MANCATA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDIFICATORIO- Consiglio di Stato Sentenza n. 6010/2012
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2303 del 2007, proposto da:
ANTONINI ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avv. Piero G. Relleva, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
contro
COMUNE DI ORIA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Massari, con domicilio eletto presso Giampaolo Maria Cogo in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 1/E;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
MANGIA MICHELE, rappresentato e difeso dall’avv. Sandro Coccioli, con domicilio eletto presso Barbara Rizzo in Roma, via Guglielmo Saliceto, n. 4;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01596/2006, resa tra le parti, concernente MANCATA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO EDIFICATORIO;
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n.6010/2012 del 28.1.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Relleva, Cogo, per delega dell’Avvocato Massari, e Coccioli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza non definitiva n. 6296 del 29 novembre 2011 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto dal sig. Alberto Antonini, ha riformato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, n. 1596 del 21 marzo 2006, ritenendo ammissibile e fondata la domanda dell’interessato volta ad ottenere il risarcimento del danno provocatogli dal Comune di Oria per la illegittima imposizione, quale condizione per il rilascio della condizione edilizia, di prescrizioni inattuabili ed in contrasto il vigente strumento urbanistico (programma di fabbricazione).
In particolare la Sezione, ricordato che, sulla scorta dei più recenti indirizzi giurisprudenziali (C.s.S., A.P., 23 marzo 2011, n. 3) e dell’art. 30 c.p.a., l’azione di condanna al risarcimento del danno può essere proposta in via autonoma entro il termine di centoventi giorni dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento, se il danno deriva direttamente da questo, non essendo più necessario il previo annullamento dell’atto lesivo, ha ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria proposta dal predetto signor Alberto Antonini, rilevando, per un verso, l’illegittimità delle condizioni apposte alla concessione edilizia (che rendevano impossibile la realizzazione del progetto edilizio presentato) e, per altro verso, la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione, oltre che necessario nesso di causalità tra l’atto illegittimo e il danno (subito dal ricorrente).
Circa il danno subito, indicato dal ricorrente a titolo di lucro cessante in €. 2.941.776,00 (in ragione del mancato utilizzo della struttura per ristorazione, capacità alberghiera, organizzazione convegni e ricevimenti per venti anni a partire dalla prima domanda di concessione edilizia del 1987, calcolando un utile di impresa al netto degli ammortamenti pari al 20% dell’introito annuo complessivo ed applicando un tasso medio di attualizzazione del 4%, al netto dei costi di gestione) e a titolo di danno emergente in €. 280.800,00 (pari alla maggiorazione dei costi di costruzione in tempi diversi da quelli originariamente previsti, oltre ai costi amministrativi sostenuti, risultati inutili, ed al danno da disturbo, questi ultimi non quantificati), la Sezione ha: 1) respinto sia la domanda di risarcimento del danno per la asserita maggiorazione dei costi di costruzione (non profilandosi, a causa della mancata impugnazione dell’atto lesivo, la possibilità per il ricorrente di realizzare il progetto di edificazione, sostenendone i relativi costi), sia quella a titolo di lucro cessante in relazione all’intero arco di tempo a partire dal 1987 (in quanto i progetti relativi alle prime due richieste, culminati nella concessione n. 140 del 22 dicembre 1995, concernevano un intervento edilizio completamente diverso da quello da ultimo proposto ed inoltre il danno patito a causa dei provvedimenti intervenuti in quella fase era già stato riconosciuto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1261 del 12 marzo 2004, sezione Quinta, che lo aveva posto a carico del Ministero dei beni culturali); 2) disposto una consulenza tecnica d’ufficio tecnico – contabile per accertare “…attraverso, ove possibile, i dati disponibili della locale Camera di Commercio, tenuto conto dell’andamento del flusso turistico e convegnistico del Comune di Oria nel periodo considerato, dei prezzi ufficiali per la categoria del centro e della sua capacità ricettiva, come desumibile dal progetto, gli effettivi utili realizzabili a partire dalla data di ultimazione della struttura, al netto di tutti i costi (anche relativi all’accesso al credito per l’investimento) e dell’ammortamento del bene”, con la precisazione che “il danno così quantificato dovrà essere rapportato alla quota di proprietà dell’area”.
