Tributaria

Somme patteggiate con il gip: ammissione di colpa per il Fisco – Cassazione Civile Sentenza 20133/2012

htchiestL’avviso d’accertamento sui proventi di un illecito penale può fondarsi anche sulle somme oggetto della truffa realizzata dal contribuente e dallo stesso ammessa nel patteggiamento. E’ questo il principio che emerge dalla sentenza della Corte di cassazione del 16 novembre, la n. 20133.

Il fatto – A conclusione delle indagini preliminari, avviate in seguito alla denuncia degli organi interni di una banca, un contribuente era stato rinviato a giudizio per il delitto di truffa aggravata. Ciò in quanto, sfruttando il suo ruolo di responsabile dell’ufficio estero, si era appropriato, negli anni dal 1995 al 1998, di una somma di denaro pari a circa tre milioni delle vecchie lire.

Su richiesta dell’imputato, la pendenza era stata definita con sentenza emessa dopo il patteggiamento (ex articolo 444 del codice di procedura penale), che ne aveva disposto la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione (più una multa di 600mila lire), con sospensione condizionale della pena.

L’Agenzia delle Entrate, sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, dopo aver riscontrato che le somme oggetto della truffa non erano state poste sotto sequestro, aveva recuperato a tassazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 537/1993, attraverso l’emissione di avvisi di accertamento, ai fini Irpef e del contributo al Servizio sanitario nazionale, le somme provento del reato.
Gli atti impositivi erano stati successivamente impugnati dal contribuente con separati ricorsi che, riuniti, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale con sentenza confermata anche in appello.

FacebookPosterLa Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva rilevato che, nonostante la possibilità di utilizzare legittimamente come prova nell’ambito del processo tributario la decisione di applicazione della pena, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, era mancata la prova del quantum sottratto alla banca. Infatti, la sentenza emessa dal giudice delle indagini preliminari aveva esplicitamente ricollegato l’ammontare delle somme distolte alla segnalazione degli organi della banca.

Il ricorso
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, censurando, in primo luogo, la decisione impugnata per non aver considerato che l’evasione fiscale a titolo di redditi diversi, perpetrata in relazione a somme conseguite attraverso la commissione di reati contro il patrimonio e, in particolare, di appropriazione indebita, risultava perfettamente provata anche nel quantum, almeno a livello di presunzioni gravi, precise e concordanti, dalla sentenza di condanna emessa a seguito di patteggiamento.

In secondo luogo, l’Agenzia contestava la sentenza di appello in quanto non aveva considerato che il meccanismo della prova presuntiva si integra, oltre che con l’aspetto positivo della presenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti, anche con quello negativo dell’assenza della prova contraria che l’inversione del relativo onere in tali casi comporta.

La pronuncia
La Corte di cassazione ha deciso la controversia con la sentenza n. 20133 del 16 novembre.
I giudici di legittimità hanno ribadito che il giudizio tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione – annullamento, bensì tra quelli di impugnazione – merito, in quanto detto giudizio è diretto, non solo all’eliminazione dell’atto impugnato ma anche alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (ovvero della dichiarazione del contribuente). Per cui, se il giudice ritiene invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere sostanziale, non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura entro i limiti posti dalle domande di parte (cfr Cassazione, pronunce 28770/2005, 3309/2004, 4280/2001, 16171/2000).

Tanto premesso, la sentenza di applicazione della pena (ex articolo 444 del cpp), pur non risolvendosi in accertamento capace di fare stato nel giudizio civile o in quello amministrativo ed essendo quindi, al riguardo, prova di automatica e ineludibile efficacia probatoria – implica pur sempre un’ammissione di colpevolezza, che costituisce indiscutibile elemento di prova almeno di natura presuntiva, utilizzabile, in particolare, dal giudice tributario nel giudizio sull’accertamento – ex articolo 14, comma 4, della legge 537/1993 (cfr Cassazione, pronunce 5756/2012, 26263/2011, 10280/2008, 17289/2006, 19505/2003, 2724/2001) .

Secondo i giudici di legittimità, va inoltre considerato che “l’indicata ammissione e il conseguente rilievo presuntivo non possono ritenersi circoscritti all’an della pretesa fiscale, ma, in relazione alle indicazioni emergenti dal capo di imputazione “patteggiato” ed alle risultanze delle indagini penali che ad esso hanno portato, si proiettano necessariamente sui relativi profili quantitativi, concorrendo a definirli”.

Per i motivi appena esposti, la Corte suprema ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha cassato la decisione impugnata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.

Sabatino Ungaro – nuovofiscooggi.it

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