FocusPrivacy

Cambio di sesso: su diploma di laurea privacy garantita

image_galleryLa ristampa del diploma di laurea degli studenti che hanno cambiato sesso non deve contenere alcun elemento idoneo a rivelare l’avvenuta  rettificazione di attribuzione di sesso, quali il  nome originario  dell’interessato o l’annotazione della motivazione della ristampa.

Lo ha stabilito il Garante per la privacy rispondendo a due richieste di chiarimenti: la prima di uno studente che dopo il cambio di sesso voleva ottenere il diploma di laurea con indicati solo i nuovi dati anagrafici, e la seconda dell’Università interessata che proponeva il rilascio di un secondo diploma con la nuova identità ritenendo, che l’ipotesi alternativa – con l’annotazione  della motivazione della ristampa  sul diploma di laurea – potesse ledere la riservatezza dello studente. La soluzione prospettata dall’Università è stata accolta dal Garante perché ritenuta idonea a tutelare adeguatamente la dignità della persona e il suo diritto a vedere correttamente rappresentata la propria identità sessuale.

Aimon smsL’Autorità inoltre, ha prescritto a tutte le  Università  di adottare, nell’ambito della propria autonomia, accorgimenti e cautele, anche simili a quelli individuati nel caso esaminato, in modo da non rilasciare certificazioni o documentazione dalle quali possano desumersi il cambiamento di sesso e il nome originario dell’interessato.  Informazioni, queste ultime, contenute in atti o documenti che l’Università è comunque obbligata a conservare a norma di legge.

Il provvedimento del Garante è stato trasmesso al Miur e alla Conferenza dei Rettori delle Università italiane affinché valutino l’adozione di eventuali iniziative volte a orientare in modo corretto e omogeneo le procedure delle Università in casi analoghi.

Provvedimento del 15 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 341 del 15 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

VISTA la nota con la quale l’Università degli Studi di Pisa (di seguito Università) ha posto un quesito al Garante al fine di conoscere se, a seguito di una sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, “possa violare la riservatezza dell’individuo aggiungere un’annotazione in calce al diploma che riporta la sentenza e il nuovo nome dell’interessato [diploma che] rimane comunque intestato alla persona con i precedenti dati anagrafici”, ovvero se “sia preferibile operare una ristampa del diploma con i nuovi dati anagrafici” (nota prot. n. 3/C-8835 del 28 giugno 2012);

VISTO, inoltre, il quesito con il quale uno studente laureato presso il predetto Ateneo ha chiesto chiarimenti al Garante in ordine alla possibilità di ottenere il rilascio di un nuovo certificato di laurea recante unicamente i dati anagrafici così come modificati a seguito della sentenza passata in giudicato che ha accolto la sua domanda di rettificazione di attribuzione di sesso e privo, pertanto, di ogni eventuale annotazione idonea a rivelare l’avvenuto cambiamento dell’identità sessuale (nota del 27 luglio 2012, in atti);

CONSIDERATO che l’Ufficio ha chiesto chiarimenti all’Università in ordine alle modalità tecnico-procedurali con le quali poter procedere eventualmente ad una ristampa del certificato di laurea, al fine di tutelare adeguatamente la dignità e l’identità sessuale dell’interessato che richiede tale documento (nota prot. n. 20537/81430 del 3 agosto 2012);

VISTA la nota con la quale l’Università, nel fornire riscontro, ha evidenziato che, in mancanza di un esplicito parere ostativo da parte del Garante, nonché del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, “procederà al rilascio dei duplicati dei diplomi di laurea privi di annotazioni” riguardanti la modifica dei dati anagrafici a seguito l’avvenuta rettificazione di attribuzione di sesso (nota prot. n. 1/3C-11309 del 7 settembre 2012);

VISTA la legge recante “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, l.14 aprile 1982, n. 164;

VISTO che la rettificazione di attribuzione di sesso viene effettuata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, priva di effetto retroattivo, che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali (artt. 1 e 4, della legge n. 164 del 1982, cit.);

VISTO che, con la sentenza di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro (art. 31 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150);

VISTO, altresì, che le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l’attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome (art. 5 della legge n. 164 del 1982, cit.);

VISTO, infine, che gli estratti degli atti dello stato civile rilasciati per riassunto sono formati avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo degli atti medesimi, tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell’atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime (art. 106 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396);

VISTO che le lauree e i diplomi conferiti dalle università e dagli istituti superiori “hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche” (art. 172 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592);

VISTO che il trattamento dei dati personali deve essere svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, con particolare riferimento all’identità personale, alla quale è riconducibile anche quella sessuale, e che i dati personali oggetto di trattamento devono essere esatti e, se necessario, aggiornati (artt. 2 e 11, comma 1, lett. c), del Codice);

