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Anche un solo sms sgradito costituisce molestia – Cassazione penale Sentenza 45560/2012

Processato per un solo sms inviato alla ex fidanzata. E’ accaduto ad un 26enne di Maglie, in provincia di Lecce, che si e’ visto condannare a 50 euro di multa per molestie per avere mandato un solo messaggino alla ragazza con cui aveva avuto una relazione. Ora la Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dalla difesa di Niccolo’ B., ha disposto un nuovo esame nei suoi confronti per verificare se, effettivamente, quell’unico sms possa ritenersi molesto.

A fare finire ‘alla sbarra’ Niccolo’ B., un sms inviato nell’aprile 2008 poco dopo la mezzanotte a Maria Assunta S. nel quale era scritto: ‘non girare troppo sotto Ettore, se no poi ti distrai, sbandi…e muori’. Un messaggio sul quale il Tribunale di Lecce, nel febbraio 2011, non aveva avuto dubbi. Da qui la condanna ad una multa a 5O euro “per petulanza” e “biasimevole motivo costituito dalla gelosia e dalla volonta’ di infliggere alla ex fidanzata una punizione per avere interrotto la relazione sentimentale con lui”. La difesa di Niccolo’ ha contestato in Cassazione la condanna, sostenendo che non poteva scattare una condanna per un unico messaggino inviato, fra l’altro, come scherzo tra amici. La Prima sezione penale ha accolto il ricorso e ha ordinato un nuovo esame del caso davanti al Tribunale di Lecce.

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha ricordato che “il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura di reato necessariamente abituale, sicche’ puo’ essere realizzato anche con una sola azione ovvero con una sola telefonata effettuata dopo la mezzanotte ma di questo occorre dare una esaustiva motivazione, nel caso in esame del tutto omessa, anche con riferimento alle finalita’ di petulanza o di altro biasimevole motivo”.

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