Feste di piazza. Si ai danni da frastuono – Cassazione Civile Sentenza 20592/2012
La Cassazione mette la ‘sordina’ alle feste organizzate nelle piazze e sottolinea che nel caso in cui il frastuono di piazza diventi intollerabile e vada oltre “quel minimo di tolleranza che la convivenza civile ci impone”, il Comune che ha autorizzato le manifestazioni puo’ essere chiamato a risarcire i danni da frastuono. Il caso esaminato dalla Terza sezione civile – sentenza 20592 – riguarda una delle tante manifestazioni organizzate a Castrocaro Terme , patria del festival per le nuove promesse canore, in piazza Machiavelli nel corso dell’estate 1998-1999 con l’ok del Comune.
Nel dettaglio, la Cassazione ha covalidato un risarcimento inflitto al comune di Castrocaro pari a tremila euro a vantaggio di una famiglia che abitava in piazza Machiavelli e che nel corso delle manifestazioni estive di quattordici anni fa erano stati disturbati dall’eccesivo frastuono. Risarcita dalla Corte d’appello di Bologna, nel 2008, la famiglia di Roberto R. ha avuto la convalida del risarcimento anche davanti Suprema Corte “per il danno da compromissione alla sfera personale e di vita accertata la intollerabilita’ delle immissioni di rumore”. Inutile il ricorso del comune di Castrocaro in Cassazione. Piazza Cavour lo ha dichiarato inammissibile, condannando il comune a sborsare altri duemiladuecento euro di onorari.