2. Il consulente tecnico d’ufficio, cui con ordinanza n. 1418 del 14 marzo 2012 è stato concessa una proroga del termine originariamente fissato per l’espletamento dell’incarico, ha depositato il 27 aprile 2012 la propria relazione, che è stata fatta oggetto di rilievi e controdeduzioni da parte dell’appellante, il quale con atto depositato il 1° giugno 2012, pur dichiarando di condividere l’impostazione generale e la stessa metodologia di stima del danno, ne ha tuttavia decisamente contestato le conclusioni circa il calcolo dell’effettivo danno subito, anche con riferimento alla determinazione della quota spettantegli.
Le parti hanno illustrato con dovizia di argomentazioni le rispettive tesi difensive, l’appellante insistendo nella richiesta, a titolo di risarcimento dei danni subiti, di pagamento di complessivi €. 3.222.576,00, come da perizie asseverate prodotte unitamente all’appello e nel corso delle operazioni di consulenza, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, l’amministrazione comunale appellata contestando invece totalmente le risultanze della consulenza, chiedendone la rinnovazione ovvero avanzando richiesta di chiarimenti su alcuni specifici punti.
3. Con atto depositato in data 12 luglio 2012 è intervenuto ad opponendum il sig. Michele Mangia che, quale unico proprietario, fin dal 1977, del fondo sito nel Comune di Oria, di circa 2255 mq., fol. 39, p.lla 1565 (urbanisticamente destinato in parte a zona B per mq. 1560 e per il resto a a zona F), ha evidenziato che: a) con scrittura privata in data 28 febbraio 1987 aveva convenuto con i proprietari limitrofi alla p.lla 1655, sigg. Claudio Mangia e Alberto Antonini, di chiedere una concessione edilizia con l’impegno del predetto sig. Alberto Antonini di redigere il progetto da realizzare, tant’è che negli anni successivi, fino al 2001, aveva sottoscritto tutti i vari progetti proposti dal predetto sig. Antonini; b) in data 22 gennaio 2003, con altra scrittura privata, si era addivenuti col sig. Antonini ad un recesso consensuale dal predetto vincolo contrattale, con reciproco completo disimpegno da tutti gli effetti degli atti posti in essere, così che il citato fondo era stato oggetto di successivi preliminari di vendita, tutti risoltisi per inadempimento dei promissari acquirenti; c) solo di recentemente egli aveva avuto conoscenza della azione risarcitoria intentata dal sig. Antonini nei confronti del Comune di Oria.
Peraltro, poiché la domanda risarcitoria proposta si fondava su fatti manifestamente erronei e non veritieri, che potevano dar luogo ad una sua responsabilità anche nei confronti dei precedenti promissari acquirenti del fondo, l’interventore ha chiesto “…ove dovesse essere riconosciuto in favore dell’Antonini il risarcimento dei danni, calcolare detto danno, siccome disposto in sentenza su un periodo decorrente dalla presumibile ultimazione della struttura, fino al 22.0.1.03, in quanto, a partire da detta data l’Antonini non aveva più la disponibilità del suolo di proprietà di Mangia Michele. Con risarcimento dei danni esistenziali, ex art. 96 c.p.c. e rimborso delle spese e competenze del giudizio da porsi a carico dell’appellante”.
4. Alla pubblica udienza del 13 luglio 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Deve essere preliminarmente esaminato l’intervento ad opponendum del sig. Michele Mangia: esso è inammissibile.
L’art. 50 c.p.a., infatti, disciplinando l’intervento volontario in causa, prevede al terzo comma che il deposito dell’atto di intervento di cui all’articolo 28, comma 1, (di colui cioè che non sia parte e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, quale è la condizione del sig. Mangia) è “…ammesso fino a trenta giorni prima dell’udienza”.
L’atto d’intervento in esame è stato depositato solo il giorno prima dell’udienza di discussione e ciò lo rende inammissibile, potendo pertando prescindersi da ogni questione relativa alla necessità della sua notifica (di cui non vi è prova) ed al suo stesso contenuto.
