Aggiudicazione gara per servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti urbani – Consiglio di Stato sentenza n. 5840/2012
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2011, proposto dalla Intini Source Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Massa e Francesco Cantobelli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via degli Avignonesi 5;
contro
Comune di Lanciano, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlini, con domicilio eletto presso Dario Di Gravio in Roma, via Anapo 29;
nei confronti di
Ecologica Sangro Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Severino Santiapichi, Xavier Santiapichi e Pietro Bonanni, con domicilio eletto presso Severino Santiapichi in Roma, via Antonio Bertoloni 44/46;
Rieco S.p.A. (a seguito di cessione parziale della Ecologica Sangro), rappresentata e difesa dall’avv. Xavier Santiapichi, con domicilio eletto come sopra;
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – SEZ. STACCATA DI PESCARA, SEZIONE I, n. 1217/2010, resa tra le parti, concernente aggiudicazione gara per servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti urbani.
Consiglio di stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 5840/2012 del 19.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lanciano, di Ecologica Sangro S.p.A. e Rieco S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Vista la propria decisione 28 febbraio 2012 n. 1154, che, pur annullando l’aggiudicazione che era stata impugnata dalla INTINI SOURCE s.p.a., ha dichiarato inammissibili le domande di subentro nel contratto d’appalto e di risarcimento dei danni irritualmente proposte dalla medesima società;
Visto il presente ricorso proposto dal Comune di Lanciano al fine di ottenere chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, C.P.A.;
Visti gli artt. 112-114 C.P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Cantobelli, Carlini e Santiapichi;
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO preliminarmente che non vi è ragione di dubitare della legittimazione attiva dell’Amministrazione soccombente a richiedere in questa sede chiarimenti, ai sensi dell’art. 112, comma 5, C.P.A., sulle modalità dell’ottemperanza da prestare, atteso che è proprio a tale Amministrazione che incombe l’esecuzione del giudicato;
RILEVATO che il punto sul quale vengono richiesti chiarimenti alla Sezione è il seguente: “se l’Amministrazione, atteso che il contratto non è stato dichiarato inefficace, anche se nel contempo è stata annullata l’aggiudicazione, sia tenuta a proseguire il rapporto regolarmente instaurato con il contratto di affidamento ovvero procedere ad una nuova aggiudicazione”;
OSSERVATO che la INTINI SOURCE s.p.a. il 25 maggio 2012, dopo la pubblicazione della suddetta decisione n. 1154/2012, ha adìto il T.A.R. per l’Abruzzo per ottenere una declaratoria di inefficacia del contratto in questione, onde ottenere l’affidamento del relativo servizio quale risarcimento in forma specifica, oppure, qualora ciò non sia ritenuto possibile, per conseguire il risarcimento dei danni per equivalente;
RITENUTO che la Sezione non può che limitare il proprio intervento in questa sede alla resa di un chiarimento di principio sulle modalità di ottemperanza della propria pronuncia, senza potersi esprimere su temi che, esorbitando dalla portata di quest’ultima, costituiscono invece materia di un diverso giudizio di cognizione pendente tra le parti (quello da ultimo instaurato dalla INTINI SOURCE dinanzi al T.A.R. per ottenere una decisione dichiarativa dell’inefficacia del contratto e di risarcimento del danno);
RICORDATO che la decisione sulla cui ottemperanza verte la presente domanda di chiarimenti ha dichiarato inammissibili le domande di subentro nel contratto d’appalto e di risarcimento dei danni proposte dalla medesima società in quanto irritualmente introdotte, e come tali non suscettibili di trovare ingresso nel giudizio;
RILEVATO, pertanto, che, pur essendo stata annullata l’aggiudicazione, il contratto dell’Amministrazione con l’aggiudicataria non è stato colpito da alcuna declaratoria di inefficacia, con la conseguenza che lo stesso anche dopo la pronuncia resa dalla Sezione continua ad essere vincolante per il Comune di Lanciano, che resta quindi tenuto ad osservarlo, salvi gli esiti della nuova azione in giudizio intrapresa dalla INTINI SOURCE;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), pronunciando sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 112, comma 5, C.P.A., fornisce i chiarimenti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)