Amministrativa

Istanza di emersione dal lavoro – Consiglio di stato Sentenza n. 5806/2012

sul ricorso numero di registro generale 5466 del 2011, proposto da:
Antonio Palaia, rappresentato e difeso dagli avv. Antonietta Forte e Antonella Capretti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Andrea Maisani in Roma, via di Porta Pinciana n. 4;
contro
U.T.G. – Prefettura di Pescara, in persona del Prefetto pro-tempore e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. ABRUZZO – SEZ. STACCATA DI PESCARA, SEZIONE I, n. 01268/2010, resa tra le parti, concernente l’istanza di emersione al lavoro.

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 5806/2012 del 19.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Pescara e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Il Sig. Palaia ha impugnato il decreto n. 101252 del 14.6.2010, reso dal Dirigente dello Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di Pescara, avente ad oggetto l’archiviazione dell’istanza di emersione al lavoro presentata dallo stesso in favore del cittadino extracomunitario Fall Moustapha.
2. Con la sentenza appellata il ricorso veniva respinto in quanto l’archiviazione della domanda di emersione è dipesa dalla mancata presentazione del ricorrente sia alla prima che alla seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2010 e 26 maggio 2010.
3. L’appello è affidato alla contestazione delle circostanze poste a base della pronuncia con riguardo alla mancata regolarità della notifica della seconda convocazione e alla violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990.
4. All’udienza del 19 ottobre la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello non merita accoglimento.
2. L’art. 1 ter, comma 7, della l. 3.8.2009 n. 102 prevede che lo Sportello Unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione di emersione dei lavoratori irregolarmente occupati in attività di assistenza alle famiglie, acquisito il parere della Questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convochi le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso per lavoro subordinato. La norma espressamente dispone che “la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento”.
Nel ricorso introduttivo di primo grado lo stesso Sig. Palaia asserisce di avere ricevuto il 13.3.2010 la convocazione per il giorno 16.4.2010, effettuata a mezzo raccomandata a/r, e di aver concordato col personale di Prefettura un nuovo appuntamento, non essendo completa la documentazione da esibire.
Questa affermazione contrasta però con quanto risulta dalle premesse del decreto di archiviazione, ovvero che l’appellante non si presentò alla convocazione per il giorno16.4.2010, senza far pervenire alcuna giustificazione.
In ogni caso, il Sig. Palaia non si presentò neppure alla seconda convocazione per il giorno 26.5.2010 (disposta ex art. 10 bis l. 24/1990, con raccomandata del 28.4.2010, contenente espressa avvertenza della conseguente archiviazione dell’istanza, restituita per mancata consegna al destinatario il 28.5.2010).
L’avviso della seconda convocazione, secondo l’appellante, avrebbe dovuto essere notificato “con tutte le garanzie previste dalla legge”, avendo conseguenze così gravose.
Ritiene il Collegio che il mezzo di comunicazione scelto dall’Amministrazione sia idoneo a consentire la conoscenza da parte dell’interessato, nulla prevedendo al riguardo la norma, e che le gravi conseguenze derivanti dalla tardiva conoscenza della comunicazione siano addebitabili esclusivamente a fatto dell’interessato. Peraltro, nell’istanza del 28 giugno 2010, tendente ad ottenere una terza convocazione, l’istante non documenta l’asserito impedimento ( assenza per motivi di lavoro) che avrebbe determinato il mancato ricevimento dell’avviso; e così neppure nel corso del giudizio.
Pertanto, la decisione impugnata appare esente dalle doglianze lamentate con l’atto di appello.
3. Le spese di giudizio si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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