E’ appena il caso di rilevare poi che è priva di qualsiasi fondamento giuridico la tesi dell’inapplicabilità al giudizio de qua del ricordato art. 50 c.p.a., trattandosi di controversia pendente prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo: le disposizioni processuali, infatti, sono notoriamente di immediata applicazione e non si rinvengono, d’altra parte, in relazione all’istituto in questione norme transitorie che dispongano diversamente, tanto più che l’art. 2 dell’allegato 3 al c.p.c. (“Norme transitorie”) dispone solo che “per i termini che sono in corso alla di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti”.
6. Nel merito la domanda risarcitoria deve essere accolta, nei sensi e nei limiti appresso indicati, sulla base delle accurate e convincenti conclusioni della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, che risulta esente da vizi, carenze o lacune che ne giustifichino la rinnovazione o che impongano la formulazione di approfondimenti o chiarimenti.
6.1. Occorre premettere che non possono essere rimesse in discussione, in quanto coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva n. 6296 del 29 novembre 2011, le questioni relative all’esistenza del danno (per l’acclarata illegittimità delle prescrizioni a cui era stato condizionato il rilascio della concessione edilizia), alla sussistenza del nesso di causato tra il danno ed il comportamento dell’amministrazione e all’elemento psicologico della colpa dell’amministrazione: sono pertanto del tutto ultronee ed inammissibili le argomentazioni svolte dal Comune di Oria circa la presunta carenza della consulenza tecnica d’ufficio quanto all’accertamento dell’eventuale concorso di altri fattori causali o concausali che possono aver determinato il danno ovvero circa l’asserito omesso “esame controfattuale” ovvero relativamente all’intervenuta diversa utilizzazione da parte dei comproprietari dell’area oggetto di causa, trattandosi tutt’al più di elementi idonei ad influire, se adeguatamente provati (come l’asserito aliunde perceptum) solo sull’effettiva quantificazione del danno.
Ugualmente irrilevante, in quanto anch’essa ormai coperta dal giudicato, è la tesi della non spettanza di alcunché a titolo di danno al sig. Alberto Antonini, atteso che il costruendo complesso alberghiero – congressuale, oggetto della concessione edilizia ed in relazione al quale solo sarebbe da valutare il danno di cui si discute, sarebbe stato gestito da tal LA.GA. s.r.l.
6.2. Occorre aggiungere che, come si ricava sempre dalla relazione tecnica d’ufficio (pagg. 24 – 25), senza che sul punto sia stata svolta alcuna controdeduzioni da parte dell’amministrazione appellata, il progetto edilizio, per la cui realizzazione era stata presentata istanza per il rilascio della concessione edilizia (“centro congressuale, alberghiero, convegno e ricevimenti”), comprendeva la realizzazione di due fabbricati, il primo, denominato “A”, destinato ad alloggiare un piccolo centro congressuale con sala convegno e servizio di ristorazione, strutturato su due piani, con seminterrato adibito a garage, servizi igienici e deposito ed un piano fuori terra adibito a sala convegni e servizio di ristorazione; il secondo, denominato “B”, destinato ad uso foresteria, composto da camere ed appartamenti, articolato su tre piani e composto da un piano seminterrato adibito a garage per 18 autoveicoli, un piano terra adibito a camere con bagno per uso foresteria e un primo piano suddiviso in tre appartamenti.
Ciò precisato, in relazione agli elementi considerati dal consulente tecnico d’ufficio ai fini della quantificazione del danno la Sezione osserva quanto segue.
6.2.1. Innanzitutto la struttura alberghiero – ricettiva in questione è stata ragionevolmente e correttamente fatta rientrare dal consulente tecnico d’ufficio nella categoria “3 stelle”.
Al riguardo, mentre sono del tutto irrilevanti le mere intenzioni dell’interessato (che avrebbe avuto intenzione di realizzare una struttura classificazione nella categoria “4 stelle”), è decisivo osservare che l’ausiliare ha puntualmente evidenziato nella propria relazione (pag. 50, controdeducendo alle osservazioni svolte nel corso delle operazioni di consulenza dal consulente di parte) che né nel progetto a suo tempo rimesso al Comune di Oria, né nel corso delle operazioni peritali sono emersi o sono stati forniti elementi, certo ed univoci, da cui evincere che la struttura avrebbe potuto conseguire effettivamente una categoria maggiore di quella “3 stelle”.
