ricerca, in persona del Ministro e legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici per legge domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
XX, non costituito in questo grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III QUATER n. 1230/2008, resa tra le parti, concernente graduatoria nazionale per l’insegnamento strumento musicale

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 6052/2012 del 29.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2012 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per l’appellante l’avvocato dello Stato Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- Il Ministero dell’università e della ricerca impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 12 febbraio 2008, n. 1230 che ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti prodotti dall’insegnante Daniele Boccaccio avverso gli atti della procedura valutativa per la formazione di una graduatoria definitiva per la cattedra “F290” relativa alla materia “ Organo e composizione organistica”.
2.- Il Ministero appellante censura la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il dedotto vizio di legittimità dell’erronea composizione della commissione d’esame per violazione dell’art. 9 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonché il capo decisorio recante l’accoglimento dei motivi aggiunti avverso gli atti di riesame della posizione dell’originario ricorrente, posti in essere dalla nuova commissione nominata con d.m. 30 marzo 2007 in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale n. 6739 del 2006.
Conclude l’Amministrazione appellante per l’accoglimento dell’appello con consequenziale reiezione, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti.
All’udienza del 13 novembre 2012 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
3.- L’appello è inammissibile.
Come già rilevato da questo Consiglio di Stato in sede cautelare (ordinanza n.5062 del 30 settembre 2008), il ricorso in appello non risulta notificato all’originario ricorrente Boccaccio Daniele, perciò ne va dichiarata l’inammissibilità per mancata instaurazione del contraddittorio d’appello con una parte necessaria del giudizio.
In subordine, risulta che l’Amministrazione ha provveduto a notificare al Boccaccio nuovo ricorso in appello avverso la medesima sentenza (rubricato sub RG n. 7200/2008), sicché il presente appello sarebbe comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla sulle spese di lite del presente grado in difetto di costituzione del contraddittore intimato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 7199/08), come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese del presente grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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