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Comunicazione di legittimità delle opere edilizie eseguite – Consiglio di Stato Sentenza n. 5854/2012

La proposizione, dopo lungo tempo, di una istanza sollecitatoria di poteri di annullamento di ufficio di titoli edilizi precedentemente rilasciati costituisce una elusione del termine decadenziale, ormai da lungo tempo spirato, per la proposizione di ricorso giurisdizionale avverso i medesimi titoli.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n.5854/2012 del 19.11.2012

FATTO

Con l’appello in esame, la Parrocchia San Giovanni Battista del Comune di Spigno Saturnia impugna la sentenza 12 marzo 2012 n. 209, con la quale il TAR per il Lazio, sede di Latina, sez. I, ha dichiarato inammissibile il ricorso da essa proposto avverso la nota 4 dicembre 2011 n. 900, di diniego di adozione di provvedimenti in autotutela in materia edilizia.
In sostanza, la predetta Parrocchia, proprietaria di un terreno ubicato in via Mazzini 10 del Comune di Spigno Saturnia e da essa concesso in locazione, ha impugnato in I grado la nota n. 900/2011, con la quale il Comune, riscontrando una istanza della Parrocchia, ha negato l’adozione di provvedimenti di annullamento di ufficio di precedenti autorizzazioni edilizie, sulla base delle quali l’affittuario del terreno ha realizzato un locale bar e successivamente un bagno per disabili.

Secondo la sentenza appellata, “è di tutta evidenza che la Parrocchia . . . è sempre stata a conoscenza di tutta la vicenda fin dall’origine, rappresentata dal contratto di locazione del 1995, in cui espressamente veniva prevista e assentita l’istallazione del chiosco bar”. Ciò comporta che l’impugnazione dei titoli edilizi “a distanza di quindici anni dalla loro emanazione sarebbe oltremodo tardiva”, di modo che l’istanza presentata e volta a sollecitare un intervento in autotutela del Comune “rappresenta il tentativo di eludere il termine decadenziale di impugnazione”.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) error in iudicando; eccesso di potere; violazione di legge; poiché il Tar ha erroneamente interpretato le censure proposte con il ricorso di I grado “ritenendo che le medesime equivalessero ad una inammissibile impugnativa (per tardività) delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate e ha condannato l’appellante a gravose spese di lite”; inoltre, non vi sono presupposti e motivazione sufficiente in ordine alla ritenuta carenza di interesse pubblico attuale alla demolizione, né le autorizzazioni a suo tempo rilasciate sono legittime;
b) error in iudicando, in relazione alla condanna alle spese, posto che la detta condanna “appare del tutto disancorata da ogni pertinente parametro relazionato all’oggetto del contendere e (soprattutto) dalle effettive ragioni fatte valere in giudizio”.

Il Comune di Spigno Saturnia ed i signori Vinicio Di Trocchio e Pia Zottola, evocati in giudizio, non si sono costituiti.
All’odierna udienza, il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 60 Cpa, ha trattenuto la causa in decisione per il merito.

DIRITTO

L’appello è solo parzialmente fondato, nei limiti del motivo di impugnazione relativo alla condanna alle spese disposta dal giudice di I grado.
Ed infatti, quanto al primo motivo di appello (sub a) dell’esposizione in fatto), il Collegio ritiene di dover confermare le statuizioni del giudice di I grado, con correlativo rigetto del predetto motivo di impugnazione.
Nel caso di specie, si tratta di manufatti realizzati sulla base di autorizzazioni edilizie (sia pure a carattere temporaneo) rilasciate rispettivamente nel 1996 e nel 1999, per manufatti realizzati su terreno di proprietà dell’appellante, di modo che appare irragionevole ritenere che non vi sia stata consapevolezza di questi in ordine alla intervenuta realizzazione dei manufatti.

Inoltre, per un verso, come evidenziato dalla sentenza appellata, il contratto di locazione del suolo consentiva la istallazione di un chiosco bar; per altro verso, giova ricordare che l’immobile del quale si contesta l’edificazione sorge su suolo di proprietà dell’appellante, il che comporta anche correlative considerazioni (pur estranee al presente giudizio) in tema di rapporto tra suolo e res edificata sul medesimo.

A fronte di tutto ciò, il Collegio condivide quanto affermato dalla sentenza appellata, laddove ritiene che la proposizione, dopo lungo tempo, di una istanza sollecitatoria di poteri di annullamento di ufficio di titoli edilizi precedentemente rilasciati costituisce una elusione del termine decadenziale, ormai da lungo tempo spirato, per la proposizione di ricorso giurisdizionale avverso i medesimi titoli.

D’altra parte, alla luce di quanto esposto, non appare irragionevole (e quindi viziata da eccesso di potere) la decisione adottata dal Comune di Spigno Saturnia, in ordine al difetto di interesse pubblico attuale volto a sorreggere l’esercizio dei poteri in autotutela, ferme le “problematiche giuridiche” intercorrenti tra Parrocchia locatore del bene ed il conduttore del medesimo.

Il Collegio ritiene di dover accogliere il secondo motivo di appello (sub b dell’esposizione in fatto).
Resta, innanzi tutto, fermo che, in sede di regolazione delle spese, il giudice è attributario di ampia discrezionalità, da esercitarsi nella considerazione, oltre che della intervenuta soccombenza, degli ulteriori elementi indicati dagli artt. 91 ss. cod. proc. civ, cui rinviano gli artt. 88 e 39 Cpa.

Nel caso di specie, però, risulta non compiutamente considerata la natura della controversia, nei suoi profili materiali e di diritto, di modo che appare fondata la censura introdotta dall’appellante.

Appare, dunque, fondato il secondo motivo di appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata relativamente alla regolazione delle spese ivi disposta, il Collegio ritiene opportuno di disporre la compensazione di spese, diritti ed onorari del primo grado di giudizio. E ciò in considerazione della natura della controversia, afferente alla realizzazione di un manufatto di non elevata entità, alla complessità dei rapporti giuridici intercorrenti tra appellante e soggetti privati appellati, ed infine alle ragioni giuridiche che sorreggono il diniego opposto dal Comune all’esercizio dei poteri in autotutela.

In definitiva, il Collegio accoglie l’appello proposto, nei limiti della richiesta riforma della sentenza appellata relativamente alla regolazione delle spese e, per l’effetto,in riforma della sentenza di I grado, compensa tra le parti spese, diritti ed onorari del giudizio di I grado.

L’omessa costituzione in giudizio delle parti appellate dispensa dalla pronuncia in ordine alle spese, relativamente al giudizio in grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Parrocchia di San Giovanni Battista nel Comune di Spigno Saturnia (n. 7454/2012 r.g.):
a) rigetta l’appello, e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata, relativamente alla pronuncia di inammissibilità del ricorso instaurativo del giudizio di I grado;
b) accoglie l’appello, nei limiti della richiesta riforma della regolazione delle spese e competenze del giudizio di I grado e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, compensa tra le parti le spese, diritti ed onorari di tale grado di giudizio;
c) nulla per le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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