CONSIDERATO che i dati idonei a rivelare la vita sessuale, rientranti nella più ampia categoria dei dati “sensibili” e riguardanti profili particolarmente delicati della vita privata delle persone (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice), sono oggetto di una speciale protezione in base alla quale i titolari sono tenuti a conformare il relativo trattamento secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, nel rispetto del principio di indispensabilità (artt. 22 e 26 del Codice);

RILEVATA, alla luce della normativa generale in materia di rettificazione di attribuzione del sesso (legge n. 164 del 1982, cit.), la mancanza di specifiche disposizioni legislative che dispongano specificatamente in ordine alla questione sottoposta all’Autorità;

CONSIDERATO che l’Università, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta ad adottare ogni idonea cautela al fine di garantire una tutela rafforzata ai dati idonei a rivelare la vita sessuale, in modo da salvaguardare il diritto degli interessati a vedere correttamente rappresentata la propria identità sessuale (art. 2 del Codice);

RITENUTO, pertanto, che la modalità prospettata dall’Università  per la ristampa dei diplomi di laurea richiesta dagli studenti che abbiano proceduto alla rettificazione di attribuzione di sesso, -valutazione effettuata dall’Università nell’ambito della propria autonomia anche in relazione alla conformità alla vigente normativa di settore-, è idonea a tutelare adeguatamente la dignità degli interessati e il diritto degli stessi a vedere correttamente rappresentata la propria identità sessuale a seguito della sua modificazione, nella misura in cui si ometta di annotare, a margine del diploma, la motivazione della ristampa;

VISTO che il Garante ha il compito di prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento medesimo conforme alle disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), del Codice);

RITENUTO necessario prescrivere, ai sensi del citato art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, che le università, sia nelle certificazioni rilasciate in conformità alla legge, sia nella predisposizione dell’ulteriore documentazione richiesta dall’interessato, ivi compresa la ristampa del diploma di laurea, prevedano, nell’ambito dell’autonomia ad esse attribuita dall’ordinamento, l’adozione di idonei accorgimenti e cautele, anche similari a quelli prospettati dall’Università di Pisa, al fine di non riportare in tale documentazione elementi idonei a rivelare l’avvenuta rettificazione di attribuzione di sesso -per effetto di una sentenza del tribunale passata in giudicato- ed il nome originario dell’interessato, a salvaguardia del suo futuro inserimento nei rapporti sociali e lavorativi, fermi restando gli obblighi di conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che contiene i dati personali dell’interessato con il sesso e il nome originario;

RITENUTO, pertanto, opportuno trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed alla CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane affinché valutino, con riferimento ai profili di competenza, l’adozione di eventuali iniziative volte ad orientare, in maniera omogenea, le università in relazione alle corrette modalità con le quali procedere alla ristampa dei certificati di laurea a seguito dell’avvenuta rettificazione di attribuzione di sesso dell’interessato, conseguente al passaggio in giudicato della relativa sentenza del tribunale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

•  con riferimento al quesito formulato dall’Università degli Studi di Pisa ritiene, che la modalità prospettata dall’Università stessa in base alla quale viene omessa l’annotazione della motivazione della ristampa dei diplomi di laurea richiesta dagli studenti per i quali sia intervenuta una sentenza del tribunale di rettificazione di attribuzione di sesso passata in giudicato, -valutazione effettuata dall’Università nell’ambito della propria autonomia anche in relazione alla conformità alla vigente normativa di settore-, sia idonea a tutelare adeguatamente la dignità degli interessati e il diritto degli stessi a vedere correttamente rappresentata la propria identità sessuale a seguito della sua modificazione;

•  prescrive alle università, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, che, sia nelle certificazioni rilasciate in conformità alla legge, sia nella predisposizione dell’ulteriore documentazione richiesta dall’interessato, ivi compresa la ristampa del diploma di laurea prevedano, nell’ambito dell’autonomia ad esse attribuita dall’ordinamento, l’adozione di idonei accorgimenti e cautele, anche similari a quelli sopra prospettati, al fine di non riportare in tale documentazione elementi idonei a rivelare l’avvenuta rettificazione di attribuzione di sesso -per effetto di una sentenza del tribunale passata in giudicato- ed il nome originario dell’interessato, a salvaguardia del suo futuro inserimento nei rapporti sociali e lavorativi, fermi restando gli obblighi di conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che contiene i dati personali dell’interessato con il sesso e il nome originario.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed alla CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane affinché valutino, con riferimento ai profili di competenza, l’adozione di eventuali iniziative volte ad orientare, in maniera omogenea, le università in relazione alle corrette modalità con le quali procedere alla ristampa dei certificati di laurea a seguito dell’avvenuta rettificazione di attribuzione del sesso dell’interessato conseguente al passaggio in giudicato della relativa sentenza del tribunale.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *