Trasferimento d’autorita’ – Consiglio di stato Sentenza n.5763/2012
sul ricorso numero di registro generale 7251 del 2012, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Filippo Quadraro;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. BASILICATA – POTENZA: SEZIONE I n. 00333/2012, resa tra le parti, concernente trasferimento d’autorita’
Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza n.5763/2012 del 14.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Enrico De Giovanni (avv. St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame, il Ministero della Difesa impugna la sentenza 6 luglio 2012 n. 333, con la quale il TAR per la Basilicata ha accolto il ricorso principale e, in particolare, il ricorso per motivi aggiunti proposto dall’appuntato scelto Filippo Quadraro, avverso il provvedimento con il quale il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri:
– ha revocato una precedente assegnazione dell’appuntato dalla Legione Carabinieri Campania al 1° Battaglione Carabinieri Lombardia;
– ha trasferito lo stesso all’11° Reggimento Carabinieri Puglia, con sede in Bari.
La sentenza appellata – precisato di non dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale “in quanto il provvedimento successivo non è andato a sostituirsi al precedente, ma si è limitato a confermare la legittimità sotto un particolare profilo” – ha affermato:
– anche i provvedimenti riguardanti il personale militare, quali in particolare quelli di trasferimento di sede, soggiacciono alle disposizioni della l. n. 241/1990, ed in particolare all’obbligo di motivazione;
– nel caso di specie, il primo provvedimento (trasferimento in Lombardia), impugnato con il ricorso principale, non fornisce “una minima motivazione degli elementi univocamente idonei a provocare nocumento al prestigio dell’amministrazione e alla sussistenza di un nesso di correlazione tra la situazione di incompatibilità ed il comportamento del dipendente lesivo del prestigio dell’ufficio da poter essere risolto solo con il suo allontanamento”;
– anche il secondo provvedimento (trasferimento in Puglia), presenta un difetto di motivazione, posto che esso si fonda su una “situazione di assoluta genericità ed incertezza nella quale non è dato evincere né la natura delle indagini che l’amministrazione ha posto a fondamento del disposto trasferimento, né tanto meno il tipo di coinvolgimento nelle stesse del ricorrente”.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:
error in iudicando, posto che la sentenza si pone “in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia di trasferimenti del personale militare” ed inoltre essa non considera il “particolare contesto in cui è affiorata l’incompatibilità ambientale dell’appuntato scelto Quadraro, assegnato ad un reparto operante in un territorio caratterizzato da elevati indici di criminalità (area vesuviana)”. In particolare, il (secondo) provvedimento “è stato legittimamente emesso al fine di rimuovere una situazione di incompatibilità di servizio” e “tenendo conto delle osservazioni del G.A. sulla notevole distanza della sede di servizio originariamente assegnata (Milano) ed individuando pertanto quella dell’11° battaglione Puglia (Bari), come la più idonea a garantire sia la lontananza del militare dall’area geografica controindicata sia il suo interesse al riavvicinamento alla residenza della famiglia”. In punto di diritto, gli atti adottati costituiscono “provvedimenti intrinseci a materia in cui l’interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro”. Quanto al difetto di motivazione, esso “altro non è che la mancata ulteriore specificazione di circostanza di fatto non conosciuta né conoscibile dall’amministrazione per il doveroso ed ineludibile rispetto della esigenza di riservatezza di indagini penali rappresentate legittimamente dall’Autorità giudiziaria ordinaria”.
L’appellato sig. Quadraro non si è costituito in giudizio.
All’udienza in camera di consiglio, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 Cpa, ha trattenuto la causa in decisione per il merito.
DIRITTO
L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
Questo Consiglio di Stato, con considerazioni che devono essere riconfermate nella presente sede, ha già avuto modo di affermare (Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010 n. 8018), che i provvedimenti di trasferimento d’autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all’articolo 7 della legge n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2010 , n. 4102; 21 maggio 2010 , n. 3227; 24 aprile 2009, n. 2642; 26 novembre 2001 n. 5950).
Si è anche precisato (Cons. Stato, 13 maggio 2010 n. 2929) che “i provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato”.
Fermo quanto ora esposto, questo Consiglio di Stato ha anche affermato (sez. IV, n. 8018/2010 cit.), che “questi consolidati principi – seppur con le estreme cautele e le ricordate specificità dell’ordinamento militare connotato istituzionalmente e necessariamente da un forte sentimento di disciplina – debbano correlarsi all’affermazione, di fonte costituzionale (art. 52, comma 3, Cost. ), che l’ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura, come detto, da uno speciale rapporto di gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza, si conforma anch’esso “allo spirito democratico della Repubblica”, con conseguente necessità, anche per l’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato – apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico . . .Tutto ciò significa che l’ordinamento militare non è ex se e per posizione istituzionale caratterizzato da una posizione di separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole dell’ordinamento repubblicano, né esso è, pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice.
Quest’ultimo, tuttavia dovrà svolgersi tenendo conto delle rilevate peculiarità, tra le quali, come detto, la non sussistenza, di norma, di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare; sicché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, prevale l’interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 giugno 2010 , n. 3695 )”.
Tanto precisato, i provvedimenti impugnati, sia con il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, sia con il successivo ricorso per motivi aggiunti – prescindendo da ogni considerazione in ordine al rapporto tra ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti, non essendovi sul punto motivo di appello – si presentano quali ordini nell’ambito del particolare rapporto di impiego instaurato dagli appartenenti all’ordinamento militare.
In particolare (e con riferimento specifico al secondo provvedimento impugnato, adottato il 21 dicembre 20109 n. 208417/C1 – T – 14), l’amministrazione militare ha precisato che il trasferimento era disposto per “l’inopportunità di ridestinare l’appuntato scelto Quadraro Filippo, anche in via provvisoria, alla stazione CC di Pompei (NA), al fine di elidere una concreta situazione di incompatibilità ambientale a lui riferibile, con evidenti riflessi sul servizio evidenziate a seguito della sua sottoposizione ad indagini, il cui contenuto risulta tuttora non ostensibile per le limitazioni imposte dal c.p.p., concretizzatasi in una lesione dell’immagine istituzionale nonché nel venir meno del necessario rapporto fiduciario tra il militare, la scala gerarchica e l’ A.G. di riferimento”. Ciò comportava – secondo l’amministrazione – “la necessità di destinare il graduato al di fuori dei confini della Campania ed in incarico che non comporti l’ordinario esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria”.
Appare evidente che – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata – i provvedimenti impugnati – ed in particolare il secondo (posto che il primo è stato da questo revocato) – risultano dotati di motivazione più che sufficiente, in ordine alla natura di “ordine” attribuibile al provvedimento medesimo, e del tutto ragionevole.
Infatti, la stessa sottoposizione di un appartenente all’Arma dei Carabinieri ad indagini, per un verso produce un nocumento all’immagine stessa dell’Arma, per altro verso impone la dovuta cautela di allontanare il militare dalla zona – ad elevata presenza criminale – nella quale lo stesso svolge le proprie funzioni e che lo pone in contatto con l’Autorità giudiziaria indagante.
A ciò deve aggiungersi che con il secondo provvedimento l’amministrazione, revocando il precedente trasferimento in Lombardia e disponendo il trasferimento in Puglia – ha evidentemente tenuto conto anche della necessità di contemperare le suddette esigenze con un concreto allontanamento del militare il meno pregiudizievole (sul piano delle distanze) dei suoi rapporti familiari.
Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione dei ricorsi (principale e per motivi aggiunti) proposti in I grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa (n. 7251/2012 r.g.), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso instaurativo del giudizio di I grado ed il ricorso per motivi aggiunti ivi proposto.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)