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Esecuzione forzata. Sopravvenuto accertamento della inesistenza del titolo dopo la vendita – Cassazione Sezioni Unite Sentenza 21110/2012

Le Sezioni Unite, pronunciando a norma dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. su questione di particolare importanza, a composizione di contrasto di giurisprudenza hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 21110 del 28/11/2012
(Presidente R. Preden, Relatore R. Rordorf)

Un pensiero su “Esecuzione forzata. Sopravvenuto accertamento della inesistenza del titolo dopo la vendita – Cassazione Sezioni Unite Sentenza 21110/2012

  • titolerei la sentenza “sulla massima espressione della tutela (dell’affidamento) del terzo” Civilisticamente ineccepibile…epperò c’è anche il danno grave per il debitore esecutato così esposto all’alea di un nuovo giudizio (di rivalsa)

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