Mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta al grado superiore di colonnello – Consiglio di Stato Sentenza n. 5760/2012
sul ricorso numero di registro generale 10770 del 2010, proposto dal:
Ten. Col. Enzo Cantarano, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Modena e domiciliato elettivamente presso lo studio legale Modena-Schwarzenberg, in Roma, via Monte delle Gioie, n. 24;
contro
il Ministero della Difesa, per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti di
I sigg. Giuseppe Sarnicola, Vincenzo Ferrazzano e Vincenzo Ingria, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio – sede di Roma – Sezione I^ bis – n. 2730 del 22 febbraio 2010, resa tra le parti, concernente la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta al grado superiore di colonnello;
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n.5760/2012 del 14.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2012 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Roberto Modena e Giulio Bacosi dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – E’ appellata la sentenza del TAR Lazio, Sezione I^ bis, n. 2730 del 22 febbraio 2010 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal Ten. Col. Enzo Cantarano per l’annullamento degli atti dello scrutinio di avanzamento per l’anno 2005 al grado superiore di Colonnello sul rilievo che erroneamente gli sarebbero stati attribuiti soltanto punti 27,20 di merito e collocato al posto 178° della graduatoria con conseguente non iscrizione nel quadro di avanzamento per la copertura di 11 posti in tale grado del Corpo Sanitario dell’Esercito in s.p.e.
A tale decisione il primo Giudice è pervenuto, previa ricognizione dei criteri e dei principi enucleati dalla pacifica giurisprudenza del Giudice Amministrativo in materia, sulla base di specifica motivazione, espressa con riferimento alle censure svolte dal ricorrente, che così può essere riassunta:
– è infondata la censura che la C.S.A. abbia preordinato gli esiti della graduatoria in quanto dal verbale di scrutinio risulta rispettata la norma dell’art. 26 della legge n. 1137 del 1955 che regola detto scrutinio, essendo stati correttamente individuati i punteggi da assegnare sulla base della documentazione caratteristica e matricolare di ciascuno degli ufficiali da valutare ed essendo stati altrettanto correttamente valutato il profilo attitudinale e di servizio di ciascuno;
– non può essere condivisa la doglianza concernente l’asserito contrasto tra i punteggi assegnati dai membri della C.S.A. in sede di scrutinio, i giudizi espressi nelle relative schede motivazionali ed i titoli effettivamente posseduti dal ricorrente e dai tre parigrado da questi indicati, poiché la differenziazione in misura minima tra detti candidati del punteggio a ciascuno attribuito esclude, per costante giurisprudenza, che alla valutazione di merito espressa dalla competente CSA possa sostituirsi una valutazione di merito del Giudice della legittimità;
– è, altresì, infondata la censura riguardante l’asserita erroneità della decisione dell’Amministrazione di formare un’unica graduatoria di tutti i Tenenti Colonnelli del ruolo normale del Corpo Sanitario dell’Esercito (medici, veterinari e farmacisti), a differenza di quanto avvenuto fino al 2003 con la formazione invece di tre graduatorie separate poiché non tiene conto che la norma richiamata dalla parte ricorrente (art. 60, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 490/1997) attribuisce all’Amministrazione una facoltà al riguardo;
– infine, neppure può essere condivisa la censura di eccesso di potere in senso relativo per disparità di trattamento rispetto ai tre parigrado evocati in giudizio dal ricorrente perché, a ben vedere, detti tre parigrado (risultati promossi) sono in possesso, tenuto conto della documentazione caratteristica e matricolare prodotta in giudizio ed anche dell’esito dello scrutinio di avanzamento al grado di Maggiore e della maggiore anzianità di servizio nel grado di Tenente Colonnello, di titoli quanto meno equivalenti a quelli del ricorrente, sicché ciò preclude ogni ulteriore indagine del giudice di legittimità, non rilevandosi la presenza di macroscopiche difformità differenziali e, quindi, secondo la pacifica giurisprudenza in materia un’erroneità di giudizio da parte della C.S.A.
2. – Con l’appello in epigrafe il Ten. Col. Cantarano ha chiesto la riforma di detta sentenza sulla base di un unico ed articolato motivo di impugnazione così rubricato: – difetto della motivazione della sentenza per apoditticità o perlomeno insufficienza; violazione e falsa applicazione degli articoli 23 e 26 della legge n. 1137 del 1955, così come integrati dal D.M. n. 571 del 1993 e dal D.M. n. 299 del 2002, nonché del d.lgs. n. 490 del 1997 e successive modifiche (d.lgs. n. 216 del 2000); violazione dell’art. 60-bis del d.lgs. n. 490 del 1997, come introdotto all’art. 7 della legge n. 299 del 2004; eccesso di potere in senso relativo per sviamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento delle risultanze documentali, erronea valutazione dei presupposti, cattivo esercizio del potere per precostituzione di giudizio sul ricorrente.