Peraltro il convincimento del consulente tecnico d’ufficio su tale punto è sicuramente coerente, proporzionato ed adeguato, essendo stato tenuto in debito conto, per un verso, che il consulente tecnico dell’amministrazione nel corso delle operazioni peritali aveva rilevato che la struttura in questione non avrebbe potuto essere classificata nelle categoria “5 stelle”, “4 stelle”, “3 stelle” e “2 stelle”, a causa dell’asserito mancato rispetto dei parametri previsti dalla tabella C) allegata alla legge regionale n. 11 del 1999 (parametri tuttavia che, secondo il consulente tecnico della parte appellante, sarebbero stati rispettati, una volta realizzata la struttura, con accorgimenti minimi e facili accorgimenti) e, per altro verso, che la concentrazione dell’offerta alberghiera nel Comune di Oria è concentrata, già a partire dal 2008, in quella classificata “3 stelle”, trattandosi di una categoria che “…a causa di una maggiore dimensione rispetto agli esercizi extralberghieri (affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti vacanze)…” ha “…una capacità di offerta assai maggiore sia in termini di camere sia in termini di posti letto”.
6.2.2. Quanto alla capacità ricettiva della struttura alberghiera (fabbricato B), la stima del consulente tecnico d’ufficio di n. 11 camere e 3 appartamenti, per complessivi 32 posti letto, non è assolutamente contestabile, tali dati emergendo direttamente dalla Relazione tecnica di prevenzione incendi allegata alla Relazione tecnica a corredo dell’istanza di esame del progetto edilizio in questione e cioè da un atto proveniente dalla stessa parte appellante; pertanto la, peraltro apodittica ed immotivata contestazione sul punto contenuta nelle controdeduzioni del consulente della stessa parte appellante, secondo cui i posti letto sarebbero stato 34, è priva di qualsiasi fondamento.
In relazione alla determinazione del costo medio per posto letto, condivisibilmente l’ausiliare, prendendo a riferimento i dati trasmessi dall’Agenzia regionale del Turismo, sede di Brindisi, per gli anni dal 2008 al 2010 relativi alle residenze turistico – alberghiere di categoria “3 stelle”, ubicate nel Comune di Oria, ha calcolato la media tra il prezzo minimo e massimo applicato in bassa ed alta stagione, con trattamento di pensione completa; quanto al 2011, in mancanza dei dati relativi ai prezzi ufficiali, la stima è stata correttamente calcolata, maggiorando i dati dell’anno 2010 della variazione ISTAT annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese di gennaio 2011 pari al 2,2%.
Il prezzo medio per posto letto così calcolato (€. 72 per l’anno 2008; €. 64 per l’anno 2009; €. 84 per l’anno 2010 ed €. 89 per l’anno 2011) risulta essere coerente, adeguato e ragionevole (anche quanto alla apparentemente incomprensibile diminuzione per l’anno 2009, che trova tuttavia giustificazione nel quasi quadruplicato numero di presenze turistiche proprio dell’anno 2009 [4580] rispetto a quello precedente [1148]).
Anche in ordine alla stima delle presenze nella struttura alberghiera in questione il calcolo del consulente è immune da vizi e lacune, avendole egli calcolate dal rapporto per ogni singolo anno (dal 2008 al 2011) tra le presenze turistiche negli esercizi alberghieri del Comune di Oria (dati forniti dall’Agenzia regionale del Turismo, sede di Brindisi, e dalla Regione Puglia, Ufficio Sviluppo del turismo) ed il totale dei posti letto degli esercizi alberghieri pure presenti sul predetto territorio comunale, moltiplicato per il numero dei posti letto della struttura (così in definitiva 320 presenze per l’anno 2008; 1248 presenze per l’anno 2009; 2496 presenze per l’anno 2010 e 2368 presenze per l’anno 2011).
6.2.3. Quanto alla struttura adibita a congressi, ricevimenti e ristorante (fabbricato A), il consulente tecnico d’ufficio, sulla base della documentazione acquisita, ha stimato una capacità massima di 80 persone, formulando per l’attività congressistica in senso stretto un prezzo medio di affitto della sala di €. 500, un numero medio di 40 intervenuti per ogni congresso e un prezzo medio di coffee break di €. 10 ed ipotizzando 3 eventi per gli anni 2008, 2010 e 2011 e 4 eventi per l’anno 2009.
