Amministrativa

Risarcimento danni per occupazione appropriativa – Consiglio di Stato Sentenza n. 5859/2012

sul ricorso numero di registro generale 5771 del 2011, proposto da:
CSC Srl in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Bia, con domicilio eletto presso Romolo Giuseppe Cipriani in Roma, piazza Camerino, 15;
contro
Comune di Modugno in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso Sandro De Marco in Roma, via Cassiodoro N.1/A;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV n. 03137/2011, resa tra le parti, concernente risarcimento danni per occupazione appropriativa.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 5859/2012 del 19.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Modugno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2012 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Antonio Rizzo su delega di Raffaele Bia e Nicolò De Marco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
In data 14/01/2004 la s.r.l. C.S.C. adiva il T.A.R. Puglia per ottenere la condanna del Comune di Modugno, previo accertamento dell’occupazione acquisitiva, al risarcimento per equivalente del danno subito a causa dell’illecita sottrazione della proprietà, nonché al pagamento dell’indennità di occupazione, degli interessi e rivalutazione a decorrere dall’intervenuta trasformazione del suolo di proprietà.
Nel corso del giudizio la CSC richiedeva ordinanza ingiunzione per il pagamento delle somme non contestate, ma il TAR respingeva la richiesta sul presupposto che la stessa rientrasse nella cognizione del G.O.
Alla luce del pronunciamento citato, la CSC proponeva regolamento di giurisdizione.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9847 del 24 aprile 2007, dichiarava la giurisdizione del G.O. in ordine all’indennità da occupazione legittima, e quella del G.A. per la domanda di “risarcimento dei danni per occupazione di pubblica utilità”.
Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 2576/2008 del 12/11/2008, a mezzo della quale il TAR Puglia: a) condannava l’amministrazione al risarcimento del danno per illegittima occupazione, per un ammontare da determinare secondo criteri dettati in motivazione, ex art. 35 comma 2 del dlgs 80/98; b) dichiarava il difetto di giurisdizione del G.A. in ordine al pagamento dell’indennità da occupazione legittima.
Avverso tale decisione, CSC proponeva appello deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui, in sede motivazionale, nell’indicare i criteri di liquidazione, il Giudice di prime cure aveva disposto che a titolo di risarcimento del danno “dovrà liquidarsi un importo pari, per ogni annualità, agli interessi legali sul valore di mercato dell’immobile al momento della scadenza dell’occupazione legittima”. In particolare, secondo l’appellante, il Giudice di prime cure nel liquidare il danno aveva confuso il danno da occupazione illecita (liquidato) con quello da illecita ablazione della proprietà (chiesto ma non liquidato) in forza dell’occupazione ad effetto acquisitivo.
In sede di appello, CSC deduceva altresì che era pendente presso la Corte di Appello di Bari un parallelo giudizio per la determinazione dell’indennità di occupazione (legittima) in cui era già stata assunta consulenza tecnica sul valore venale del suolo.
La Sezione, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l’appello, osservando che l’azione risarcitoria del danno da definitiva perdita della proprietà era stata già azionata innanzi alla competente Corte di Appello di Bari, che ha disposto CTU al fine di determinare il valore venale del bene ai sensi dell’art. 55 comma 1 del TU 327/2001. Dunque, bene avrebbe fatto il Giudice di prime cure a limitarsi a liquidare il danno da occupazione illegittima conseguente allo scadere di quella coperta da valida dichiarazione di pubblica utilità.
Avverso la detta sentenza è ora proposto ricorso per revocazione.
La Sezione sarebbe incorsa in errore sui fatti di causa, ritenendo, forse indotta in confusione dal deposito di una CTU avente ad oggetto il valore venale dell’immobile, che fosse già pendente presso la Corte di Appello di Bari un’azione risarcitoria. Invece trattavasi un’azione di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione temporanea, e la CTU aveva determinato il valore venale dell’immobile, non già al fine di corrisponderne l’importo al ricorrente, ma al solo fine di calcolare, su tale importo, il monte interessi dal 7/2/1995 (data di immissione in possesso) al 30/7/1998, (data di ultimazione dei lavori di costruzione dell’opera pubblica).
Il ricorrente aggiunge, al solo fine di dare maggior contezza dell’errore revocatorio, che nelle more è intervenuta la sentenza n. 417 del 6/5/2011 con la quale la Corte di Appello di Bari, in accoglimento della domanda di CSC, ha condannato il Comune di Modugno al pagamento, a titolo di indennità di occupazione, di €. 142.096,00 (somma risultante dall’applicazione del saggio legale di interessi sul valore venale del suolo stimato in €. 528.157,63).
Tanto premesso, il ricorrente conclude chiedendo l’accertamento del ricorrere di un errore revocatorio, ex art. 395 n. 4, e nel merito, l’accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno per equivalente, nei termini già formulati dinanzi al TAR Puglia.