Più in particolare, ha sostenuto l’appellante che
-sarebbe carente la motivazione e, quindi, generica l’affermazione del Tar che non vi sarebbe stata da parte della CSA la precostituzione dei giudizi poi espressi ed, inoltre, la differenza dei punteggi riconosciuti ai controinteressati ed al ricorrente (“…per soli 97 o 89 centesimi di punto) non potrebbe essere ritenuta “… minimamente diversa…” se essa comporta un rilevante diverso posizionamento in graduatoria, come avvenuto nella specie (11° l’ultimo iscritto in quadro, 178° il ricorrente); inoltre, contraddirebbe la giurisprudenza prevalente anche l’affermazione fatta dal primo Giudice che l’equivalenza complessiva esistente tra i quattro ufficiali escluderebbe la presenza di macroscopiche difformità differenziali e, quindi, l’erroneità dei giudizi espressi dalla CSA, poiché in tali situazione l’organo di valutazione avrebbe dovuto motivare perché “…qualcuno è premiato e qualche altro danneggiato…”;
– sarebbe errata la decisione del TAR di reiezione della censura di violazione dell’art. 60, comma 3, e dell’art. 60 bis del D.Lgs. n. 490 del 1997, letti in combinato disposto con l’art. 7 della legge n. 299 del 2004 poiché in contrasto con dette norme sarebbe stata “…presa in considerazione un’unica aliquota di ruolo e fissata un’unica graduatoria…” e difetterebbe “…la benché minima determinazione (rectius: decreto) del Ministro della Difesa che spieghi perché tra le undici promozioni disposte 8 siano state attribuite agli ufficiali medici, 2 agli ufficiali veterinari ed 1 agli ufficiali farmacisti…”; in breve, le norme non attribuirebbero alcuna “facoltà” all’Amministrazione, come ritenuto dal TAR, bensì imporrebbero “…un vero e proprio obbligo di ripartizione delle promozioni tra i vari ruoli unificati, stabilito con decreto del Ministro “…che nel caso di specie non risulta essere stato adottato…”;
– sarebbe affetta, poi, da “…motivazione erronea, perplessa ed apodittica il rigetto delle doglianze tese ad evidenziare la sussistenza del vizio di eccesso di potere in senso relativo…” in quanto il primo Giudice avrebbe, da un lato, enfatizzato i titoli posseduti dai tre controinteressati (evocati) e, dall’altro, invece, non solo non avrebbe adeguatamente apprezzato, ma neppure indicato con la dovuta esattezza, tutti i rilevanti titoli culturali e professionali (specializzazioni post laurea ed impiego in missioni estere quale psichiatra dei reparti italiani in Iraq) posseduti dal ricorrente, così come gli encomi ricevuti e le qualifiche conseguite nel corso della carriera, assumendo, infine, quale ragione di discrimine anche gli esiti, non provati dalla documentazione di causa, di giudizi di avanzamento non comparabili tra di loro, essendosi verificati in anni diversi per ciascuno dei controinteressati e per il ricorrente;
– infine, l’appellante, come precisato nelle conclusioni rassegnate (cfr. P.T.Q.M.), chiede che il Collegio, “…in via preliminare, ma del tutto subordinata ed eventuale, ove ritenesse che nel caso di specie sussista una questione di incompletezza del contraddittorio, causa la notifica del gravame ai soli tre colleghi del Cantarano assunti a riferimento dal primo grado…”, rimetta all’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato l’asserito “…contrasto giurisprudenziale esistente presso la IV^ Sezione sulla qualifica o meno di controinteressati di tutti gli Ufficiali promossi al grado di Colonnello nella procedura di avanzamento per il 2005 e sul conseguente obbligo di evocarli in giudizio mediante integrazione del contraddittorio…”.
3. – Si è costituito il Ministero della Difesa richiamando i contenuti della memoria depositata in primo grado per resistere ai motivi di appello dedotti dal Ten. Col. Cantarano e per giustificare la richiesta di reiezione dell’appello.
4. – Con memoria depositata il 16 gennaio 2012 l’appellante ha replicato alle difese dell’Amministrazione.
5. – All’udienza pubblica del 7 febbraio 2012 l’appello è stato assegnato in decisione.
6. – Con ordinanza collegiale n. 1474 del 16 marzo 2012 la Sezione ha disposto incombenti istruttori, rinviando per il prosieguo all’udienza pubblica del 26 giugno 2012.
7. – Con nota n. 0201152 del 2 maggio 2012 l’Amministrazione appellata, in dichiarata esecuzione dell’ordine istruttorio impartito dalla Sezione con la citata ordinanza, ha depositato in atti di causa il decreto ministeriale 17 dicembre 2004.
8. – Con memoria depositata il 24 maggio 2012 l’appellante Ufficiale ha ulteriormente illustrato le proprie difese anche alla luce del citato documento depositato dall’Amministrazione.
9. – All’udienza pubblica del 26 giugno 2012 l’appello è stato nuovamente assegnato in decisione.
10. – Preliminarmente, ritiene il Collegio di dover esaminare l’eccezione formulata dall’appellante nella memoria depositata il 24 maggio 2012.
10.1 – Afferma l’Ufficiale ricorrente che sarebbe tardiva, e conseguentemente irricevibile, la “…comunicazione della P.A., con relativi allegati…”, depositata in esecuzione dell’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 1474 del 16 marzo 2012, in quanto effettuata oltre il termine indicato nell’ordinanza stessa, che sarebbe perentorio “…ex articoli 52, comma 1, e 94 del Codice del Processo Amministrativo…”.
10.2 – L’eccezione non può essere condivisa, essendo inconferenti nel caso in esame entrambe le norme invocate dall’appellante.
10.2.1 – Ed invero, quanto alla prima di esse (art. 52, comma 1, del CPA), è sufficiente rilevare come un attento esame della norma anzidetta, sin dalla sua rubrica, consenta di affermare che i “…termini e forme speciali di notificazione…” , di cui la stessa norma si occupa, sono qualificati espressamente perentori nel suo primo comma, “…salva diversa previsione…” (ndr. del Giudice), perché collegati, a ben vedere (cfr. commi successivi), al diritto di azione esercitato con il “ricorso”, ovvero esercitabile dopo la notifica di provvedimenti giurisdizionali “…anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo…”.
In breve, si tratta di norma che, non potendo non essere coerente con i principi di diritto processuale, conferma la perentorietà generale dei termini che ordinariamente sono tali, siccome connessi al diritto di azione, mentre lascia al di fuori del proprio perimetro, per quel che qui rileva, altrettanto coerentemente, termini come quello in esame che concernano l’acquisizione iussu judicis della documentazione necessaria ai fini della corretta valutazione della domanda processuale svolta.
Non sembra al Collegio, infatti, che sia dato opinare diversamente per la contraddizione che ontologicamente esiste tra l’indeclinabile esigenza apprezzata dal Giudice di acquisire atti necessari al processo e la circostanza che l’adempimento del termine è rimesso ad una delle parti del rapporto processuale, che è superata (quest’ultima) dalla possibilità, garantita ex lege, che il Giudicante richieda comunque ed ognora l’esecuzione dell’adempimento istruttorio ordinato, anche, se del caso, attraverso apposito Commissario ad acta.
10.2.2 – Quanto alla seconda (art. 94, del CPA), in disparte l’erroneità formale del riferimento, trattandosi, a ben vedere, della norma dell’art. 54 del CPA, non può il Collegio non evidenziare che quest’ultima attiene, ancora una volta, a fattispecie affatto diversa poiché i documenti cui essa riconnette la previa autorizzazione del Giudicante (se prodotti tardivamente) sono quelli offerti dalla parte, ma non anche, ovviamente, gli atti ritenuti necessari dal Giudice che, notoriamente, ne dispone secondo il principio acquisitivo.
