Esclusione da concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di agente di polizia municipale – Consiglio di Stato Sentenza n.5831/2012
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2012, proposto da:
Antonio Giuseppe Bulzomi’, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Saitta, con domicilio eletto presso Arturo Antonucci in Roma, corso Trieste, n. 87;
contro
Comune di Ricadi, in persona del Sindaco, non costituito;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZIONE II n. 00810/2011, resa tra le parti, concernente esclusione da concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di agente di polizia municipale, area vigilanza, cat. c. pos. econ. c1
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 5831/2012 del 19.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per l’appellante l’avvocato Antonucci, per delega dell’Avv. Saitta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Ricadi indiceva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di agente di polizia municipale, area vigilanza, categoria C, posizione economica C 1.
Alla selezione pubblica partecipava il sig. Antonio Giuseppe Bulzomì, il quale sosteneva in data 18 febbraio 2004 la prova scritta, consistente nella risoluzione di quiz a risposta multipla e in data 11 aprile 2005 la prova teorico-pratica, consistente nella redazione di un verbale di contravvenzione mediante personal computer.
A distanza di cinque anni il sig. Bulzomì chiedeva informazioni al Sindaco del Comune di Ricadi circa l’esito della procedura selettiva; quest’ultimo, con nota del 26 luglio 2010 prot. n. 8288, gli comunicava che dal verbale n. 13 del 10 dicembre 2009, trasmesso dal Presidente della Commissione esaminatrice, risultava “che nessun concorrente avrebbe conseguito il punteggio minimo in entrambe le prove”.
Acquisiti gli atti del procedimento concorsuale, il sig. Bulzomì constatava che alla trasmissione dei verbali di concorso da parte della Commissione esaminatrice non aveva mai fatto seguito l’approvazione delle operazioni concorsuali da parte del responsabile del servizio, così come previsto dall’art. 6 del bando di concorso.
Il sig. Bulzomì, pertanto, proponeva ricorso al T.A.R. per la Calabria per chiedere l’annullamento: a) del voto (16/30) attribuitogli nella prova pratica dell’11 aprile 2005; b) del verbale del Commissione esaminatrice n. 13 del 10 dicembre 2009; c) della nota del Sindaco del 26 luglio 2010, prot. n. 8288.
Lo stesso Bulzomì chiedeva, inoltre, la riattivazione della procedura concorsuale ed in subordine la condanna del Comune di Ricadi al risarcimento del danno patrimoniale e non, quantificato in €. 500.000,00 o nella cifra maggiore o minore ritenuta dal giudice adito.
Il T.A.R. per la Calabria, con sentenza n. 810 del 5 maggio 2011, ha rigettato il ricorso e condannato alle spese di lite il ricorrente.
Avverso tale pronuncia il sig. Antonio Giuseppe Bulzomì ha proposto appello, previa istanza cautelare, formulando, innanzi tutto, osservazioni a conferma della tempestività del ricorso introduttivo contestata da parte avversa, ancorché la questione non sia stata affrontata dai giudici di primo grado in ragione della ritenuta infondatezza nel merito del ricorso stesso.
L’appellante, con il primo motivo, ha dedotto la illegittimità delle operazioni concorsuali, a far data dal 18 dicembre 2008, in quanto il Presidente della Commissione esaminatrice, subentrato al precedente, non avrebbe preso atto e confermato tutte le determinazioni assunte prima della sua nomina.
Il sig. Bulzomì, con il secondo motivo, ha lamentato l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il difetto di interesse dell’appellante in ordine alla violazione dell’art. 12 D.P.R. n. 487/1994 da parte della Commissione esaminatrice che non avrebbe preventivamente stabilito i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.
Con il terzo motivo l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non era stata rilevata l’inadeguatezza del voto numerico ad adempiere l’obbligo di motivazione del giudizio negativo attribuito alla sua prova teorico pratica.
Con il quarto motivo l’appellante censura la parte della sentenza del T.A.R. che, a suo dire, ha trascurato la richiesta di risarcimento danni prodotti per l’eccessiva durata del procedimento concorsuale.
Con il quinto motivo, infine, l’appellante ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto corretta la valutazione attribuita alla seconda prova teorico-pratica.
L’appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo d’appello il sig. Bulzomì ripropone le doglianze già avanzate in primo grado e cioè che la sostituzione “sic et simpliciter” del presidente della commissione esaminatrice fa insorgere seri dubbi in ordine alla legittimità del modus procedendi osservato a tal riguardo dal Comune appellato, rimarcando, in particolare, l’obbligo per il presidente subentrante, all’atto dell’insediamento, di esaminare e, quindi, approvare, condividendole, tutte le operazioni concorsuali eseguite prima della sua nomina.
Al riguardo non si ravvisano motivi per discostarsi da quanto osservato dal T.A.R., poiché nella censura vengono avanzati dubbi imprecisati circa la legittimità del procedimento amministrativo, senza supporti probatori e per fatti, peraltro, che dovevano essere oggetto di accertamento preventivo da parte dell’appellante, per riscontrarne la loro concretezza e non solo la loro eventualità, mediante accesso agli atti del procedimento stesso, come poi è avvenuto per approfondire altri aspetti della vicenda.
