Amministrativa

Infermita’ per causa di servizio – Consiglio di Stato Sentenza n. 5850/2012

sul ricorso numero di registro generale 11266 del 2001, proposto dal Comune di Benevento, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Imperlino, con domicilio eletto presso Maria Claudia Ioannucci in Roma, via Maria Adelaide 12;
contro
X.X;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA, SEZIONE III, n. 3555/2001, resa tra le parti, concernente infermita’ per causa di servizio.

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n.5850/2012 del 19.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Nicola Gaviano e udito per la parte appellante l’avv. D’Avino, per delega dell’Avv. Imperlino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso al T.A.R. per la Campania in data 5 luglio 1991 la sig.ra Eufemia Vernillo, dipendente del Comune di Benevento, premesso di avere subìto un infortunio il 14 aprile del 1986 mentre si recava nel proprio ufficio, scivolando sulle scale, sdrucciolevoli e poco illuminate, del palazzo ospitante la sede di servizio, impugnava la deliberazione n. 1154 con la quale la Giunta Comunale, il 16 aprile 1991, aveva escluso la dipendenza da causa di servizio della sua conseguente infermità richiamandosi al verbale della visita medica collegiale della C.M.O. del 26 gennaio 1988.
L’interessata esponeva: di avere presentato un’istanza in data 29 luglio 1986 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità (lesioni vertebrali) cagionata dall’infortunio; che sull’istanza si era pronunciata favorevolmente la commissione consultiva il 19 dicembre 1987; che tuttavia la C.M.O. si era espressa in senso opposto, riconoscendo l’esistenza dell’infermità denunziata ma non anche la sua dipendenza da causa di servizio; che, infine, a seguito della sua successiva istanza alla Giunta comunale di pronunziarsi espressamente sulla materia o, in subordine, eseguire ulteriori accertamenti in merito, l’Amministrazione, dopo ulteriore attività istruttoria, aveva assunto la conclusiva deliberazione formante oggetto di gravame.
Resisteva al ricorso il Comune di Benevento, che eccepiva la tardività delle contestazioni mosse dall’interessata avverso il giudizio negativo della C.M.O., conosciuto sin dal 1988, e deduceva comunque l’infondatezza delle doglianze della sig.ra Vernillo.
All’esito il Tribunale adìto, con la sentenza n. 3555/2001 in epigrafe, reputata ammissibile l’impugnativa, sul rilievo che la ricorrente non fosse onerata di un’impugnazione immediata del parere negativo della C.M.O., ne accoglieva il gravame.
Il T.A.R. riteneva, infatti, che la deliberazione impugnata fosse affetta da un difetto di motivazione, per il fatto di recepire acriticamente un parere della C.M.O. che oltretutto, nell’affermare che l’evento fosse ricollegabile unicamente al generico rischio cui sono esposti tutti gli individui espletanti una qualsiasi attività lavorativa (sicché la prestazione di servizio aveva costituito solo l’occasione, e non la causa efficiente, dell’evento traumatico), era stato argomentato solo in forma generica.
Avverso la predetta decisione il Comune di Benevento proponeva il presente appello, con il quale, riproposte le proprie difese in rito e di merito già dedotte in prime cure, concludeva perché l’originario ricorso della Verrillo venisse, in riforma della sentenza appellata, dichiarato inammissibile o comunque respinto nel merito.
Con una successiva memoria l’Amministrazione riprendeva le proprie critiche alla sentenza avversata, insistendo per la sua riforma.
L’appellata, di contro, non si costituiva in giudizio.
Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è infondato.
1 La Sezione deve preliminarmente intrattenersi, con riferimento al primo motivo di appello, sulla riproposta eccezione di tardività delle censure mosse dalla dipendente avverso l’avviso sfavorevole della C.M.O..
In proposito va subito ricordato che secondo la giurisprudenza prevalente di questo Consiglio il giudizio del predetto organo tecnico costituisce solo un elemento di conoscenza e di valutazione nell’ambito del procedimento teso al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della menomazione riscontrata; perciò, atteso il suo evidente carattere endoprocedimentale, la sua omessa impugnazione non preclude il successivo ricorso giurisdizionale avverso il definitivo provvedimento emesso dalla competente Autorità amministrativa (Cons. Stato, IV, 23 maggio 1994, n. 435; 3 giugno 1997, n. 594; 9 marzo 2000, n. 1226; Cons. giust. amm. Reg. sic., 2 marzo 1990, n. 53; Cons. Stato, comm. spec., parere 10 novembre 1994, n. 324/94).
Ciò premesso, l’Amministrazione nella specie insiste sul punto che il parere negativo della C.M.O. era stato reso noto all’interessata sin dalla nota assessorile del 26 aprile 1988, con la quale il Comune aveva deciso di archiviare la pratica in discorso, così conferendo al parere recepito rilevanza esterna.
Il fatto è, tuttavia, che sulla successiva richiesta di provvedere dell’interessata l’Amministrazione si era indi determinata a riaprire l’istruttoria procedimentale, tanto da richiedere l’ulteriore avviso sia dell’Ufficio medico-legale presso il Ministero della Sanità che della C.P.P.O. (che peraltro non si sarebbero espressi sul merito della questione), per poi concludere il procedimento in senso reiettivo sulla scorta dello stesso iniziale avviso della C.M.O., con il risultato di riaprire i termini di impugnativa avverso il nuovo diniego e le ragioni che erano state poste a suo fondamento.
L’interessata ha quindi tempestivamente svolto le proprie censure di legittimità avverso il parere negativo della C.M.O. (puntualmente indicato nella stessa epigrafe del suo atto introduttivo) in occasione dell’impugnazione della conclusiva delibera della Giunta Municipale. Né la dipendente aveva un onere di specifica impugnazione avverso il parere della C.P.P.O. n. 4481/1990 e la nota del Ministero della Sanità del 27/3/1990, atti che non solo non le avevano arrecato alcuna autonoma lesione, ma non si erano neppure espressi sul tema della causalità da servizio dell’infermità.