10.2.3 – In sintesi, il termine concesso da questa Sezione con l’ordinanza collegiale istruttoria sopra citata, siccome rivolto all’acquisizione di documentazione ritenuta necessaria al fine del decidere, ha natura ed effetti meramente sollecitatori ed il denunziato superamento del termine stesso non importa alcuna preclusione alla valutazione di detta documentazione ai fini del decidere la presente controversia.
11. – Nel merito, l’appello è infondato.
11.1 – In linea logica ritiene il Collegio che debba essere esaminato per primo il motivo di impugnazione con il quale la sentenza impugnata è stata sottoposta alla critica di violazione dell’art. 60, comma 3, e dell’art. 60 bis del d.lgs. n. 490 del 1997, letti in combinato disposto con l’art. 7 della legge n. 299 del 2004, poiché in contrasto con dette norme sarebbe stata presa in considerazione un’unica aliquota di ruolo e fissata un’unica graduatoria e difetterebbe la benché minima spiegazione del perché, tra le undici promozioni disposte, otto siano state attribuite agli ufficiali medici, due agli ufficiali veterinari ed una agli ufficiali farmacisti.
Al riguardo, ritiene il Collegio, che la contestata ripartizione contenuta nel decreto ministeriale 17 dicembre 2004 possa essere ritenuta correttamente disposta, atteso che la norma fondante il relativo potere (art. 60, comma 3, lettera c) può essere interpretata nel modo seguente.
Preliminarmente va osservato che le disposizioni contenute in detta norma, nell’ambito di un’ampia razionalizzazione delle dotazioni organiche delle Forze Armate, dettano una disciplina transitoria, con termine finale allo stato spostato al 2015 (cfr. art. 2223 del Codice dell’Ordinamento Militare), per i ruoli organici unificati dell’Esercito, della Marina e dell’Aereonautica.
La premessa dalla quale esse muovono è che per i ruoli unificati (cioè accorpanti Ufficiali provenienti da ruoli in precedenza giuridicamente distinti, per i quali a suo tempo venivano predisposti separati quadri di avanzamento) sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di predisporre un solo quadro di avanzamento che è connesso, logicamente, proprio all’intervenuta unicità del ruolo.
Sempre, per effetto della stessa disposizione unificante, all’Amministrazione è conferita, poi, la facoltà, ampiamente discrezionale (siccome connessa alle esigenze organizzative ed istituzionali da essa soltanto apprezzabili perché attinenti al merito amministrativo) di procedere, attraverso lo strumento del decreto ministeriale:
– alla fissazione del numero massimo di promozioni da disporre annualmente, ovvero per l’intero ruolo unificato;
– alla ripartizione, o non ripartizione, fra gli originali ruoli di provenienza delle promozioni in relazione ai vari gradi;
– alla composizione delle aliquote di valutazione in modo atomistico ed alla predisposizione conseguente di distinte graduatorie di merito, nel caso in cui si segua la via della ripartizione.
Tale interpretazione si lascia preferire, a parere del Collegio, perché più coerente, per un verso, con la natura autoritativa dei provvedimenti adottati in materia dall’Amministrazione, atteso che vertesi in materia di avanzamento nella quale emergono posizioni di interesse legittimo e non anche di diritto soggettivo (tra le tante, sul punto, C.d.S., sez IV^, n. 2813 del 2007) e, per altro verso, con la natura e funzione transitoria della disciplina, la quale é rivolta, principalmente, a razionalizzare le dotazioni organiche dei ruoli unificati, in relazione all’andamento complessivo delle consistenze di personale fra i vari gradi, che sono dati sempre variabili che hanno indotto il Legislatore ad affidare all’Amministrazione Centrale della Difesa il compito di effettuare le conseguenti valutazioni, ampiamente discrezionali, sulle reali esigenze di avanzamento.
In breve, l’esaminato motivo di impugnazione è infondato perché il potere esercitato nella specie dall’Amministrazione è riferito alla ripartizione in aliquote dell’unico ruolo, già precedentemente istituito ex lege, e non all’inverso, e perché la relativa motivazione è direttamente ricavabile dallo scopo della norma.
11.2 – Inoltre, non diverso avviso negativo deve il Collegio esprimere anche con riguardo alle restanti critiche mosse alla sentenza impugnata (specialmente per i profili concernenti il c.d. eccesso di potere relativo che erroneamente il primo Giudice non avrebbe rilevato, pur essendo stato denunziato a carico delle valutazioni espresse dalla CSA) per le seguenti ragioni.
Parte appellante opera un totale riesame, sia dei propri titoli, che di quelli posseduti dai controinteressati, sulla base di metodo valutativo e convincimenti del tutto personali che non si conciliano con la natura e la funzione del giudizio di avanzamento di militari, tenuto conto che quest’ultimo è caratterizzato, secondo la volontà espressa dal Legislatore, da valutazioni che strutturalmente e funzionalmente sono tese a definire per ciascun aspirante un quadro complessivo delle caratteristiche peculiari possedute da ciascun candidato sotto i profili delle qualità intellettuali, professionali, fisiche, morali e di carattere, nonché dell’attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore, allorquando si aspiri al conseguimento, come nella specie, del primo grado dirigenziale della carriera militare (Colonnello).
Lo stesso appellante procede, in breve, ad una (ri)valutazione atomistica e/o comparata dei titoli, obliterando che, alla stregua delle norme legislative e regolamentari disciplinanti l’avanzamento dei militari, è consentita al Giudice della Legittimità soltanto la verifica della logicità e congruità del giudizio conclusivamente espresso dalla Commissione Superiore di Avanzamento, tenuto conto di tutti gli elementi emergenti dal libretto personale del candidato e dalla sua complessiva figura di Ufficiale.
Sfugge, conseguentemente, al sindacato giurisdizionale di legittimità sia del TAR sia di questo Giudice di appello ogni concreta valutazione del singolo titolo, o di più di essi, in comparazione con quelli di altri aspiranti alla promozione, né sono raffrontabili dati o esiti relativi a giudizi di avanzamento distinti e diversi, attesa la piena autonomia tra di loro di questi ultimi.
