Amministrativa

Corresponsione somme – Consiglio di Stato Sentenza n. 5911/2012

sul ricorso numero di registro generale 4080 del 2001, proposto da:
Fadda Gianfranco, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Carboni, domiciliato presso il Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
– Azienda Sanitaria Locale n. 1 della Sardegna;
– Gestione Liquidatoria ex USL n. 1 di Sassari;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI n. 00872/2000, resa tra le parti, concernente corresponsione somme;

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n.591/2012 del 21.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2012 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per la parte appellante l’avvocato Carboni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, assumendo di aver espletato mansioni superiori primariali dal 1 novembre 1985 al 1 giugno 1991, aveva adito il TAR Sardegna per l’accertamento del diritto a percepire le differenze retributive tra lo stipendio di primario e quello di aiuto corrispostogli dalla USL n. 1 di Sassari, oltre a rivalutazione ed interessi.
2. In occasione della chiamata del ricorso, inserito nel ruolo aggiunto, il difensore del ricorrente ha dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Con sentenza 12 luglio 2000, n. 872, il TAR Sardegna, richiamando detta dichiarazione, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso.
3. L’appellante ha nuovamente azionato la pretesa dinanzi al TAR, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile (con sentenza n. 2494/2010) per violazione del ne bis in idem.
4. Impugna ora la sentenza n. 872/2000, lamentando che, essendo stata frutto di un mero errore del difensore la dichiarazione di cessato interesse (in quanto il credito per differenze retributive in realtà non era stato soddisfatto), la pronuncia di improcedibilità risulti viziata per errore sull’esistenza del presupposto.
5. L’Azienda Sanitaria appellata non si è costituita in giudizio.
6. L’appello deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado è corretta, in quanto non è contestato che vi sia stata in udienza la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, ed essa costituiva il presupposto della pronuncia in rito.
Il vizio prospettato con l’appello non è riferibile alla sentenza, che si è limitata a recepire un atto di disponibilità del diritto del ricorrente alla decisione nel merito (l’errore ostativo, oppure in ordine all’effettivo soddisfacimento delle pretese retributive, oggi affermato, riguarda la dichiarazione resa in primo grado, non la sentenza).
Oltretutto, si è trattato di atto dispositivo immotivato, per cui la riconducibilità della dichiarazione ad un errore (anche in mancanza di documentazione aggiornata sulla consistenza e sull’attualità delle pretese azionate) non era un dato oggettivo e riconoscibile dal TAR al momento della ricezione della dichiarazione (ma è frutto di una valutazione compiuta e comunicata a posteriori dall’interessato).
Del resto, con riferimento alla disciplina vigente al momento del giudizio di primo grado, la giurisprudenza ha chiarito (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2007 n. 1684; TAR Lazio, II, 14 gennaio 2009, n. 139) come l’istituto della sopravvenuta carenza di interesse, istituto di carattere pretorio, debba intendersi sopravvissuto alla legge 1034/1971 (nonostante che detta legge, all’articolo 23, faccia menzione solo della cessazione della materia del contendere).
E, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione del difensore che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso proposto veniva assimilata ad una rinuncia agli atti del giudizio, attuata sotto la responsabilità del difensore anziché mediante atto della parte (cfr. Cons. Stato, IV, 31 maggio 2007 n. 2839, 14 dicembre 2004, n. 8065 e 6 ottobre 2003, n. 5817; V, 31 luglio 2006 n. 4703; TAR Puglia, Lecce, II, 28 settembre 2010, n. 2038). In tale circostanza, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo è tenuto alla declaratoria della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cons. Stato, IV, 16 novembre 2007 n. 5832; TAR Campania, Napoli, III, 4 luglio 2008, n. 6999).
Anche in vigenza del Codice del processo amministrativo, può aggiungersi, la sopravvenienza del difetto di interesse è causa di pronuncia di improcedibilità, ai sensi dell’articolo 35, e può desumersi anche da una rinuncia irrituale o da atti e fatti sopravvenuti e perfino dal comportamento delle parti, ai sensi dell’articolo 84, comma 4.
7. Nulla per le spese, in mancanza di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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