Amministrativa

diritto dell’appellante alla corresponsione dell’indennità giornaliera prevista dall’art. 44 del CCNL – comparto Sanità 1994/1997 – Consiglio di Stato Sentenza n. 5824/2012

sul ricorso n. 4554/2003 RG, proposto dalla sig. Angela Fondacaro, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca De Marco, con domicilio eletto in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avv. Benito Piero Panariti,
contro
l’Istituto nazionale di riposo per anziani – INRCA Vittorio Emanuele II, con sede in Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito nel presente giudizio,
per la riforma
della sentenza del TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, n. 1966/2002, resa tra le parti e concernente il diritto dell’appellante alla corresponsione dell’indennità giornaliera prevista dall’art. 44 del CCNL – comparto Sanità 1994/1997;

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 5824/2012 del 19.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 5 ottobre 2012 il Cons. Silvestro Maria Russo, nessuno presente per le parti;
Ritenuto in fatto che l’odierno appellante assume d’esser dipendente dell’Istituto nazionale di riposo per anziani – INRCA Vittorio Emanuele II, presso la cui sede di Cosenza ha prestato servizio con la qualifica d’infermiere professionale (6° q.f.), colà svolgendo la sua attività lavorativa su tre turni in base al modello organizzativo dell’ente stesso;
Rilevato che, in virtù dell’art. 44, c. 3 del CCNL – comparto Sanità 1994/1997, è stata istituita una speciale indennità anche a favore del personale inquadrato nella 6° q.f., svolgente la propria attività su tre turni, onde parte appellante, reputando di possederne i presupposti, ne ha chiesto il pagamento all’ente datore di lavoro;
Rilevato altresì che, stante il rifiuto oppostogli da detto ente, parte appellante ha allora adito il TAR Catanzaro che, con la sentenza indicata in premessa, ha tuttavia respinto la pretesa colà azionata, dal che il presente appello;
Vista l’istanza depositata agli atti del presente giudizio il 26 settembre 2012, con la quale parte appellante dichiara d’aver transatto in sede stragiudiziale la lite patrimoniale in oggetto e, pertanto, di non aver più interesse al ricorso in epigrafe;
Visti gli artt. 35, c. 1, lett. c), 38 e 85, c. 9, c.p.a.;
Considerato di conseguenza che al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza d’interesse, nulla dovendosi disporre per le spese del presente giudizio, poiché l’ente intimato non vi s’è costituito;

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 4554/2003 RG in epigrafe), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2012, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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