La Giurisprudenza di questa Sezione, infatti, ha avuto modo di evidenziare in più occasioni l’impossibilità di isolare determinati titoli per ritenere prevalente la posizione dell’uno o dell’altro candidato specialmente quando il giudizio sia rivolto a scrutinare aspiranti ai gradi dirigenziali della carriera militare poiché, diversamente, verrebbe violata, nella specie, la disposizione dell’art. 26 della legge n. 1137 del 1955 e del D.M. n. 571 del 1993 che, sostanzialmente impone, così come le altre norme analoghe di settore (es. Guardia di Finanza, Carabinieri) che gli elementi indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2 del citato art. 26 devono essere considerati nel loro insieme . Ciò perché la valutazione di un solo titolo, o soltanto di pochi di essi, isolatamente considerati, ancorché rilevante nell’economia della procedura di avanzamento al grado superiore, non può di regola determinare automaticamente il contenuto del giudizio complessivo richiesto dalla legge per ciascuno dei candidati, ben potendo essere compensata l’eventuale deficienza di un titolo, come già osservato in più occasioni dalla Sezione, dal possesso di altri pure rilevanti.
In breve, il Collegio ha ben presente che agli scrutini per l’accesso alla dirigenza militare, come quello in esame, partecipano Ufficiali superiori aventi tutti figure eminenti, per avere dato ampia e proficua prova delle elevate capacità possedute, ma è proprio in ragione di tale rilievo concreto che può ritenersi razionale che la scelta operata, nella specie, dalla CSA sia corretta ancorché determinata da sottili differenziazioni di punteggi tra i candidati, le quali sono solo sintomo della difficoltà di scegliere i migliori tra i migliori, ma non anche costituiscono vizi di legittimità che possano inficiare il giudizio espresso da detto organo collegiale.
E in tale luce che nel procedimento di avanzamento in questione vanno, dunque, apprezzati i giudizi espressi per ciascuna voce di valutazione ed i divari che si sono registrati nell’attribuzione del finale punteggio di merito all’appellante ed agli Ufficiali promossi.
I dati esistenti in atti, infatti, mostrano, a parere del Collegio, che nessuno degli aspiranti è, per un verso, totalmente prevalente sugli altri e, per altro verso, immune da qualsivoglia rilievo critico, per cui la scelta conclusivamente operata non può non essere ascritta alla corretta espressione di un pura valutazione di merito, attesa la tenuità delle differenze riscontrate
Ciò che doveva contare, e che conta, è che il CSA abbia rispettato i criteri oggettivi e predeterminati di valutazione complessiva della figura di ciascuno degli Ufficiali aspiranti e cioè che detto organo collegiale abbia considerato, ai fini dell’attribuzione del finale punteggio di merito, tutta la carriera di ciascuno di detti Ufficiali.
La giurisprudenza della Sezione è ferma nel ritenere, da tempo, che, in sede di avanzamento degli Ufficiali (specialmente per i gradi più elevati come nel caso di specie), il giudizio operato dalla CSA è il risultato di una valutazione complessiva (secondo quanto impongono le già citate norme con valenza di principio informatore dell’intera attività di valutazione rimessa a detto organo collegiale) nella quale assumono indivisibile rilievo tutti gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti di ciascun Ufficiale, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo. Ciò perché l’apprezzamento dei singoli titoli non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla CSA.
In sintesi, può convenirsi con le motivazioni rassegnate dal Giudice di primo grado, in particolare nel capo 4.4 della propria decisione, circa l’equivalenza, quanto meno, dei titoli posseduti dall’appellante e dai controinteressati promossi e, comunque, circa l’inesistenza di una differenza macroscopica tra gli stessi titoli di detti candidati. Queste, infatti, sono circostanze che, diversamente da quanto sostenuto dal difensore dello stesso appellante in pubblica udienza, non sono comunque idonee ad incidere negativamente sul giudizio conclusivo della CSA, atteso che anche le più tenui differenze sono idonee a definire l’iscrizione in quadro di avanzamento degli scrutinati,allorquando, come nella specie, si tratta di scegliere tra Ufficiali superiori tutti di alto livello umano, professionale e di carriera.
Non sussiste, dunque, la denunziata “apoditticità” della sentenza impugnata perché le conclusioni raggiunte dall’appellante con la sostanziale rinnovazione dello scrutinio da esso operata, secondo metodi e convincimenti del tutto personali per i quali ha chiesto la condivisione del Collegio, si pongono al di fuori dell’alveo del sindacato di legittimità attribuito al Giudice Amministrativo ed, in ogni caso, non scalfiscono le argomentazioni correttamente svolte dal TAR in detta sentenza, alla stregua di parametri logici e non di merito amministrativo.
Né alcuna contraddittorietà è imputabile alla stessa sentenza, essendosi il TAR coerentemente attenuto agli elementi emergenti dagli atti di causa, dai quali non emerge una qualità talmente superiore dei titoli posseduti dall’appellante, rispetto a quella dei parigrado promossi, da consentire di condividere la tesi della sproporzione del punteggio di merito assegnato, rispetto a quello effettivamente conseguibile alla luce dei criteri di valutazione applicati.
Consegue l’infondatezza di tutte le specifiche deduzioni svolte su singoli titoli dall’appellante, così come le ulteriori deduzioni svolte anche in pubblica udienza dal difensore di detto appellante per rimarcare che sarebbe prevalente la quantità dei titoli posseduti dal proprio assistito, specialmente in materia di docenza universitaria, di corsi specialistici, di missioni estere o di espletamento di mansioni proprie del grado da conseguire.
11.3 – Infine, giova precisare, per mera completezza di indagine, che la richiesta dell’appellante di rimessione all’Adunanza Plenaria di questo Consiglio della questione concernente l’evocazione in giudizio di tutti gli Ufficiali promossi, ovvero soltanto di alcuni di essi, ha perduto ogni rilevanza, e quindi deve essere disattesa, in conseguenza dell’accertata infondatezza nel merito dei motivi di impugnazione proposti.