Per quanto riguarda l’attività di ricevimento, ne sono stati ipotizzati 60 nell’anno 2008 e 55 per gli anni 2009, 2010 e 2011, con un numero medio di 70 invitati, per un prezzo medio di €. 60; per l’attività di ristorante sono stati considerati utili 250 giorni nell’anno 2008 e 255 giorni negli anni 2009, 2010 e 2011, con una media di 40 coperti per l’anno 2008 e 35 coperti negli anni 2009, 2010 e 2011, per un prezzo medio di €. 30.
Tali stime sono del tutto ragionevoli e condivisibili, tanto più che risultano confortate dalla documentazione acquisita nel corso delle operazioni di consulenza, mentre non diverse (e più favorevoli) stime opposte dal consulente tecnico dell’appellante nelle controdeduzioni sono evidentemente frutto di valutazione del tutto soggettive e prive di qualsiasi adeguato supporto probatorio, neppure a livello meramente indiziario.
Così in particolare la tesi della capienza della sala congressi per circa 180 persone, rispetto alle sole 80 persone indicate nella consulenza tecnica d’ufficio, si fonda su una valutazione del tutto astratta (neppure minimamente riscontrabile in fatto) del massimo affollamento possibile della sala, tanto più che la capienza indicata dall’ausiliare si basa invece sulla relazione tecnica prodotta in allegato agli elaborati grafici approvati dal Comando dei Vigili del Fuoco.
Con riferimento poi alla stima delle presenze nella struttura alberghiera, alla effettiva utilizzazione della struttura adibita a centro ricevimenti ed al costo dei coperti, le diverse opzioni formulate dal consulente di parte appellante nelle controdeduzioni in data 29 maggio 2012 e depositate il successivo 1° giugno 2012 risultano in realtà già esaminate dall’ausiliare e ritenute inaccettabili, come si ricava dalla lettura della relazione di consulenza (pagg. 50 e 51), laddove si legge che “…4) il riferimento del c.t.p. ing. Stefanelli ai dati statistici dell’intera provincia di Brindisi (anziché del Comune di Pria) appare non condivisibile in quanto tali dati, troppo generici e riferiti a numerosi paesi di differente attrattiva turistica, non possono ritenersi significativi per il caso specifico ma soli indiziari. 5) L’ing. Stefanelli, infine, ipotizzando che, nei mesi estivi, la struttura possa essere adibita a ricevimenti con un numero di coperti fino a 150 e con prezzi di vendita fino ad €. 140/coperto, calcola la media annua dei coperti per ciascun ricevimento pari a n. 101 ed il prezzo medio annuo di €. 84,6/coperto. Tale ipotesi di calcolo appare fin troppo ottimistica, tenuto conto della ricettività della struttura (70 – 80 persone), che si presta all’organizzazione di eventi di medie – piccole dimensioni (cerimonie, comunioni, anniversari, compleanni, matrimoni e altre ricorrenze) e della categoria della stessa (media) che presuppone prezzi di fascia media.
Le puntuali (richiamate) osservazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio sono del tutto coerenti, adeguate e ragionevoli, tenuto conto anche del fatto che le stime dell’ausiliare sono state rapportate alla specifica situazione del Comune di Oria (quanto ai flussi turistici) ed alle concrete e plausibili utilizzazioni della sala congresso e ricevimenti, tanto più della liquidazione necessariamente prudenziale del danno subito dall’appellante.
6.2.4. Peraltro ai fini della stima del plausibile risultato economico dell’esercizio dell’attività della struttura, determinato non solo dalla sua capacità ricettiva, dai flussi turistico – congressuali e dai prezzi medi praticabili, ma anche da altri fattori peculiari, variabili e difficilmente misurabili, quali ad esempio la capacità manageriale dell’imprenditore, la sua propensione al rischio, i mezzi finanziari a disposizione, il suo ricorso al capitale di rischio, l’andamento congiunturale del settore di appartenenza, la concorrenza nell’area geografica di riferimento e l’efficacia delle attività promozionali, il consulente tecnico d’ufficio ha utilizzato una metodologia, pienamente condivisa nelle sue linee fondamentali dai consulenti delle parti in causa, fondata su presunzioni (assumptions, a loro volta basate sui dati forniti dall’Agenzia regionale per il turismo e dalla Regione Puglia) e su un correlato piano di impresa pluriennale, che gli ha permesso di tener conto di tutti gli elementi che ragionevolmente incidono sulla concreta attività di una struttura alberghiero – ricettiva analoga a quella in questione.
