Diniego accesso a documenti scolastici – Consiglio di Stato Sentenza n. 5752/2012
sul ricorso numero di registro generale 4229 del 2012, proposto da:
XXX e YYY, in proprio e quale esercenti la potestà genitoriale sul minore ZZZ, rappresentati e difesi dagli avv. Mariarosa Platania e Gigliola Mazza Ricci, con domicilio eletto presso Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata 320/D/8;
contro
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE: SEZIONE I n. 00120/2012, resa tra le parti, concernente diniego accesso a documenti scolastici.
Consiglio di Stato,Sezione Sesta, Sentenza n. 5752/2012 del 14.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 il consigliere Roberta Vigotti, nessuno essendo presente per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, genitori della minore ZZZ, già iscritta al liceo classico europeo dell’istituto statale Collegio Uccellis di Udine e trasferitasi presso altro istituto scolastico, chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso proposto avverso il silenzio rigetto formatosi su numerose richieste di accesso a vari atti in possesso dell’amministrazione scolastica.
Le istanze sono motivate “per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti connessi alla valutazione sulla proposizione delle necessarie azioni di tutela consentite dall’ordinamento giuridico, sia in sede giudiziaria che amministrativa, che hanno determinato lo scrivente alla richiesta di trasferimento ad altro Istituto Scolastico”
Con nota pervenuta ai ricorrenti in data 12 dicembre 2011 il Collegio Uccellis ha consentito l’accesso a parte della documentazione richiesta, subordinandone l’ostensione a previo appuntamento e, per quanto riguarda i registri personali dei docenti, solo in fotocopia; ha respinto invece l’istanza relativa ad altri documenti: tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti.
Il Tar ha respinto il ricorso, sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, di un interesse concreto e attuale che possa trovare soddisfazione grazie alla conoscenza della documentazione richiesta. Con l’appello ora in esame si contesta tale argomentazione, e si chiede la riforma della sentenza, in subordine nella parte in cui ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Come ha rilevato la sentenza impugnata, la motivazione espressa a supporto della richiesta di ostensione dei numerosi ed eterogenei atti avanzata dai ricorrenti è sicuramente stereotipata e generica, e non risulta finalizzata alla soddisfazione di uno specifico interesse concreto ed attuale, né strumentale alla tutela di una particolare situazione giuridica soggettiva.
In tale situazione, l’esibizione richiesta appare come strumento per esercitare un controllo generalizzato sulla azione amministrativa, se non quale atto emulativo: considerazione corroborata dal mancato esercizio, da parte dei ricorrenti, della facoltà di accesso nei limiti e con le modalità specificati con la nota del 12 dicembre 2011.
La sentenza impugnata, che ha rilevato in sostanza l’inammissibilità della richiesta e la conseguente infondatezza del ricorso, è quindi del tutto condivisibile; il motivo di tale infondatezza (la mancanza esplicitazione di un interesse effettivo correlato all’istanza) rende irrilevanti i profili processuali illustrati con l’appello per la pretesa violazione del termine di deposito in giudizio dei documenti da parte dell’Amministrazione resistente, dato che non su tali documenti riposa il senso della pronuncia.
Per quanto infine riguarda la domanda subordinata, relativa alla condanna alle spese, rileva il Collegio che, per regola generale, alla quale il giudice può fare eccezione per particolari ragioni, le spese del giudizio seguono la soccombenza, e che di tale regola il Tar ha fatto applicazione non censurabile, neppure per quanto riguarda l’ammontare, che appare del tutto congruo.
In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate tra le parti, per ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta) definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)