11.4 – In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
12. – Quanto alle spese del presente grado di giudizio, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, possa derogarsi dall’applicazione dei principi ricavabili dall’art. 26 del CPA, essendo comunque riconducibile la vertenza esaminata alla materia del lavoro.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 10770 del 2010, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
sul ricorso numero di registro generale 10770 del 2010, proposto dal:
Ten. Col. Enzo Cantarano, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Modena e domiciliato elettivamente presso lo studio legale Modena-Schwarzenberg, in Roma, via Monte delle Gioie, n. 24;
contro
il Ministero della Difesa, per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti di
I sigg. Giuseppe Sarnicola, Vincenzo Ferrazzano e Vincenzo Ingria, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio – sede di Roma – Sezione I^ bis – n. 2730 del 22 febbraio 2010, resa tra le parti, concernente la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta al grado superiore di colonnello;
Consiglio di Stato,Sezione Sesta, Sentenza n.5760/2012 del 14.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2012 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Roberto Modena e Giulio Bacosi dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – E’ appellata la sentenza del TAR Lazio, Sezione I^ bis, n. 2730 del 22 febbraio 2010 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal Ten. Col. Enzo Cantarano per l’annullamento degli atti dello scrutinio di avanzamento per l’anno 2005 al grado superiore di Colonnello sul rilievo che erroneamente gli sarebbero stati attribuiti soltanto punti 27,20 di merito e collocato al posto 178° della graduatoria con conseguente non iscrizione nel quadro di avanzamento per la copertura di 11 posti in tale grado del Corpo Sanitario dell’Esercito in s.p.e.
A tale decisione il primo Giudice è pervenuto, previa ricognizione dei criteri e dei principi enucleati dalla pacifica giurisprudenza del Giudice Amministrativo in materia, sulla base di specifica motivazione, espressa con riferimento alle censure svolte dal ricorrente, che così può essere riassunta:
– è infondata la censura che la C.S.A. abbia preordinato gli esiti della graduatoria in quanto dal verbale di scrutinio risulta rispettata la norma dell’art. 26 della legge n. 1137 del 1955 che regola detto scrutinio, essendo stati correttamente individuati i punteggi da assegnare sulla base della documentazione caratteristica e matricolare di ciascuno degli ufficiali da valutare ed essendo stati altrettanto correttamente valutato il profilo attitudinale e di servizio di ciascuno;
– non può essere condivisa la doglianza concernente l’asserito contrasto tra i punteggi assegnati dai membri della C.S.A. in sede di scrutinio, i giudizi espressi nelle relative schede motivazionali ed i titoli effettivamente posseduti dal ricorrente e dai tre parigrado da questi indicati, poiché la differenziazione in misura minima tra detti candidati del punteggio a ciascuno attribuito esclude, per costante giurisprudenza, che alla valutazione di merito espressa dalla competente CSA possa sostituirsi una valutazione di merito del Giudice della legittimità;
– è, altresì, infondata la censura riguardante l’asserita erroneità della decisione dell’Amministrazione di formare un’unica graduatoria di tutti i Tenenti Colonnelli del ruolo normale del Corpo Sanitario dell’Esercito (medici, veterinari e farmacisti), a differenza di quanto avvenuto fino al 2003 con la formazione invece di tre graduatorie separate poiché non tiene conto che la norma richiamata dalla parte ricorrente (art. 60, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 490/1997) attribuisce all’Amministrazione una facoltà al riguardo;
– infine, neppure può essere condivisa la censura di eccesso di potere in senso relativo per disparità di trattamento rispetto ai tre parigrado evocati in giudizio dal ricorrente perché, a ben vedere, detti tre parigrado (risultati promossi) sono in possesso, tenuto conto della documentazione caratteristica e matricolare prodotta in giudizio ed anche dell’esito dello scrutinio di avanzamento al grado di Maggiore e della maggiore anzianità di servizio nel grado di Tenente Colonnello, di titoli quanto meno equivalenti a quelli del ricorrente, sicché ciò preclude ogni ulteriore indagine del giudice di legittimità, non rilevandosi la presenza di macroscopiche difformità differenziali e, quindi, secondo la pacifica giurisprudenza in materia un’erroneità di giudizio da parte della C.S.A.
2. – Con l’appello in epigrafe il Ten. Col. Cantarano ha chiesto la riforma di detta sentenza sulla base di un unico ed articolato motivo di impugnazione così rubricato: – difetto della motivazione della sentenza per apoditticità o perlomeno insufficienza; violazione e falsa applicazione degli articoli 23 e 26 della legge n. 1137 del 1955, così come integrati dal D.M. n. 571 del 1993 e dal D.M. n. 299 del 2002, nonché del d.lgs. n. 490 del 1997 e successive modifiche (d.lgs. n. 216 del 2000); violazione dell’art. 60-bis del d.lgs. n. 490 del 1997, come introdotto all’art. 7 della legge n. 299 del 2004; eccesso di potere in senso relativo per sviamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento delle risultanze documentali, erronea valutazione dei presupposti, cattivo esercizio del potere per precostituzione di giudizio sul ricorrente.