Si è costituito in giudizio il Comune di Modugno. Ricostruiti i fatti dai quali la vicenda ablatoria è scaturita, l’amministrazione resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso poichè l’errore posto a base dello stesso sarebbe imputabile all’equivoca produzione dell’appellante. Per la denegata ipotesi di accesso al giudizio rescissorio, comunque osserva che la CSC è in realtà solo uno dei proprietari delle aree del comparto “D” (strumento attuativo di un piano particolareggiato in Zona G) oggetto di convenzione tra tutti i proprietari e l’amministrazione in forza della quale il corrispettivo derivante dagli espropri (denominato convenzionalmente “utile”) avrebbe dovuto essere ripartito pro quota fra tutti i proprietari delle aree incluse nel comparto. CSC non potrebbe pertanto pretendere per sé l’intero risarcimento del danno. In ogni caso, nel merito, il ricorso sarebbe infondato, poichè il ricorrente non potrebbe pretendere il risarcimento per equivalente, ma solo la restituzione dell’area, ai sensi del nuovo art. 42 bis TU espropri, applicabile anche ai giudizi pendenti. Ancora, anche a voler ammettere il passaggio di proprietà in forza della cd occupazione acquisitiva, il danno dovrebbe essere limitato solo alla quota spettante quale “compartista”, ed il valore venale dell’immobile non dovrebbe essere parametrato all’edificabilità di fatto poichè, a termini della convenzione sopra citata, la volumetria sottratta al privato dall’opera pubblica sarebbe stata compensata con il riconoscimento di volumetria aggiuntiva su altra area di proprietà. Motivo quest’ultimo che renderebbe inutilizzabile, ai fini del giudizio rescissorio, la CTU assunta dalla Corte di Appello di Bari.
Nell’imminenza dell’udienza di discussione, le parti hanno scambiato ulteriori memorie, approfondendo ulteriormente le originarie argomentazioni.
La causa è stata infine trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 30 ottobre 2012.
Il ricorso è ammissibile.
Le statuizioni gravate fondano il loro tenore reiettivo sull’erronea presupposizione che analogo giudizio già pendesse dinanzi alla Corte di Appello di Bari, errore invero parzialmente indotto dalla produzione di una CTU in cui era fatto riferimento al valore venale dell’immobile, nonché dalla generale evoluzione del giudizio in cui è spesso fatto riferimento all’indennizzo in luogo del risarcimento o all’occupazione definitiva in luogo dell’occupazione acquisitiva.
L’errore di fatto emerge dagli atti del giudizio e non può certo considerarsi un’incensurabile valutazione interpretativa della documentazione istruttoria, soprattutto ove si consideri che il fatto, erroneamente considerato sussistente, deve pacificamente ritenersi escluso in base all’atto introduttivo del giudizio innanzi alla Corte di Appello ed allo stesso tenore della consulenza versata in atti, focalizzata sulla determinazione dell’indennità di occupazione “legittima”.
Non v’è dubbio, altresì, che l’errore sulla pendenza di altro giudizio identico, sia stata l’unica ragione che ha indotto il giudicante a rigettare il gravame.
La decisione deve dunque essere annullata.
Il ricorso è altresì fondato nel merito.
La materia del contendere deve essere ovviamente valutata e decisa nei limiti dei motivi di gravame proposti per la riforma della sentenza del TAR Puglia, alla luce del principio tantum devolutum quantum appellatum.
Tutte le questioni sollevate dall’amministrazione appellata ne rimangono fuori poichè non sollevate a suo tempo con appello incidentale. Non è in particolare devoluta alla Sezione, in assenza di appello incidentale avverso la sentenza del TAR Puglia, alcuna valutazione in ordine all’applicabilità dell’art. 42 bis, ed in generale della giurisprudenza che nega la sopravvivenza dell’istituto dell’occupazione acquisitiva, dovendosi ritenere ormai passata in giudicato la (implicita) statuizione sul verificarsi dell’effetto acquisitivo in favore dell’amministrazione al 30/7/1998; così come non è coperta dall’effetto devolutivo la questione del difetto di legittimazione attiva dell’appellante in relazione al danno nella sua interezza.
Rimane pertanto da liquidare, in riforma della sentenza di Prime cure, il danno da illecita sottrazione della proprietà. A tale fine è opportuno demandare alle parti l’esatta determinazione dell’ammontare, nel rispetto dei seguenti criteri: a) il risarcimento per equivalente dovrà essere corrispondente al valore venale dell’immobile al tempo della sua sottrazione (30/7/1998) oltre interessi e rivalutazione, da quella data sino a quella di pubblicazione della presente decisione; b) nella determinazione del valore venale dell’immobile dovrà tenersi conto del valore che esso avrebbe avuto in una libera contrattazione di mercato, avuto riguardo alle sue potenzialità edificatorie, al posizionamento, etc.; c) dovrà altresì tenersi conto dell’arricchimento derivante dall’eventuale riconoscimento all’originario proprietario di diritti edificatori a compensazione di quelli elisi con l’ablazione della proprietà.
Fermo restando che, in caso di mancato accordo, potrà attivarsi giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 34 comma 4 cpa.
Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda processuale, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza n. 3137/2011. Definitivamente decidendo sull’appello, condanna l’amministrazione al risarcimento del danno per illecita sottrazione della proprietà. Rimette all’accordo delle parti la liquidazione secondo quanto in premessa chiarito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

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