Non paga l’Iva la casa galleggiante affittata a terzi per uso discoteca – Corte di Giustizia Ue Sentenza C-532/2011
La pronuncia della Corte di giustizia trae origine da una controversia tra una cittadina tedesca, proprietaria di una casa galleggiante, e i suoi consulenti fiscali. Oggetto del contendere l’assoggettabilità a Iva dell’operazione di locazione del bene, immobilizzato in modo permanente lungo la riva di un fiume, e destinato alla gestione di un ristorante-discoteca. In precedenza tra la cittadina e lo Stato tedesco, era stato stipulato un contratto di occupazione di una porzione di terreno, situato sulla riva sinistra del fiume Reno, e di un tratto di fiume, adiacente al terreno.
I fatti successivi
Successivamente alla stipula dell’accordo, la cittadina tedesca cedeva in locazione la casa galleggiante, compresi il pontile e lo spazio per l’ormeggio attigui, a una società, che ha utilizzato tale casa, inizialmente come bar‑ristorante e, successivamente, come discoteca. Sul canone di affitto non è stata applicata l’Iva dal momento che, a parere dei consulenti fiscali della proprietaria del bene, si trattava di locazione di bene immobile.
La posizione del Fisco tedesco
L’Amministrazione finanziaria tedesca, a seguito di una verifica, aveva ritenuto che la locazione riguardasse un bene mobile e che, di conseguenza, l’operazione fosse invece soggetta a Iva. Si instaurava così un procedimento civile, originato dalla domanda giudiziale della proprietaria contro i propri consulenti fiscali, per ottenere il rimborso degli importi versati a titolo di Iva.
La diversa interpretazione dei giudici nazionali
Un primo giudice riteneva che la casa galleggiante non costituisse né un bene immobile né un elemento essenziale di siffatto bene, non essendo incorporata al suolo. Infatti avrebbe potuto essere trasferita in alcune ore, benché ciò richiedesse una certa preparazione e il ricorso a personale specializzato. Di conseguenza, si sarebbe trattato di un bene mobile, che, in quanto tale, non rientra nella deroga prevista dall’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva, Investita dell’appello, la Corte competente rilevava che, in base alla lettera del contratto di locazione, l’oggetto non era rappresentato soltanto dalla casa galleggiante e dal pontile, ma comprendeva anche la superficie di acqua e il terreno attigui, comportando necessariamente anche l’occupazione di queste due aree contigue.
Le questioni pregiudiziali
La Corte d’appello tedesca sottoponeva alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali così sintetizzabili:
• se la nozione di “locazione o affitto di beni immobili” comprenda anche la casa galleggiante descritta e se, in particolare, rilevi o meno, ai fini di questa valutazione, la modalità di collegamento di questo tipo di abitazione con il suolo oppure l’onere connesso alla rimozione dell’ancoraggio all’imbarcazione;
• in caso di risoluzione in senso positivo della prima questione, se la nozione di “veicolo” sia applicabile a una casa galleggiante ceduta in locazione, priva di un proprio propulsore (motore) e locata per l’utilizzo esclusivo e permanente in un sito specifico e non come mezzo di locomozione;
• se la locazione della casa galleggiante e del pontile, incluse le attigue superfici di terra e di acqua, rappresenti un’operazione unitaria esente ovvero si debba eventualmente distinguere, ai fini della normativa Iva, tra locazione della casa galleggiante e del pontile.
La posizione degli eurogiudici
La Corte di giustizia Ue, investita del giudizio di rinvio, ha rilevato che il contratto di locazione non si limita, appunto, alla locazione della casa galleggiante e del pontile, ma comprende le superfici di acqua e di terra attigue, dal momento che l’utilizzo della casa galleggiante e del pontile è imprescindibilmente connesso all’occupazione di detti altri elementi. Inoltre, la locazione è esclusivamente finalizzata alla gestione della casa galleggiante, unitamente al pontile, come ristorante-discoteca. In sostanza, la casa galleggiante, la parte emersa del suolo e la parte sommersa del bacino fluviale costituiscono un quid unico, oggetto principale del contratto di locazione.
Pertanto, secondo la Corte UE la nozione di affitto e locazione di beni immobili comprendono la locazione di una casa galleggiante, unitamente all’area per l’ormeggio e il pontile attigui, immobilizzata mediante ormeggi non facilmente rimovibili fissati all’argine e al bacino di un fiume, occupa un’area circoscritta e identificabile delle acque del fiume ed è esclusivamente destinata, ai termini del contratto di locazione, alla gestione permanente, sull’area medesima, di un ristorante-discoteca. Tale locazione costituisce un’operazione unica esente da imposta, senza che sia necessario distinguere la locazione della casa galleggiante da quella del pontile.
Veicolo o bene immobile?
Alla luce della giurisprudenza comunitaria e della disciplina regolamentare di riferimento (articolo 38, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 282/2011) la qualificazione di un veicolo come mezzo di trasporto, dipende dalla finalità ovvero deve essere destinato al trasporto di persone o di beni e sono quindi esclusi da tale definizione i veicoli immobilizzati in modo permanente.
La casa galleggiante in questione, nella sua destinazione attuale e non iniziale, spiega la Corte UE, non può certo essere paragonabile a un battello-ristorante, come pure era stato paventato, che effettua delle brevi crociere su un corso d’acqua e che costituisce certamente un mezzo di trasporto.
Le conclusioni della Corte
Un complesso, come quello oggetto del procedimento principale è a tutti gli effetti un bene immobile diretto esclusivamente a offrire servizi di ristorazione e di divertimento in un contesto particolare, mentre i battelli-ristorante che effettuano crociere su un corso d’acqua sono veicoli destinati alla fornitura tanto di servizi di ristorazione quanto di servizi turistici, con diversità sostanziale tra le due ipotesi.
Secondo gli eurogiudici la locazione di una casa galleggiante, immobilizzata in modo permanente lungo la riva di un fiume e destinata alla gestione di un ristorante-discoteca, si considera locazione di “immobile” e, dunque, l’operazione è esente da imposta sul valore aggiunto.
Fonte: causa C-532/2011
Martino Verrengia – Nuovofiscooggi.it