Ferme restando le condivisibili osservazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio sulle singole controdeduzioni formulate dal consulente di parte appellante in ordine alla classificazione della struttura, alla sua capacità ricettiva (anche ai fini dell’attività congressuale e di ricevimenti), ai flussi turistici e congressuali e ai prezzi medi praticabile, deve essere aggiunto per completezza che anche i rilievi svolti dal predetto consulente di parte appellante in ordine al piano di impresa sono da considerarsi generiche ed immotivate: esse infatti si limitano ad affermare apoditticamente (ed anche contraddittoriamente) che le assumptions “… adottate…in non molti, ma importantissimi casi, non tengono conto della realtà del mercato della zona, delle reali potenzialità ricettive…”, senza peraltro darsi carico di chiarire e precisare quali siano gli elementi fattuali o le fonti su cui sono fondate tali affermazioni (rendendo pertanto impossibile un controllo ed una verifica) e, per quanto riguarda il capitale di credito, afferma, senza alcuna motivazione e senza alcun possibile confronto sul punto, che per il calcolo degli interessi sul mutuo sarebbe stato corretto considerare il tasso di interessi per i mutui a tasso fisso IRS (Interest Rate Swap) a 20 anni corrente nel mese di giugno 2003 (pari al 4,55% + spread dell’1%), mentre quanto ai costi della mano d’opera contesta le cifre indicate presuntivamente dal consulente tecnico d’ufficio che avrebbe considerato il personale tutto stabilmente impiegato per l’intero esercizio annuale dell’attività, assumendo per converso che per il settore alberghiero sarebbe notorio l’utilizzo della necessaria forza lavoro a chiamata.
Sennonché al riguardo è sufficiente richiamare, quanto al capitale di credito, le puntuali osservazioni del consulente tecnico d’ufficio (pagg. 50 – 51) che aveva già respinto le analoghe (e peraltro più ampie) controdeduzioni svolte in corso di consulenza, precisando, tra l’altro, che non erano state documentate le capacità di credito dell’appellante, che nessuna ipotesi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie all’investimento da parte dell’appellante era stata prospettata dal consulente di parte e che pertanto non poteva accogliersi “una diversa prospettazione non supportata da elementi di valutazione che possano dimostrare – o quanto meno lasciar presumere – una diversa composizione del capitale di rischio e del capitale finanziario, delle modalità di approvvigionamento del capitale di rischio e del capitale finanziario, delle modalità di approvvigionamento del credito e delle capacità contrattuale del sig. Antonini verso le banche”.
Quanto ai costi del personale le osservazioni del consulente dell’appellante sono decisamente prive di qualsiasi fondamento se si considera che nella relazione di consulenza (pag. 35), l’ausiliare ha indicato due solo unità per la gestione dell’attività alberghiera e tre unità per la gestione dell’attività di ristorazione e ricevimenti, avendo ipotizzato che in ragione della modesta capacità ricettiva dell’albergo l’attività lavorativa sia prestata anche dall’imprenditore e dai suoi familiari.
6.2.5. Sulla scorta delle articolate, motivate, ragionevoli e condivisibili conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, tenuto conto che i lavori di ultimazione della struttura sarebbero presumibilmente terminati entro l’anno 2004, che la relativa attività economica sarebbe avvenuta nel 2005 e che fino al 2007, per la mancanza di qualsiasi dato sui flussi turistici non è stato possibile fare alcuna ipotesi presuntiva circa i possibili risultati economici (dati sostanzialmente condivisi dai consulenti delle controparti), il danno economico pari all’utile netto che si sarebbe prodotto nel periodo dal 2008 al 2011 è di complessivi €. 236.329, non potendosi evidentemente tener conto, come richiesto dall’appellante, del presumibile guadagno che si sarebbe potuto realizzare nell’arco di trenta anni di attività e del corrispondente danno: quest’ultimo infatti ha la funzione di reintegrare il patrimonio del soggetto di quanto gli è stato sottratto a causa dell’altrui comportamento e non può invece costituire uno strumento di ingiustificato arricchimento, non potendo tenersi conto di mere aspettative, peraltro così distanti nel tempo da essere aleatorie, ipotetiche e di fatto prive di qualsivoglia possibile giustificazione (tanto più se si tiene conto della peculiarità dell’attività turistico – alberghiera e delle impossibilità di prevedere e stimare i flussi turistici, le crisi del settore, lo stesso andamento produttivo della struttura ed i costi di manutenzione e gestione della stessa in un arco temporale così lungo).