Con il secondo motivo di appello il sig. Bulzomì deduce che in contrasto con quanto previsto dall’art. 12 D.P.R. n. 487/1994, la Commissione esaminatrice non ha stabilito i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali e contesta la decisione del T.A.R. che ha ritenuto inammissibile tale censura per carenza di interesse, con l’assunto che “ l’odierno appellante non avrebbe interesse a lamentare l’anzidetto vizio, in quanto, non avendo alcun candidato superato le prove scritte, la procedura dovrebbe eventualmente essere rinnovata”.
Il sig. Bulzomì sostiene invece che un eventuale annullamento della procedura, parziale o anche totale, obbligherebbe l’Amministrazione comunale alla rinnovazione del concorso che diversamente potrebbe ritenere oramai concluso e che la selezione, una volta effettuata, potrebbe comportare anche esiti favorevoli all’appellante.
Si può prescindere invero da considerazioni circa l’interesse a ricorrere del sig. Bulzomì, atteso che il T.A.R. si è espresso nel merito delle censure da lui rivolte circa l’operato della Commissione d’esame, avendo osservato che “nella fattispecie in esame la Commissione ha fatto puntuale applicazione dei criteri di valutazione indicati nel bando, il quale sul punto rimanda all’art. 66 del regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi (criteri di valutazione delle prove di esame)”.
Va tenuto conto, peraltro che, per prevalente giurisprudenza, nei concorsi a posti di pubblico impiego, la Commissione esaminatrice deve stabilire preventivamente ed in astratto i criteri di massima solo in relazione alla valutazione dei titoli e non anche per la valutazione delle prove scritte o pratiche, che è rimessa alla sua discrezionalità tecnica (C.d.S., Sez. IV, 24.7.2003, n. 4238; Sez. V, 11.5.2009, n. 2880).
Il T.A.R. ha poi osservato che l’onere di motivazione circa le valutazioni effettuate di un esame o delle prove di un concorso pubblico “è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione esaminatrice”, conformandosi, citandola, alla prevalente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. VI, 10.12.2010, n. 8694).
Se l’onere di motivazione della valutazione delle prove scritte è sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico, un obbligo di motivazione integrativa può invece sussistere solo laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati all’espressione di nozioni di particolare complessità, nei quali l’aderenza ai criteri preventivamente costituiti, la correttezza delle soluzioni e la coerenza nell’esposizione concettuale si rilevi determinante nella scelta sulla reciproca prevalenza dei candidati nel senso della loro idoneità a ricoprire posizioni lavorative di significativa importanza per l’Amministrazione.
Con ulteriore motivo di ricorso, riproposto in appello, il sig. Bulzomì ha anche censurato il punteggio, ritenuto basso (16/30), attribuito alla prova tecnico-pratica da lui sostenuta.
Va premesso sul punto che il voto numerico attribuito dalla competente commissione alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa e la sindacabilità di tali giudizi, per tale loro natura, è da considerare potenzialmente possibile solo in caso di manifesta illogicità od erroneità (C.d.S., Sez. I, 15.5.2010, n. 5002).
Tuttavia deve rilevarsi che il T.A.R. non ha mancato di evidenziare che le considerazioni dell’originario ricorrente, circa la ritenuta corretta redazione del verbale di contravvenzione, con riferimento alle prescrizioni del Codice della Strada, non sono conformi alle risultanze effettive dell’elaborato e da ciò il voto attribuito dalla Commissione al candidato.
In particolare, osserva il T.A.R., che oltre ad una citazione impropria di norme (art. 383 del D.Lgs. n. 285/1992), il sig. Bulzomì ha omesso di specificare l’importo della sanzione amministrativa per intervenuta violazione dell’art. 157 del D.Lgs. n. 285/1992, limitandosi ad indicare l’importo dovuto nel caso di pagamento in misura ridotta, non è stato inoltre indicato il termine per la proposizione del ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria, né si è specificato a quale plesso giurisdizionale l’interessato avrebbe dovuto rivolgersi.
Tali evidenze non vengono smentite dall’appellante che prova solo a ridimensionarne la valenza.
L’appellante lamenta, infine, l’eccessiva durata del procedimento concorsuale e sostiene che, anche se è conforme a giurisprudenza che “tale indubbia anormalità non inficia il provvedimento di esclusione”, andava comunque accolta la domanda risarcitoria, che egli ritiene sia stata ritualmente formulata e che il T.A.R. non ha considerato tale, pur ritenendola astrattamente possibile.
Invero la richiesta risarcitoria in questione risulta non definita nei contenuti e nel quantum, atteso che il sig. Bulzomì aveva l’obbligo invece di indicare e dimostrare punto per punto l’entità dei pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti, i quali devono altresì trovare causa nella condotta illecita dell’Amministrazione convenuta, fermo restando che nel caso di responsabilità extra contrattuale ogni questione risarcitoria va demandata al Giudice ordinario.
Conclusivamente l’appello è infondato e va rigettato.
Nessuna determinazione deve essere adottata in ordine alle spese dell’attuale grado di giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione comunale appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)