Più in particolare, ha sostenuto l’appellante che
-sarebbe carente la motivazione e, quindi, generica l’affermazione del Tar che non vi sarebbe stata da parte della CSA la precostituzione dei giudizi poi espressi ed, inoltre, la differenza dei punteggi riconosciuti ai controinteressati ed al ricorrente (“…per soli 97 o 89 centesimi di punto) non potrebbe essere ritenuta “… minimamente diversa…” se essa comporta un rilevante diverso posizionamento in graduatoria, come avvenuto nella specie (11° l’ultimo iscritto in quadro, 178° il ricorrente); inoltre, contraddirebbe la giurisprudenza prevalente anche l’affermazione fatta dal primo Giudice che l’equivalenza complessiva esistente tra i quattro ufficiali escluderebbe la presenza di macroscopiche difformità differenziali e, quindi, l’erroneità dei giudizi espressi dalla CSA, poiché in tali situazione l’organo di valutazione avrebbe dovuto motivare perché “…qualcuno è premiato e qualche altro danneggiato…”;
– sarebbe errata la decisione del TAR di reiezione della censura di violazione dell’art. 60, comma 3, e dell’art. 60 bis del D.Lgs. n. 490 del 1997, letti in combinato disposto con l’art. 7 della legge n. 299 del 2004 poiché in contrasto con dette norme sarebbe stata “…presa in considerazione un’unica aliquota di ruolo e fissata un’unica graduatoria…” e difetterebbe “…la benché minima determinazione (rectius: decreto) del Ministro della Difesa che spieghi perché tra le undici promozioni disposte 8 siano state attribuite agli ufficiali medici, 2 agli ufficiali veterinari ed 1 agli ufficiali farmacisti…”; in breve, le norme non attribuirebbero alcuna “facoltà” all’Amministrazione, come ritenuto dal TAR, bensì imporrebbero “…un vero e proprio obbligo di ripartizione delle promozioni tra i vari ruoli unificati, stabilito con decreto del Ministro “…che nel caso di specie non risulta essere stato adottato…”;
– sarebbe affetta, poi, da “…motivazione erronea, perplessa ed apodittica il rigetto delle doglianze tese ad evidenziare la sussistenza del vizio di eccesso di potere in senso relativo…” in quanto il primo Giudice avrebbe, da un lato, enfatizzato i titoli posseduti dai tre controinteressati (evocati) e, dall’altro, invece, non solo non avrebbe adeguatamente apprezzato, ma neppure indicato con la dovuta esattezza, tutti i rilevanti titoli culturali e professionali (specializzazioni post laurea ed impiego in missioni estere quale psichiatra dei reparti italiani in Iraq) posseduti dal ricorrente, così come gli encomi ricevuti e le qualifiche conseguite nel corso della carriera, assumendo, infine, quale ragione di discrimine anche gli esiti, non provati dalla documentazione di causa, di giudizi di avanzamento non comparabili tra di loro, essendosi verificati in anni diversi per ciascuno dei controinteressati e per il ricorrente;
– infine, l’appellante, come precisato nelle conclusioni rassegnate (cfr. P.T.Q.M.), chiede che il Collegio, “…in via preliminare, ma del tutto subordinata ed eventuale, ove ritenesse che nel caso di specie sussista una questione di incompletezza del contraddittorio, causa la notifica del gravame ai soli tre colleghi del Cantarano assunti a riferimento dal primo grado…”, rimetta all’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato l’asserito “…contrasto giurisprudenziale esistente presso la IV^ Sezione sulla qualifica o meno di controinteressati di tutti gli Ufficiali promossi al grado di Colonnello nella procedura di avanzamento per il 2005 e sul conseguente obbligo di evocarli in giudizio mediante integrazione del contraddittorio…”.
3. – Si è costituito il Ministero della Difesa richiamando i contenuti della memoria depositata in primo grado per resistere ai motivi di appello dedotti dal Ten. Col. Cantarano e per giustificare la richiesta di reiezione dell’appello.
4. – Con memoria depositata il 16 gennaio 2012 l’appellante ha replicato alle difese dell’Amministrazione.
5. – All’udienza pubblica del 7 febbraio 2012 l’appello è stato assegnato in decisione.
6. – Con ordinanza collegiale n. 1474 del 16 marzo 2012 la Sezione ha disposto incombenti istruttori, rinviando per il prosieguo all’udienza pubblica del 26 giugno 2012.
7. – Con nota n. 0201152 del 2 maggio 2012 l’Amministrazione appellata, in dichiarata esecuzione dell’ordine istruttorio impartito dalla Sezione con la citata ordinanza, ha depositato in atti di causa il decreto ministeriale 17 dicembre 2004.
8. – Con memoria depositata il 24 maggio 2012 l’appellante Ufficiale ha ulteriormente illustrato le proprie difese anche alla luce del citato documento depositato dall’Amministrazione.
9. – All’udienza pubblica del 26 giugno 2012 l’appello è stato nuovamente assegnato in decisione.
10. – Preliminarmente, ritiene il Collegio di dover esaminare l’eccezione formulata dall’appellante nella memoria depositata il 24 maggio 2012.
10.1 – Afferma l’Ufficiale ricorrente che sarebbe tardiva, e conseguentemente irricevibile, la “…comunicazione della P.A., con relativi allegati…”, depositata in esecuzione dell’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 1474 del 16 marzo 2012, in quanto effettuata oltre il termine indicato nell’ordinanza stessa, che sarebbe perentorio “…ex articoli 52, comma 1, e 94 del Codice del Processo Amministrativo…”.
10.2 – L’eccezione non può essere condivisa, essendo inconferenti nel caso in esame entrambe le norme invocate dall’appellante.
10.2.1 – Ed invero, quanto alla prima di esse (art. 52, comma 1, del CPA), è sufficiente rilevare come un attento esame della norma anzidetta, sin dalla sua rubrica, consenta di affermare che i “…termini e forme speciali di notificazione…” , di cui la stessa norma si occupa, sono qualificati espressamente perentori nel suo primo comma, “…salva diversa previsione…” (ndr. del Giudice), perché collegati, a ben vedere (cfr. commi successivi), al diritto di azione esercitato con il “ricorso”, ovvero esercitabile dopo la notifica di provvedimenti giurisdizionali “…anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo…”.
In breve, si tratta di norma che, non potendo non essere coerente con i principi di diritto processuale, conferma la perentorietà generale dei termini che ordinariamente sono tali, siccome connessi al diritto di azione, mentre lascia al di fuori del proprio perimetro, per quel che qui rileva, altrettanto coerentemente, termini come quello in esame che concernano l’acquisizione iussu judicis della documentazione necessaria ai fini della corretta valutazione della domanda processuale svolta.
Non sembra al Collegio, infatti, che sia dato opinare diversamente per la contraddizione che ontologicamente esiste tra l’indeclinabile esigenza apprezzata dal Giudice di acquisire atti necessari al processo e la circostanza che l’adempimento del termine è rimesso ad una delle parti del rapporto processuale, che è superata (quest’ultima) dalla possibilità, garantita ex lege, che il Giudicante richieda comunque ed ognora l’esecuzione dell’adempimento istruttorio ordinato, anche, se del caso, attraverso apposito Commissario ad acta.
10.2.2 – Quanto alla seconda (art. 94, del CPA), in disparte l’erroneità formale del riferimento, trattandosi, a ben vedere, della norma dell’art. 54 del CPA, non può il Collegio non evidenziare che quest’ultima attiene, ancora una volta, a fattispecie affatto diversa poiché i documenti cui essa riconnette la previa autorizzazione del Giudicante (se prodotti tardivamente) sono quelli offerti dalla parte, ma non anche, ovviamente, gli atti ritenuti necessari dal Giudice che, notoriamente, ne dispone secondo il principio acquisitivo.
