Sussistenza dell’obbligo di astensione del magistrato – Cassazione Civile Sezioni Unite Sentenza 19704/2012
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’obbligo di astensione del magistrato, rilevante in sede disciplinare, sussiste, per effetto dell’art. 323 cod. pen., in tutti i casi nei quali ricorra un interesse, anche di natura non patrimoniale, proprio del magistrato o di un suo prossimo congiunto, e che, pertanto, in tal caso, con riferimento al giudice civile, la facoltà di astenersi per gravi ragioni di convenienza ex art. 51 cod. proc. civ. deve ritenersi abrogata per incompatibilità e sostituita dal corrispondente obbligo.
Cassazione Civile Sezioni Unite Sentenza n. 19704 del 13/11/2012
(Presidente R. Preden, Relatore A. Segreto)