DECURTAZIONE SOMME PER SUPERAMENTO LIMITE CAPACITA’ OPERATIVA – Consiglio di Stato Sentenza n. 5875/2012
sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2002, proposto da:
Federlab – Sindacato dei Lavoratori Campani, e Laboratorio di Analisi Cliniche Salus s.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Patrizia Kivel Mazuy e Giuseppe Palma, con domicilio eletto presso lo studio Napolitano in Roma, viale Angelico n. 38;
contro
Regione Campania;
A.S.L. di Napoli 1, rappresentata e difesa dall’avv. Innocenzo Militerni, con domicilio eletto presso l’avv. Innocenzo Militerni in Roma, via F. S. Nitti n. 11;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 00148/2002, resa tra le parti, concernente DECURTAZIONE SOMME PER SUPERAMENTO LIMITE CAPACITA’ OPERATIVA
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 5875/2012 del 20.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ASL NA 1;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2012 il Cons. Angelica Dell’Utri e uditi per le parti gli avvocati Kivel Mazuy e Zuppardi su delega di Militerni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Federlab ed il laboratorio di analisi cliniche Salus s.r.l., associato a Federlab ed operante in regime di accreditamento provvisorio, impugnavano davanti al TAR Campania, sede di Napoli, le note in data 24 gennaio 2001 dell’ASL Napoli 1, di comunicazione del superamento della capacità operativa massima (COM) per gli anni 1999 e 2000, con conseguente decurtazione dei pagamenti, nonché chiedevano dichiararsi il diritto del laboratorio ad essere classificato come laboratorio generale di base con annessi due settori specializzati ed una capacità operativa massima di secondo livello (comportante la possibilità di effettuare 192.000 prestazioni annue, di cui 147.000 a carico del s.s.n.).
Con sentenza 9 gennaio 2002 n. 148 della sezione prima il ricorso era dichiarato inammissibile per omessa impugnazione della nota 5 maggio 2000 n. 5316 della stessa ASL, di determinazione della COM di primo livello (comportante la possibilità di effettuare n. 98.000 prestazioni annue di cui n. 73.500 a carico del s.s.n.) e del silenzio formatosi sugli atti stragiudiziali di diffida e messa in mora del 29 maggio e 23 ottobre 2000, intesi a contestare il calcolo della COM assegnata con la predetta nota.
Di qui l’appello in epigrafe, col quale Federlab ed il laboratorio Salus hanno dedotto: Violazione e falsa applicazione art. 6, co. 6, L. 724/94. Violazione e falsa applicazione artt. 8 ter e 8 quater L. 502/92 come modificata e integrata. Error in judicando. Assoluta erroneità. Contraddittorietà della motivazione.
In sintesi, hanno esposto che, nel ritenere non sussistente il diritto – rivendicato da parte ricorrente quale centro già convenzionato e nel passaggio al regime dell’accreditamento – a svolgere le prestazioni rientranti nella branca di riferimento, il TAR ha richiamato precedenti pronunce su fattispecie diverse, in cui, successivamente al passaggio nel nuovo regime, si erano verificate implementazioni che necessitavano di atto autorizzativo fondato sulla programmazione regionale. Nella specie, invece, non vi era stata modifica dell’originaria autocertificazione, resa a norma della deliberazione n. 377/98 della Giunta regionale e riferita alla data del 31 dicembre 1997, pur successivamente integrata. Dunque, in base a tale autocertificazione, riscontrabile dai libri ufficiali del centro e dai modelli di contribuzione, il laboratorio aveva diritto ad effettuare prestazioni secondo una COM di secondo livello.
L’ASL NA 1 si è costituita in giudizio. Non si è invece costituita la Regione Campania.
L’appello è stato dichiarato perento con decreto presidenziale n. 1755/2011 il quale però, a seguito di rituale dichiarazione di interesse, è stato revocato con decreto presidenziale n. 1297/12.
Con memoria del 9 ottobre 2012 l’ASL ha svolto controdeduzioni, a cui parte appellante ha replicato.
Ciò posto, la Sezione osserva che, come affermato da consolidata giurisprudenza, l’accreditamento provvisorio consiste nella continuazione della preesistente convenzione e si sostanzia nel riconoscimento della natura della convenzione di titolo originario. Esso ha valenza costitutiva e costituisce fonte regolativa del nuovo rapporto, come cristallizzata al momento di riferimento, ossia con rinvio rigido e statico ai contenuti della convenzione. Pertanto, ogni modificazione deve essere preventivamente valutata dalla Regione in base al fabbisogno assistenziale, al volume erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei prescritti requisiti e agli oneri finanziari sostenibili; è poi necessario che sia rilasciato il relativo titolo (cfr., tra le più recenti Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011 n. 1434).
Nella specie, anche a voler intendere l’originaria posizione soggettiva di un centro già convenzionato in ordine al conseguente accreditamento provvisorio come diritto soggettivo perfetto e non come interesse legittimo, con riferimento al predetto momento di riferimento, cioè alla data del 31 dicembre 1997 ai sensi della citata deliberazione n. 377 del 1998 della Giunta regionale della Campania, la pretesa dell’attuale appellante Salus alla classificazione come laboratorio di II livello (giusta le “linee guida” allegate alla citata deliberazione n. 377/98) non può che essere qualificata di interesse legittimo, atteso che successivamente a detto momento di riferimento era intervenuta una modificazione dei requisiti della medesima Salus. Il laboratorio ha, infatti, ottenuto solo in data 21 luglio 1998 l’autorizzazione sindacale (non avente automatica valenza ai fini dell’accreditamento stesso) al trasferimento in nuovi locali, quanto all’attività di laboratorio di base con annesso settore specializzato di chimica clinica e tossicologia, nonché all’apertura e funzionamento del settore specializzato di microbiologia e sieroimmunologia. Se non altro, dunque, i nuovi locali e la nuova ed ulteriore attività non potevano essere considerati come preesistenti al 31 dicembre 1997, sicché a fronte del loro apprezzamento ai fini dell’accreditamento provvisorio o, più precisamente, dell’assegnazione della tipologia di secondo livello in luogo del primo livello, per quanto esposto è configurabile esclusivamente una posizione della Salus di interesse legittimo. Di qui la necessità dell’impugnativa nel termine decadenziale del provvedimento di cui alla nota 5 maggio 2000 n. 5316, di comunicazione del “tetto” di prestazioni parametrato al I livello, con cui l’ASL negava sostanzialmente il riconoscimento della tipologia più elevata.
Ne consegue la correttezza della sentenza appellata e la conseguente reiezione dell’appello, a maggior ragione nella considerazione della mancata impugnazione anche del silenzio formatosi sugli atti di diffida e messa in mora intesi al riesame del provvedimento suindicato.
Tuttavia, nel consolidarsi della giurisprudenza richiamata in epoca successiva all’appello si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra tutte le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)