10.2.3 – In sintesi, il termine concesso da questa Sezione con l’ordinanza collegiale istruttoria sopra citata, siccome rivolto all’acquisizione di documentazione ritenuta necessaria al fine del decidere, ha natura ed effetti meramente sollecitatori ed il denunziato superamento del termine stesso non importa alcuna preclusione alla valutazione di detta documentazione ai fini del decidere la presente controversia.
11. – Nel merito, l’appello è infondato.
11.1 – In linea logica ritiene il Collegio che debba essere esaminato per primo il motivo di impugnazione con il quale la sentenza impugnata è stata sottoposta alla critica di violazione dell’art. 60, comma 3, e dell’art. 60 bis del d.lgs. n. 490 del 1997, letti in combinato disposto con l’art. 7 della legge n. 299 del 2004, poiché in contrasto con dette norme sarebbe stata presa in considerazione un’unica aliquota di ruolo e fissata un’unica graduatoria e difetterebbe la benché minima spiegazione del perché, tra le undici promozioni disposte, otto siano state attribuite agli ufficiali medici, due agli ufficiali veterinari ed una agli ufficiali farmacisti.
Al riguardo, ritiene il Collegio, che la contestata ripartizione contenuta nel decreto ministeriale 17 dicembre 2004 possa essere ritenuta correttamente disposta, atteso che la norma fondante il relativo potere (art. 60, comma 3, lettera c) può essere interpretata nel modo seguente.
Preliminarmente va osservato che le disposizioni contenute in detta norma, nell’ambito di un’ampia razionalizzazione delle dotazioni organiche delle Forze Armate, dettano una disciplina transitoria, con termine finale allo stato spostato al 2015 (cfr. art. 2223 del Codice dell’Ordinamento Militare), per i ruoli organici unificati dell’Esercito, della Marina e dell’Aereonautica.
La premessa dalla quale esse muovono è che per i ruoli unificati (cioè accorpanti Ufficiali provenienti da ruoli in precedenza giuridicamente distinti, per i quali a suo tempo venivano predisposti separati quadri di avanzamento) sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di predisporre un solo quadro di avanzamento che è connesso, logicamente, proprio all’intervenuta unicità del ruolo.
Sempre, per effetto della stessa disposizione unificante, all’Amministrazione è conferita, poi, la facoltà, ampiamente discrezionale (siccome connessa alle esigenze organizzative ed istituzionali da essa soltanto apprezzabili perché attinenti al merito amministrativo) di procedere, attraverso lo strumento del decreto ministeriale:
– alla fissazione del numero massimo di promozioni da disporre annualmente, ovvero per l’intero ruolo unificato;
– alla ripartizione, o non ripartizione, fra gli originali ruoli di provenienza delle promozioni in relazione ai vari gradi;
– alla composizione delle aliquote di valutazione in modo atomistico ed alla predisposizione conseguente di distinte graduatorie di merito, nel caso in cui si segua la via della ripartizione.
Tale interpretazione si lascia preferire, a parere del Collegio, perché più coerente, per un verso, con la natura autoritativa dei provvedimenti adottati in materia dall’Amministrazione, atteso che vertesi in materia di avanzamento nella quale emergono posizioni di interesse legittimo e non anche di diritto soggettivo (tra le tante, sul punto, C.d.S., sez IV^, n. 2813 del 2007) e, per altro verso, con la natura e funzione transitoria della disciplina, la quale é rivolta, principalmente, a razionalizzare le dotazioni organiche dei ruoli unificati, in relazione all’andamento complessivo delle consistenze di personale fra i vari gradi, che sono dati sempre variabili che hanno indotto il Legislatore ad affidare all’Amministrazione Centrale della Difesa il compito di effettuare le conseguenti valutazioni, ampiamente discrezionali, sulle reali esigenze di avanzamento.
In breve, l’esaminato motivo di impugnazione è infondato perché il potere esercitato nella specie dall’Amministrazione è riferito alla ripartizione in aliquote dell’unico ruolo, già precedentemente istituito ex lege, e non all’inverso, e perché la relativa motivazione è direttamente ricavabile dallo scopo della norma.
11.2 – Inoltre, non diverso avviso negativo deve il Collegio esprimere anche con riguardo alle restanti critiche mosse alla sentenza impugnata (specialmente per i profili concernenti il c.d. eccesso di potere relativo che erroneamente il primo Giudice non avrebbe rilevato, pur essendo stato denunziato a carico delle valutazioni espresse dalla CSA) per le seguenti ragioni.
Parte appellante opera un totale riesame, sia dei propri titoli, che di quelli posseduti dai controinteressati, sulla base di metodo valutativo e convincimenti del tutto personali che non si conciliano con la natura e la funzione del giudizio di avanzamento di militari, tenuto conto che quest’ultimo è caratterizzato, secondo la volontà espressa dal Legislatore, da valutazioni che strutturalmente e funzionalmente sono tese a definire per ciascun aspirante un quadro complessivo delle caratteristiche peculiari possedute da ciascun candidato sotto i profili delle qualità intellettuali, professionali, fisiche, morali e di carattere, nonché dell’attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore, allorquando si aspiri al conseguimento, come nella specie, del primo grado dirigenziale della carriera militare (Colonnello).
Lo stesso appellante procede, in breve, ad una (ri)valutazione atomistica e/o comparata dei titoli, obliterando che, alla stregua delle norme legislative e regolamentari disciplinanti l’avanzamento dei militari, è consentita al Giudice della Legittimità soltanto la verifica della logicità e congruità del giudizio conclusivamente espresso dalla Commissione Superiore di Avanzamento, tenuto conto di tutti gli elementi emergenti dal libretto personale del candidato e dalla sua complessiva figura di Ufficiale.
Sfugge, conseguentemente, al sindacato giurisdizionale di legittimità sia del TAR sia di questo Giudice di appello ogni concreta valutazione del singolo titolo, o di più di essi, in comparazione con quelli di altri aspiranti alla promozione, né sono raffrontabili dati o esiti relativi a giudizi di avanzamento distinti e diversi, attesa la piena autonomia tra di loro di questi ultimi.