L’originario ricorso è stato dunque a ragione giudicato ammissibile.
2a Il Comune deduce altresì che la dipendente, in forza dell’art. 3 del d.P.R. n. 349 del 20/4/1994, avrebbe dovuto, all’atto in cui chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità, chiedere contestualmente anche l’equo indennizzo. Ai fini della reiezione del rilievo è però assorbente la considerazione che la norma addotta a suo fondamento, essendo posteriore all’istanza di riconoscimento presentata dall’interessata, risalente al 29 luglio 1986, e successiva finanche, di tre anni, alla proposizione del ricorso di primo grado, non costituisce un pertinente parametro per valutare la regolarità dell’istanza di parte.
Per completezza si soggiunge che al tempo degli eventi la normativa vigente prevedeva espressamente che il dipendente dovesse limitarsi, in una prima fase, alla richiesta dell’accertamento della causalità da servizio della propria infermità (cfr. l’art. 36 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686), la rilevanza della quale, del resto, non si esaurisce nell’integrazione di un presupposto per la concessione dell’equo indennizzo. Per conseguire quest’ultimo beneficio l’impiegato era richiesto di presentare domanda solo in un momento successivo, ossia “entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il decreto che riconosce la dipendenza della menomazione dell’integrità fisica da cause di servizio; ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell’integrità fisica in conseguenza dell’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio” (art. 51 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686).
2b L’appellante deduce, inoltre, l’assenza dei connotati della permanenza della menomazione conseguente all’infermità e dell’inabilità al servizio della dipendente, senza peraltro fornire riscontri che possano corroborare, sul punto, le proprie affermazioni.
La controversia, inoltre, verte sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità, e non anche sulla spettanza dell’equo indennizzo o della pensione privilegiata.
Sicché anche tali deduzioni devono essere respinte.
3 La sentenza in contestazione può essere condivisa anche nel merito.
Il Giudice di prime cure ha posto in evidenza come l’infortunio risulti essere avvenuto, alla luce delle molteplici risultanze documentali in atti, proprio mentre l’interessata percorreva, a piedi, alle ore 8.15 del mattino, l’unica scala disponibile per accedere alla stanza costituente il suo ambiente di lavoro.
In particolare, dal rapporto del 22 ottobre 1987 del coordinatore dell’ufficio U.O.C., corroborato dalle deposizioni testimoniali raccolte, emerge che all’ufficio cui era addetta la sig.ra Vernillo, ubicato all’ultimo piano del palazzo, si accedeva attraverso una scala buia e sdrucciolevole, che diventava pericolosa nei giorni di pioggia (quale quello dell’infortunio).
L’evento si era verificato, pertanto, in prossimità dell’inizio dell’orario di lavoro, lungo il percorso usuale (anzi, obbligato) per recarsi in ufficio, e senza che l’infortunio potesse in alcun modo ricondursi ad alcun fatto imputabile a dolo o colpa dell’interessata (come è noto, la giurisprudenza suole ritenere che il nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’evento dannoso si interrompa quando quest’ultimo sia stato determinato dalla stessa condotta del dipendente versante in dolo o colpa grave: v. ad es. C.d.S., IV, 22 settembre 2005, n. 4951).
Orbene, il riferito quadro circostanziale è rimasto anche in questo grado di giudizio privo di specifiche contestazioni. Anche per tale ragione, quindi, dinanzi alle risultanze esposte (sorrette dalle fonti documentali e testimoniali indicate alla pag. 4 della sentenza oggetto di scrutinio) risulta priva di pregio la critica al Tribunale di avere omesso di esperire un’apposita istruttoria sui fatti di causa.
Non si può che condividere, quindi, la motivata osservazione del primo Giudice per cui nel caso concreto il rischio generico comune a tutti risultava aggravato da fattori specifici direttamente riferibili alla particolare prestazione lavorativa (la scarsa illuminazione della scala e la sua scivolosità), rivestiti del ruolo di causa principale ed efficiente nel determinismo dell’infortunio.
Risultano dunque soddisfatte le condizioni richieste dall’insegnamento della giurisprudenza per cui “la particolare figura dell’ infortunio in itinere può ritenersi verificata in occasione di lavoro, e come tale meritevole di tutela, soltanto quanto sussista uno specifico collegamento tra l’evento e l’attività di lavoro, sicché non è sufficiente, ai fini dell’attribuzione dei benefici previsti al dipendente, il rischio generico connesso all’attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico collegato all’attività lavorativa” (C.d.S., VI, 17 luglio 2006, n. 4572; senza dire che, almeno secondo la giurisprudenza del tempo, l’infortunio in itinere era ritenuto ascrivibile a causa di servizio anche in mancanza di un rischio specifico o aggravato, ogni volta che non ricorresse la colpa grave del dipendente: cfr. ad es. C.d.S., IV, 21 novembre 1994, n. 912; 20 maggio 1987, n. 308).
Ai fini della reiezione del terzo motivo del presente appello è sufficiente, infine, aggiungere che il parere avversato dall’interessata, per il fatto di non essere coerente con le risultanze del procedimento (non essendo state tenute nel debito conto le specifiche circostanze di fatto del caso concreto), risulta affetto da un vizio in presenza del quale anche secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dall’appellante una valutazione tecnica della P.A. è ben suscettibile di censura in sede di sindacato di legittimità.
4 In conclusione, l’appello deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio dell’appellata esime dal dettare disposizioni sul carico delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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