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Sì al risalrimento per il figlio schiaffeggiato dai genitori – Cassazione Penale Sentenza 45859/2012

Va risarcito il figlio che prende schiaffi dai genitori. Lo ha stabilito la Cassazione, ricordando che ci sono dei “limiti nell’esercizio delle facolta’ coercitive genitoriali” per cui, nel momento in cui queste “si risolvono in atti violenti in nessun modo riconducibili ad una legittimita finalita’ correttiva”, devono essere scoraggiate e condannate. Con tanto di risarcimento al figlio. Ecco perche’ la Quinta sezione penale ha convalidato un risarcimento ad una figlia 16enne e una multa per lesioni personali ad una coppia di Torino che, in due occasioni, nel 2008, per scoraggiare la figlia di lui sorpresa a fumare, l’avevano presa a schiaffi.

In particolare, la Suprema Corte ha convalidato il risarcimento danni nei confronti della ragazza e ha confermato una multa di 750 euro nei confronti del padre, C.O. (comprensiva anche della condanna per percosse) e di 600 euro per le sole lesioni nei confronti della compagna M.S.. Inutile il ricorso della coppia in Cassazione, volto a dimostrare che la loro reazione, pur violenta, era volta a correggere il carattere ribelle della ragazza “rimproverata per avere fumato”. La Cassazione ha passato in rassegna i due episodi nei quali la coppia aveva reagito con violenza nei confronti della figlia di lui e ha ricordato che la donna in una occasione aveva lanciato un cucchiaio contro la ragazza, mentre il padre le aveva dato sei schiaffi prendendola per i capelli.

Insomma, due episodi nei quali la coppia torinese, scrive la Cassazione nella sentenza 45859, e’ andata ben oltre il legittimo esercizio dello ‘ius corrigendi’. Anzi, spiega la Suprema Corte che “in entrambi gli episodi contestati, le condotte poste in essere dagli imputati travalicavano i limiti dell’esercizio delle facolta’ coercitive genitoriali, nel momento in cui si risolvevano in atti violenti in nessun modo riconducibili ad una legittima finalita’ correttiva”. Comportamenti di questo genere, annota ancora la Suprema Corte, “sono estranei ad una finalita’ correzionale che vede la violenza quale incompatibile sia con la tutela della dignita’ del soggetto minorenne che con l’esigenza di un equilibrato sviluppo della personalita’ dello stesso”. Convalidato cosi’ il giudizio del Tribunale di Torino, luglio 2011.

Cassazione Penale, Sezione Quinta,  Sentenza n. 45859/2012

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