La Giurisprudenza di questa Sezione, infatti, ha avuto modo di evidenziare in più occasioni l’impossibilità di isolare determinati titoli per ritenere prevalente la posizione dell’uno o dell’altro candidato specialmente quando il giudizio sia rivolto a scrutinare aspiranti ai gradi dirigenziali della carriera militare poiché, diversamente, verrebbe violata, nella specie, la disposizione dell’art. 26 della legge n. 1137 del 1955 e del D.M. n. 571 del 1993 che, sostanzialmente impone, così come le altre norme analoghe di settore (es. Guardia di Finanza, Carabinieri) che gli elementi indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2 del citato art. 26 devono essere considerati nel loro insieme . Ciò perché la valutazione di un solo titolo, o soltanto di pochi di essi, isolatamente considerati, ancorché rilevante nell’economia della procedura di avanzamento al grado superiore, non può di regola determinare automaticamente il contenuto del giudizio complessivo richiesto dalla legge per ciascuno dei candidati, ben potendo essere compensata l’eventuale deficienza di un titolo, come già osservato in più occasioni dalla Sezione, dal possesso di altri pure rilevanti.
In breve, il Collegio ha ben presente che agli scrutini per l’accesso alla dirigenza militare, come quello in esame, partecipano Ufficiali superiori aventi tutti figure eminenti, per avere dato ampia e proficua prova delle elevate capacità possedute, ma è proprio in ragione di tale rilievo concreto che può ritenersi razionale che la scelta operata, nella specie, dalla CSA sia corretta ancorché determinata da sottili differenziazioni di punteggi tra i candidati, le quali sono solo sintomo della difficoltà di scegliere i migliori tra i migliori, ma non anche costituiscono vizi di legittimità che possano inficiare il giudizio espresso da detto organo collegiale.
E in tale luce che nel procedimento di avanzamento in questione vanno, dunque, apprezzati i giudizi espressi per ciascuna voce di valutazione ed i divari che si sono registrati nell’attribuzione del finale punteggio di merito all’appellante ed agli Ufficiali promossi.
I dati esistenti in atti, infatti, mostrano, a parere del Collegio, che nessuno degli aspiranti è, per un verso, totalmente prevalente sugli altri e, per altro verso, immune da qualsivoglia rilievo critico, per cui la scelta conclusivamente operata non può non essere ascritta alla corretta espressione di un pura valutazione di merito, attesa la tenuità delle differenze riscontrate
Ciò che doveva contare, e che conta, è che il CSA abbia rispettato i criteri oggettivi e predeterminati di valutazione complessiva della figura di ciascuno degli Ufficiali aspiranti e cioè che detto organo collegiale abbia considerato, ai fini dell’attribuzione del finale punteggio di merito, tutta la carriera di ciascuno di detti Ufficiali.
La giurisprudenza della Sezione è ferma nel ritenere, da tempo, che, in sede di avanzamento degli Ufficiali (specialmente per i gradi più elevati come nel caso di specie), il giudizio operato dalla CSA è il risultato di una valutazione complessiva (secondo quanto impongono le già citate norme con valenza di principio informatore dell’intera attività di valutazione rimessa a detto organo collegiale) nella quale assumono indivisibile rilievo tutti gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti di ciascun Ufficiale, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo. Ciò perché l’apprezzamento dei singoli titoli non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla CSA.
In sintesi, può convenirsi con le motivazioni rassegnate dal Giudice di primo grado, in particolare nel capo 4.4 della propria decisione, circa l’equivalenza, quanto meno, dei titoli posseduti dall’appellante e dai controinteressati promossi e, comunque, circa l’inesistenza di una differenza macroscopica tra gli stessi titoli di detti candidati. Queste, infatti, sono circostanze che, diversamente da quanto sostenuto dal difensore dello stesso appellante in pubblica udienza, non sono comunque idonee ad incidere negativamente sul giudizio conclusivo della CSA, atteso che anche le più tenui differenze sono idonee a definire l’iscrizione in quadro di avanzamento degli scrutinati,allorquando, come nella specie, si tratta di scegliere tra Ufficiali superiori tutti di alto livello umano, professionale e di carriera.
Non sussiste, dunque, la denunziata “apoditticità” della sentenza impugnata perché le conclusioni raggiunte dall’appellante con la sostanziale rinnovazione dello scrutinio da esso operata, secondo metodi e convincimenti del tutto personali per i quali ha chiesto la condivisione del Collegio, si pongono al di fuori dell’alveo del sindacato di legittimità attribuito al Giudice Amministrativo ed, in ogni caso, non scalfiscono le argomentazioni correttamente svolte dal TAR in detta sentenza, alla stregua di parametri logici e non di merito amministrativo.
Né alcuna contraddittorietà è imputabile alla stessa sentenza, essendosi il TAR coerentemente attenuto agli elementi emergenti dagli atti di causa, dai quali non emerge una qualità talmente superiore dei titoli posseduti dall’appellante, rispetto a quella dei parigrado promossi, da consentire di condividere la tesi della sproporzione del punteggio di merito assegnato, rispetto a quello effettivamente conseguibile alla luce dei criteri di valutazione applicati.
Consegue l’infondatezza di tutte le specifiche deduzioni svolte su singoli titoli dall’appellante, così come le ulteriori deduzioni svolte anche in pubblica udienza dal difensore di detto appellante per rimarcare che sarebbe prevalente la quantità dei titoli posseduti dal proprio assistito, specialmente in materia di docenza universitaria, di corsi specialistici, di missioni estere o di espletamento di mansioni proprie del grado da conseguire.
11.3 – Infine, giova precisare, per mera completezza di indagine, che la richiesta dell’appellante di rimessione all’Adunanza Plenaria di questo Consiglio della questione concernente l’evocazione in giudizio di tutti gli Ufficiali promossi, ovvero soltanto di alcuni di essi, ha perduto ogni rilevanza, e quindi deve essere disattesa, in conseguenza dell’accertata infondatezza nel merito dei motivi di impugnazione proposti.
11.4 – In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
12. – Quanto alle spese del presente grado di giudizio, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, possa derogarsi dall’applicazione dei principi ricavabili dall’art. 26 del CPA, essendo comunque riconducibile la vertenza esaminata alla materia del lavoro.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 10770 del 2010, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)