DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192 – Recepimento direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
E’ statp pubblicato in Gazzetta ed entrerà in vigore il prossimo 30 novembre il Decreto legislativo , 198 del 09/11/2012 che apporta modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180. (12G0215) (GU n. 267 del 15-11-2012)
DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192 – Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180. (12G0215) (GU n. 267 del 15-11-2012 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della liberta’ d’impresa. Statuto delle imprese, ed in particolare l’articolo 10;
Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante
attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni contenute
nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a
titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione
per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del
debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del
debito;
b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno,
compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;
b) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) “transazioni commerciali”: i contratti, comunque denominati,
tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) “pubblica amministrazione”: le amministrazioni di cui
all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita’ per la quale
e’ tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163;
c) “imprenditore”: ogni soggetto esercente un’attivita’ economica
organizzata o una libera professione;
d) “interessi moratori”: interessi legali di mora ovvero
interessi ad un tasso concordato tra imprese;
e) “interessi legali di mora”: interessi semplici di mora su base
giornaliera ad un tasso che e’ pari al tasso di riferimento
maggiorato di otto punti percentuali;
f) “tasso di riferimento”: il tasso di interesse applicato dalla
Banca centrale europea alle sue piu’ recenti operazioni di
rifinanziamento principali;
g) “importo dovuto”: la somma che avrebbe dovuto essere pagata
entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le
imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella
fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;
c) all’articolo 3, dopo le parole: «interessi moratori» sono
inserite le seguenti: «sull’importo dovuto»;
d) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). – 1. Gli interessi
moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora,
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della
decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore
della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto
equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le
richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra
richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla
data di prestazione dei servizi, quando non e’ certa la data di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento e’ anteriore a quella
del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica
eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini
dell’accertamento della conformita’ della merce o dei servizi alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale
data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono
pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello
previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purche’
non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’articolo
7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al
termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica
amministrazione le parti possono pattuire, purche’ in modo espresso,
un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2,
quando cio’ sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del
contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono
essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine
deve essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei
requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre
2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e
che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
6. Quando e’ prevista una procedura diretta ad accertare la
conformita’ della merce o dei servizi al contratto essa non puo’
avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna
della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia
diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche’ cio’ non sia gravemente iniquo per
il creditore ai sensi dell’articolo 7. L’accordo deve essere provato
per iscritto.
7. Resta ferma la facolta’ delle parti di concordare termini di
pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata
alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal
presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli
importi scaduti.»;
e) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Saggio degli interessi). – 1. Gli interessi moratori sono
determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle
transazioni commerciali tra imprese e’ consentito alle parti di
concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti
dall’articolo 7.
2. Il tasso di riferimento e’ cosi’ determinato:
a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo,
e’ quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo,
e’ quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia del tasso
di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun
semestre solare.»;
f) l’articolo 6 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Risarcimento delle spese di recupero). – 1. Nei casi
previsti dall’articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso
dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente
corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in
mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del
danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che puo’
comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»;
g) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7(Nullita’). – 1. Le clausole relative al termine di
pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i
costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel
contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del
creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile.
2. Il giudice dichiara, anche d’ufficio, la nullita’ della clausola
avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave
scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di
buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio
oggetto del contratto, l’esistenza di motivi oggettivi per derogare
al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o
all’importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi
di recupero.
3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude
l’applicazione di interessi di mora. Non e’ ammessa prova contraria.
4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il
risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6.
5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica
amministrazione e’ nulla la clausola avente ad oggetto la
predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della
fattura. La nullita’ e’ dichiarata d’ufficio dal giudice.»;
h) all’articolo 8, comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla
seguente:
«a) di accertare la grave iniquita’, ai sensi dell’articolo 7,
delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il
saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di
recupero e di inibirne l’uso.».
Art. 2
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All’articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, le
parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti:
«di otto punti percentuali».
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si
applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1°
gennaio 2013.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 9 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Severino, Ministro della giustizia
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino