Amministrativa

Riconoscimento del lavoro di fatto svolto dal 1981 al 1998 con mansioni di custode c/o edificio sc

sul ricorso numero di registro generale 7414 del 2012, proposto da Giuseppe Araneo, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro e Vittoria Ciavarella, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Giolitti 202;
contro
Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Delvino, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Angelo Emo 56;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 140/2012, resa tra le parti, concernente riconoscimento del lavoro di fatto svolto dal 1981 al 1998 con mansioni di custode c/o edificio scolastico e conseguente riconoscimento del trattamento economico maturato.

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n.5823/2012 del 19.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avv. Pietro Ciavarella e Sergio Delvino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Considerato che la sentenza del T.A.R. per la Puglia n. 140 del 2012, formante oggetto di appello, è stata pubblicata il 12 gennaio 2012;
Rilevato che il presente gravame è stato proposto soltanto in data 5-6 ottobre del 2012, e quindi oltre il termine perentorio, già scaduto anteriormente all’inizio della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia prescritto dall’art. 92, comma 3, C.P.A. (norma sicuramente applicabile alla fattispecie in base al principio tempus regit actum);
Osservato che l’eccezione sollevata sul punto dalla difesa della Provincia di Foggia si rivela per conseguenza fondata;
Considerato che la norma rimasta inosservata, dalla formulazione testuale del tutto chiara, al momento della pubblicazione della sentenza in epigrafe era entrata in vigore già da più di un anno, onde non si ravvisano nemmeno gli estremi per una ipotetica rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 C.P.A.;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo dichiara irricevibile.
Condanna la parte appellante al rimborso alla Provincia di Foggia delle spese processuali del presente grado, che si liquidano nella misura di euro tremila, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
Carlo Schilardi, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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