Amministrativa

Graduatoria progetti ammissibili ai contributi per interventi previsti dalla legge reg. Lazio n. 20 del 1997 – Consiglio di Stato Sentenza n.5925/2012

sul ricorso numero di registro generale 10104 del 2008, proposto da:
Sap Societa’ Alberghiera Pontina a r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore A. Napoli, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, via C. Morin, 1;
contro
Ministero per le politiche agrarie in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Regione Lazio, Parco Nazionale del Circeo, Comune di Sabaudia – non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 02884/2008, resa tra le parti, concernente esclusione graduatoria progetti ammissibili ai contributi per interventi previsti dalla legge reg. Lazio n. 20 del 1997.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n. 5925/2012 del 22.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato Napoli e l’avvocato dello Stato Dettori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I) La società Alberghiera Pontina (SAP), proprietaria di villaggio turistico nel territorio del comune di Sabaudia, ha chiesto il 20 novembre 1997 di essere ammessa agli interventi previsti dalla legge regionale Lazio 3 giugno 1997, n. 20, relativa alla qualificazione e alla crescita delle strutture ricettive in occasione del giubileo del 2000.
L’istanza si riferiva ai seguenti interventi:
a) ai sensi dell’art. 14, comma 5 della precitata legge (“Per i campeggi legittimamente in esercizio la misura del 15 per cento della ricettività campeggistica in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 è elevata al 25 per cento”), la conversione di alcune piazzole per tende e roulottes, già esistenti, in bungalows;
b) ai sensi dell’art. 14, comma 8, lett. d) della medesima legge (“ampliamento delle attività campeggistiche regolarmente in esercizio nella misura massima del 10 per cento della superficie attualmente utilizzata al netto delle superfici destinate ai servizi”), l’ampliamento della ricettività disponibile per un numero di ospiti sino a 48 unità;
c) l’adeguamento delle strutture e degli impianti tecnologici.
Dopo che il comune di Sabaudia aveva inserito l’intervento tra quelli previsti nella variante urbanistica adottata il 21 dicembre 1998, la regione Lazio, da ultimo con decreto del 29 novembre 1999, n. 1802 su parere negativo espresso dall’ente Parco nazionale del Circeo, ha stralciato l’intervento da quelli approvati in sede di variante.
Avverso i predetti provvedimenti negativi ha proposto ricorso al Tar del Lazio la SAP; con la sentenza impugnata il ricorso è stato respinto, sul presupposto della corretta definizione, da parte dell’Amministrazione, delle opere proposte quale intervento unitario destinato a comportare un non sostenibile aggravamento antropico sull’area protetta.
Tale prospettazione è contestata con l’appello oggi in esame, tendente a dimostrare che, come già sostenuto in primo grado, il progetto era in realtà composto da una parte strutturale inerente la realizzazione di strutture tecniche e da una parte relativa alle strutture ricettive, con la conseguenza che erroneamente e immotivatamente l’Amministrazione non ne ha valutato la ammissibilità anche parziale. L’appellante ribadisce inoltre la mancanza di motivazione circa l’asserita eccessiva pressione antropica che deriverebbe dall’intervento proposto.
II) L’appello è infondato.
E’ infatti pienamente condivisibile la considerazione, sulla quale si basa la sentenza impugnata, dell’intervento proposto quale progetto unitario, non scindibile in una parte strutturale e in una funzionale: come ha rilevato il Tar, l’integrazione di tali aspetti evidenzia che trattasi di un unico intervento, sia nella progettualità sia nelle utilità perseguite, alla luce della previsione indifferenziata di opere strutturali e tecnologiche serventi e delle relazioni tecniche allegate.
Resta, per converso, indifferente, che, sotto il profilo della regolamentazione, potessero essere invocate, com’è stato fatto dalla società, due diverse previsioni di legge, afferenti, peraltro, alle medesime finalità (interventi relativi al Giubileo 2000), allo stesso corpus normativo (l.r. 20/87), allo stesso articolo (14) ed al medesimo comparto (campeggi).
Ciò posto, si rivela infondata anche la censura di difetto di motivazione, ribadita con l’appello, essendo evidente che per effetto dell’ampliamento e della modificazione della struttura per effetto delle modifiche proposte, incidenti sia sulla tipologia ricettiva (da piazzole per tende e roulottes, quindi perfettamente amovibili, in bungalows, quindi permanenti), sia sul numero di ospiti, l’aumento della pressione antropica “con inevitabili ripercussioni sul lago e sulla vegetazione dunale”, rilevata dall’ente Parco del Circeo è stata correttamente e congruamente riferita alla valutazione dell’intero progetto.
III) In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, nella misura di 2.500 (duemilacinquecento) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *