Principio del bilinguismo solo per i residenti nella provincia di Bolzano – Cassazione Civile Sentenza 20715/2012
In base allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed alle sue norme di attuazione (segnatamente, d.P.R. n. 574 del 1988, modificato dal d.lgs. n. 283 del 2001), il principio del bilinguismo nell’ambito del processo civile riguarda soltanto i cittadini italiani residenti nella Provincia di Bolzano e non può essere esteso in favore di altri soggetti, con la conseguenza che questi ultimi sono tenuti alla regola processuale generale di cui all’art. 122 cod. proc. civ.
Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 20175 del 22/11/2012
(Presidente e Relatore L. Piccialli)
Incredibile ed imbarazzante!
Possibile che questo giudice relatore Luigi Piccialli non conosca la celebre sentenza C-274/96 – Bickel e Franz della Corte di giustizia dell’Unione europea di data 24 novembre 1998???