Corresponsione somme previste per il servizio prestato quale bidella refezionista- Consiglio di Stato Sentenza 5777/2012
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2006, proposto da:
Di Zazzo Concetta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Carbone e Maurizio Russo, con domicilio eletto presso Alessandra Balsamo in Roma, via Fonteiana, 85;
contro
Comune di Rocca D’Evandro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Messore e Giovanni Marrocco, con domicilio eletto presso Paolo Papa in Roma, via Casal Monferrato 21;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE V n. 09110/2005, resa tra le parti, concernente corresponsione somme previste per il servizio prestato quale bidella refezionista.
Consiglio di Stato , Sezione Quinta, Sentenza n. 5777/2102 del 15.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Francesco Caringella, e nessuno comparso per le parti;
Rilevato, in punto di fatto, che:
– l’appellante agisce per la declaratoria del proprio diritto a percepire il trattamento economico previsto dagli accordi collettivi ratione temporis vigenti per il servizio prestato quale bidella refezionista presso i plessi scolastici comunali in una con l’accertamento del diritto a veder riconosciuto il predetto periodo a fini pensionistici e previdenziali;
– il servizio in parola risulta prestato in forza di provvedimenti annuali, non tempestivamente impugnati, che hanno expressis verbis escluso l’esistenza di un vincolo di subordinazione gerarchica inquadrando le prestazioni pattuite nell’ambito di un rapporto di locatio operarum;
– con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso facendo leva sull’assenza di qualsiasi sostegno probatorio idoneo ad avvalorare la sussistenza degli elementi fattuali tipici del rapporto di lavoro dipendente;
Ritenuto che la sentenza appellata merita conferma alla stregua delle seguenti considerazioni:
– in forza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’omessa tempestiva impugnazione, nel termine di decadenza, dei singoli atti di conferimento dell’incarico professionale impedisce l’accertamento, anche a fini meramente economici, della sussistenza del rapporto di impiego pubblico per il periodo considerato dagli atti non impugnati (Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2012, n. 3075);
– nel caso di specie, in ogni caso, la ricorrente si limita a dedurre, in modo aprioristico, la natura intrinsecamente subordinata delle prestazioni in esame senza fornire neanche un principio di prova (ordini di servizio, fogli di presenza, ulteriore documentazione amministrativa), circa la sussistenza degli indici rivelatori dello stesso quali la subordinazione gerarchica, l’esclusività e la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario di lavoro e la volontà dell’amministrazione di stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione pubblicistica dell’ente;
Reputato, pertanto, che l’appello deve essere respinto e che sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)