Di tale importo complessivo spettano all’appellante €. 60.070, corrispondente al 25,418% del totale in ragione della sua quota di proprietà (15,95 aree) delle aree interessate dall’intervento (62,75 aree), non potendo invece tale quota essere rapportata all’area asservita all’intervento (pari a 99,42 are), in quanto anche l’ulteriore area, ancorché asservita, è ragionevolmente suscettibile di un proprio reddito, non necessariamente ascrivibile a quello dell’attività alberghiero – ricettivo in senso stretto di cui si è trattato.
Sulla somma di €. 60.070, che,come si è avuto modo di rilevare, è stata calcolata tenendo conto dello stimato guadagno ricavabile anno per anno dal 2008 al 2011 spettano, trattandosi di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (coincidente con la data di rilascio della concessione edilizia riconosciuta illegittima) sugli importi annuali (dal 2008 al 2011) via via rivalutatifino al soddisfo. .
7. Deve procedersi alla liquidazione delle spese del consulente tecnico d’ufficio che ne ha fatto espressa richiesta con apposita nota in data 26 aprile 2012.
Al riguardo, posto che il valore della controversia ben può essere rapportato alle richieste avanzate dalla parte appellante, così come indicate nelle controdeduzioni alla consulenza tecnico d’ufficio, depositate in data 1° giugno 2012, pari ad €. 1.018.864,00 (dovendo escludersi le somme a titolo di danno asseritamente subito per l’ulteriore arco temporale dal 2012 al 2034), il compenso spettante risulta correttamente indicato dal consulente in €. 10,256,33, potendo condividersi l’applicazione sui singoli scaglioni di valore della percentuale massima prevista, in ragione della difficoltà e della complessità dell’indagine, della necessità di reperire dati attendibili e delle puntuali osservazioni svolte sui rilievi formulati dai consulenti di parte.
Devono essere anche riconosciute per intero le spese sostenute, debitamente provate, pari ad €. 3.219,19, di cui €. 60,60 per spese postali; €. 21,00 per diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio di Bari, €. 229,50, per fotocopie e rilegatura della relazione di consulenza; €. 391,29, per spese di viaggio aereo Lecce – Roma; €. 2.516,80 per compenso al coadiutore del consulente, giusta autorizzazione contenuta nel verbale di conferimento dell’incarico.
8. In conclusione l’appello deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Le spese, ivi comprese quelle della consulenza tecnica, come sopra liquidate, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal signor Alberto Antonini avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, n. 1596 del 21 marzo 2006, così provvede, tenendo conto della propria precedente sentenza non definitiva n. 6296 del 29 novembre 2011:
– accoglie l’appello e, per l’effetto in riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Oria al risarcimento in favore del sig. Alberto Antonini del danno da questi subito per l’illegittima imposizione, quale condizione al rilascio della condizione edilizia, di prescrizioni inattuabili ed in contrasto con la normativa di cui al vigente programma di fabbricazione;
– liquida tale danno in favore del predetto sig. Alberto Antonini in complessivi €. 60.070,00, su cui spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, come da motivazione.;
– liquida il compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio in complessivi e. 13.475,52,00, di cui €. 13.475,52 per onorari e €. 3.219,19, per spese, come indicate in motivazione;
– pone a carico del Comune di Oria, soccombente, gli onorari e le spese della consulenza tecnica d’ufficio, come sopra liquidate;
– condanna il Comune di Oria al pagamento in favore del sig. Alberto Antonini delle spese del doppio grado di giudizio che in ragione dell’effettivo esito del giudizio liquida complessivamente in €. 7.000,00 (settemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)