Amministrativa

Divieto per anni cinque di accedere all’interno di stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale – Consiglio di Stato Sentenza n.6005/2012

sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2012, proposto da:
M G, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Porcelli, Simone Pascale, con domicilio eletto presso Simone Pascale in Roma, via Antonio Stoppani,10;
contro
Questura di Roma, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I TER n. 00062/2012, resa tra le parti, concernente divieto per anni cinque di accedere all’interno di stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 6005/2012 del 28.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Roma e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Porcelli e dello Stato Lumetti;
Ritenuto, previo avviso alle parti, di poter definire immediatamente la controversia ai sensi dell’art. 60, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, è stato destinatario del provvedimento della Questura di Roma, emesso e notificato il 23 maggio 2011, con il quale gli è stato fatto divieto per cinque anni di «accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati». Seguono ulteriori prescrizioni come di consueto in questo genere di provvedimenti.
2. Il provvedimento è stato emesso in applicazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e successive modifiche e con la motivazione che l’interessato, secondo quanto comunicato dalla D.I.G.O.S. di Roma, «…in occasione dell’incontro di calcio Roma-Chievo Verona, disputatosi presso lo stadio Olimpico di Roma il 23 aprile 2011, si rendeva responsabile del reato di lesioni personali in concorso (…). Poco dopo l’inizio della partita, all’interno della curva sud, il G., unitamente ad altri due soggetti ancora non identificati, aggrediva due giovani fratelli, di cui uno minore, senza un chiaro motivo, procurando loro contusioni varie».
Nella motivazione si dava altresì conto del fatto che «lo stesso è già stato in passato destinatario di analoga misura – che ha più volte violato – ed annovera pregiudizi di polizia per violazione della normativa inerente le sostanze stupefacenti, lesioni personali volontarie, ricettazione, danneggiamento, false attestazioni a p.u., inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e guida in stato di ebbrezza». Sicché il nuovo episodio, unitamente ai precedenti, «fa fondatamente ritenere che l’accesso del predetto ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è da ritenersi pregiudizievole per la sicurezza pubblica».
3. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio. Il T.A.R., con sentenza n. 62/2012, ha respinto il ricorso.
E’ seguito l’appello dell’interessato a questo Consiglio. Resiste l’Amministrazione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
4. Il Collegio osserva che la ricostruzione del quadro normativo, che si legge nella sentenza appellata, merita piena condivisione, anche con riferimento alla funzione preventiva dei provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi (DASPO), ai presupposti che li giustificano ed al tipo di discrezionalità che implicano. Si ritiene dunque superfluo approfondire ulteriormente questi temi.
Va ancora aggiunto che in questa sede di giudizio di legittimità non compete al Giudice sostituirsi all’autorità procedente nell’apprezzamento delle prove e nella valutazione dei fatti, ma solo verificare che le decisioni prese dall’organo competente non siano viziate da manifesta irragionevolezza, travisamenti di fatti, e simili.
5. Fatte queste premessr, si osserva che l’episodio in sé – aggressione violenta da parte di alcuni spettatori a danno di altri, sulle gradinate di uno stadio di calcio, nel corso della partita, con la produzione di lesioni fisiche non trascurabili – rientra pienamente nella previsione dell’art. 6 della legge n. 401/1989, e riveste altresì una obiettiva gravità.
Inoltre, considerato il contesto e le altre circostanze, detto episodio costituisce un sicuro indizio della propensione degli aggressori ad atti di violenza tanto più riprovevoli in quanto gratuiti ed ispirati da una malsana degenerazione del fanatismo sportivo (fra l’altro, i soggetti aggrediti, come il loro accompagnatore che funge da testimone, sono cittadini olandesi, come tali verosimilmente non coinvolti dalle rivalità fra contrapposte tifoserie cittadine e regionali; e nessuno ha potuto dire che da parte loro ci sia stata una qualche forma di provocazione). Sicché l’adozione di un DASPO appare assolutamente adeguata all’episodio.
Infine, supposto che l’attuale appellante sia individuabile come uno degli autori dell’aggressione, l’entità della misura irrogatagli appare vieppiù giustificata, trattandosi di soggetto già in precedenza colpito da altro DASPO e caratterizzato da comportamenti violenti e pregiudizievoli per l’ordine pubblico.
6. In realtà, l’unico punto in discussione (quello, in effetti, sui cui si è concentrata strenuamente la difesa del ricorrente) è se e quanto sia fondato il convincimento della Questura riguardo alla individuazione dell’appellante con uno degli autori dell’aggressione.
A questo proposito, peraltro, come giustamente detto dal T.A.R., non ci si può riferire (comunque non in toto) alle regole concernenti la formazione e l’assunzione delle prove nel processo penale. E’ sufficiente verificare che i fatti siano stati conosciuti e vagliati con diligenza, e che le conclusioni siano ragionevoli ed attendibili.
Nel caso in esame, subito dopo che le persone aggredite avevano chiesto protezione e soccorso, le forze dell’ordine hanno provveduto, fra l’altro, a filmare e fotografare il settore dello stadio nel quale l’aggressione si era svolta. A seguito di ordinanza collegiale istruttoria di questa Sezione, il filmato è stato visionato in contraddittorio presso la Questura, e il suo contenuto si può dunque ritenere incontroverso (vedasi la relazione istruttoria depositata il 24 ottobre 2012). Le immagini non riproducono il momento dell’aggressione (infatti sono state riprese solo dopo) e non si vedono neppure gli aggrediti (i quali si erano sùbito allontanati) ma ritraggono in modo abbastanza chiaro e dettagliato le persone che si trovavano in quel settore dello stadio. Un testimone ha indicato, sulle immagini, tre persone individuandole come gli autori dell’aggressione; la Questura ha identificato in uno dei tre l’attuale appellante.
La difesa dell’appellante contesta il valore probatorio di queste risultanze con argomenti esclusivamente tecnico-giuridici, ma non nega che quegli fosse in effetti presente in quel settore dello stadio, ed alla testimonianza a lui avversa non ha contrapposto alcun elemento di fatto utile a smentire l’identificazione o comunque a dimostrarne l’inverosimiglianza.
Certamente non era compito dell’indagato scoprire la vera identità degli aggressori, ma è ragionevole immaginare che se fosse stato estraneo ai fatti avrebbe avuto qualche elemento per dimostrarlo, visto il contesto pubblico in cui si sono svolti i fatti. Peraltro, la personalità dell’interessato, quale emerge dai suoi precedenti (e anche, a quanto è stato detto, da qualche episodio successivo, del quale però non si può ora tenere conto) non è certo tale da rendere inverosimile il riconoscimento.
7. Appurato dunque che il provvedimento impugnato è legittimo nella parte in cui assume che l’appellante sia stato uno degli autori dell’aggressione, l’applicazione della misura del DASPO come le sue modalità e la sua durata resistono ad ogni critica di legittimità, per le ragioni che si sono già esposte e che sono meglio indicate nella sentenza del T.A.R. che questo Collegio intende confermare.
8. In conclusione, l’appello va respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore della controparte costituita, liquidandole in euro 2.000, oltre agli accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2012

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