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La Corte di Giustizia conferma la legittimità del fondo salvastati Esm

La Corte di Giustizia europea ha confermato la legittimità del fondo salvastati Esm. I giudici europei hanno respinto il ricorso presentato dal parlamentare indipendente irlandese Thomas Pringle. Il parlamentare aveva contestato la legittimità della decisione 2011/199 presa dal Consiglio europeo il 25 marzo 2011 di modificare i Trattati con procedura semplificata per costituire il fondo salvastati. La Corte, ritenendo che la causa rivestisse “un’importanza eccezionale”, ha esaminato il ricorso in seduta plenaria, cioé alla presenza di tutti i 27 giudici.

L’avvocato generale, Juliane Kokott, aveva presentato le sue conclusioni il 26 ottobre scorso. Con la sentenza la Corte ha constatato: 1) che non c’é “alcun elemento” che possa incidere sulla validità della decisione 2011/199; 2) che le disposizioni dei Trattati “nonché il principio generale di tutela giurisdizionale effettiva non ostano alla conclusione e alla ratifica del trattato Esm” concluso il 2 febbraio scorso assieme all’accordo sul ‘fiscal compact’; 3) il diritto di un paese di concludere e ratificare il trattato Esm “non è subordinato all’entrata in vigore della decisione 2011/199”. Nell’analisi del trattato che istituisce il fondo salvastati, la Corte poi stabilisce alcuni principi. In particolare che lo Esm non è uno strumento di politica monetaria e che esso “non ha l’obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi”. Inoltre la Corte afferma che la “clausola di non salvataggio”, prevista dall’art.125 Tfue e alla quale si appellano spesso i “falchi”, secondo la quale la Ue o uno Stato non può farsi carico degli impegni di un paese in difficoltà “non è diretta a vietare all’Unione e agli Stati membri la concessione di qualsiasi forma di assistenza finanziaria” ma piuttosto “ad assicurare che (i paesi in difficoltà, ndr) rispettino una politica di bilancio virtuosa garantendo che restino soggetti alla logica di mercato allorquando contraggono debiti”

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