Revoca agevolazioni finanziarie – Consiglio di Stato Sentenza n. 5923/2012
sul ricorso numero di registro generale 9417 del 2008, proposto da:
Ministero dello sviluppo economico in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Bianco Cave s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Flascassovitti e Fiorenzo Luchena, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza, 24;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 1773/2008, resa tra le parti, concernente revoca agevolazioni finanziarie
Consiglio di stato, Sezione sesta, Sentenza n. 5923/2012 del 22.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Dettori e l’avvocato Flascassovitti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il Ministero dello sviluppo economico chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Puglia ha accolto il ricorso proposto dalla società Bianco Cave avverso i provvedimenti di revoca dei contributi erogati ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488 per l’ampliamento dell’unità produttiva di estrazione di pietra da costruzione nel comune di Melpignano.
La revoca è stata motivata dalle risultanze dell’informativa della Guardia di Finanza, comando di compagnia di Otranto, resa all’esito di una visita fiscale a carattere generale conclusasi il 29 novembre 2002 e trasfusa in una comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, che evidenziavano gravi irregolarità poste in essere al fine di percepire illecitamente tali contributi.
II) Il Tar, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso rilevando che la revoca è intervenuta prima dell’esercizio dell’azione penale (per l’ipotesi di truffa aggravata di cui all’art. 640 bis cod. pen. e dei connessi reati tributari previsti dagli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000), e che è conseguentemente illegittima in quanto esercitata prima che l’Autorità giudiziaria ordinaria avesse ritenuto meritevole di approfondimento la condotta segnalata dalla Guardia di Finanza; inoltre, secondo il Tar, l’Amministrazione non ha tenuto conto delle argomentazioni allegate dall’interessata in sede di partecipazione al procedimento amministrativo.
III) Il Ministero appellante chiede la riforme della sentenza rilevandone l’erroneità sotto entrambi i profili evidenziati e ripercorrendo le tappe che hanno condotto alla revoca contestata.
IV) L’appello è fondato e deve essere accolto.
Non può, infatti, essere condivisa la sostanziale pregiudizialità dell’azione amministrativa rispetto a quella penale, ravvisata dal Tar: il subordinare la legittimità della prima al previo esperimento della seconda significa svuotare di contenuto e di significato tutta la funzione di controllo della pubblica amministrazione, settore che, come è noto, costituisce un settore specifico e sostanziale della attività pubblica.
Nella fattispecie in esame, l’Amministrazione esplicita esaustivamente le circostanze in base alle quali è stata decisa la revoca dei cospicui finanziamenti (per un totale di circa due miliardi di lire) erogati alla società ricorrente in primo grado a fronte del programma di ampliamento dell’unità produttiva: tali circostanze, emerse, come si è detto, all’esito della verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza e conclusasi il 29 novembre 2002, hanno evidenziato simulazione di capitale sociale mediante artifici contabili, documentazione di operazioni inesistenti, produzione di copie false di dichiarazioni liberatorie, simulazione di pagamento di fatture.
Tutti tali elementi, prima e indipendentemente dagli effetti penali della condotta così rilevata (per i quali è stata inoltrata notizia di reato alla Procura della Repubblica di Lecce), rilevano indubitabilmente ai fini del riscontro dell’aderenza dell’azione amministrativa ai parametri che le sono propri, in primo luogo quello della conformità dell’erogazione di risorse pubbliche alle finalità che la legge reputa meritevole di sostegno.
V) Neppure può essere valorizzata, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, l’asserita svalutazione dell’apporto partecipativo al procedimento da parte della società interessata: invero, risulta dalla documentazione versata in atti che il Ministero ha trasmesso le argomentazioni espresse in sede procedimentale all’organo accertatore, che si è espresso confermando le conclusioni già prese. L’aderenza dei provvedimenti di revoca alle motivazioni espresse dalla Guardia di Finanza pur a seguito dell’esame delle controdeduzioni dell’interessata non significa che di tali argomentazioni non si sia tenuto conto, ma che esse non hanno apportato alcun nuovo elemento, tale da modificare le prime valutazioni, come l’Amministrazione ha comunicato alla società appellata con nota del 1° marzo 2006.
VI) Né possono trovare accoglimento le censure, riproposte in questo secondo grado di giudizio e che il Tar non ha esaminato, tendenti a evidenziare l’insussistenza delle gravi irregolarità emerse in sede di controllo e l’erroneità delle conclusioni che ne sono state tratte. Infatti, anche le irregolarità fiscali di cui alla nota della Guardia di Finanza del 17 aprile 2003, sostanzialmente non contestate dall’interessata, ben potevano essere considerate (assieme agli altri profili di dubbia correttezza riscontrati, ad esempio nei tempi di corresponsione dei corrispettivi per gli acquisti e alla vetustà dei macchinari acquistati) ai fini della valutazione globale dell’affidabilità del soggetto destinatario e della connessa assicurazione circa il buon fine dell’erogazione di denaro pubblico.
VII) In conclusione, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado.
Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la società appellata a rifondere all’Amministrazione appellante le spese del doppio grado del giudizio nella misura di 2.500 (duemilacinquecento) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)