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Simulare un credito Iva inesistente è sottrazione fraudolenta al fisco – Cassazione Penale Sentenza 45730/2012

Con sentenza n. 45730 del 22 novembre, la Corte di cassazione ha stabilito che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, come la simulazione di un credito Iva prima dell’inizio della riscossione, è reato di pericolo e non di danno, sicché, ai fini del perfezionamento, non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto.

Il fatto – Con ordinanza poi impugnata in sede di legittimità, il competente Tribunale del riesame confermava il decreto con cui il Gip aveva disposto, ai sensi dell’articolo 240 codice penale, il sequestro preventivo dei beni di alcune società di capitali per essere i rispettivi rappresentanti legali indagati del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte previsto dall’articolo 11 del Dlgs 74/2000 (il quale punisce chiunque, a tal fine, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva di ammontare complessivo superiore a 50mila euro).

Secondo l’ipotesi accusatoria, dalle indagini effettuate, il tribunale del riesame rilevava l’esistenza di un’articolata truffa a danno dell’erario, che consisteva nella simulazione di contratti di compravendita – fra le società collegate – relativi a un unico complesso immobiliare, di volta in volta artificiosamente rivalutato, senza un reale passaggio di denaro, capaci di generare nella società fittiziamente cedente un inesistente credito Iva.
In particolare, fingendo un’anomala e apparente riorganizzazione aziendale, la società responsabile verso il fisco, si era svuotata di ogni attività a favore delle altre società riconducibili all’originaria proprietà del gruppo, lasciando residuare in capo alla prima, quale unico rapporto giuridico pendente, il debito fiscale. Di seguito la società veniva ceduta a persone anziane e, quindi, messa in liquidazione. L’architettato congegno era finalizzato al precipuo scopo di rendere inattaccabili da eventuali azioni esecutive il patrimonio attivo e i crediti maturati dalla società in questione e di vanificare gli esiti delle eventuali procedure di riscossione.

Nei conseguenti ricorsi per cassazione, gli imputati contestavano tutte le ipotesi accusatorie, lamentando che la misura cautelare adottata, oltre che fondarsi su basi presuntive, fosse eccessiva in quanto non sussisteva un rischio reale per l’Amministrazione finanziaria di non recuperare i crediti Iva vantati.

La decisione
La sentenza in esame, nel respingere i ricorsi degli indagati, ha chiarito che la riorganizzazione aziendale con la quale viene simulato un credito Iva è sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ancora prima che, di fatto, sia stata avviata la procedura di riscossione.
Sul punto, la Suprema corte ha motivato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo e non di danno, sicché, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità (sentenze 7916/2007, 40481/2010 e 36290/2011), non è necessario – ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie – che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo l’atto fraudolento, di per sé, idoneo a impedire il soddisfacimento totale o parziale del fisco.
E’ evidente, infatti, che la condotta della società, svuotata di ogni attività per sottrarre gli importi dovuti all’erario, non può essere considerata ininfluente (Cassazione 37415/2012).

La successiva analisi della Cassazione sulle vicende aziendali considera gli atti di conferimento e di trasferimento patrimoniali in questione inutili pretesti di riorganizzazione aziendale: gli stessi, infatti, non hanno apportato al dante causa alcun “flusso finanziario”, visto che la società non ha ricevuto alcuna controprestazione, mentre l’articolo 1322, comma 2, codice civile, valorizza i contratti che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Del resto, gli “obiettivi” della società, nel caso di specie, potevano essere conseguiti in maniera lecita e trasparente, mediante il decentramento di una sola parte delle attività societarie, senza che le dismissioni poste in essere portassero al “totale prosciugamento della Spa”.

A questo riguardo, anche la costituzione di un fondo patrimoniale può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo a ostacolare il soddisfacimento di un’obbligazione tributaria (Cassazione 5824/2008).

Salvatore Servidio – nuovofiscooggi.it

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