Aggiudicazione definitiva gara affidamento servizi ed operazioni cimiteriali Cosiglio di Stato Sentenza n.5776/2012
sul ricorso numero di registro generale 8152 del 2006, proposto da:
Multiservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo in Roma, piazza Barberini n. 52;
contro
Comune di Campobasso;
nei confronti di
Emilio Alfano S.p.A., in proprio e quale capogruppo del raggruppamento costituendo con A&P Associati & Partners S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Soprano e Maria Grazia Ingrosso, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5; Rti – L.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO n. 00496/2006, resa tra le parti, concernente aggiudicazione definitiva gara affidamento servizi ed operazioni cimiteriali.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 5776/2012 del 15.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati G. Di Pardo su delega di S. Di Pardo e R. De Bonis su delega di M. G. Ingrosso e E. Soprano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici, previa reiezione del ricorso incidentale proposto da Multiservice s.r.l., hanno accolto il ricorso proposto dalla Emilio Alfano s.p.a., capogruppo del raggruppamento costituendo con la società A&P Associati Partners s.r.l. e con la cooperativa “I Cipressi”, avverso gli atti relativi alla gara pubblica per l’affidamento dei servizi ed operazioni cimiteriali indetta dal Comune di Campobasso e culminata nell’aggiudicazione in favore della Multiservice.
2. L’appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum di primo grado.
Resiste la ricorrente originaria.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’udienza del 26 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. La Sezione reputa fondato e assorbente il primo motivo di appello con il quale si ripropone la censura del ricorso incidentale di primo grado volta a dedurre l’obbligo di escludere il raggruppamento Alfano in ragione dell’insanabile incompletezza dell’offerta economica.
Giova prendere le mosse dal disposto dell’art. 4.4. del disciplinare di gara che richiede l’indicazione del valore economico totale dell’offerta “con riferimento ai singoli prezzi da praticare all’utenza” con l’indicazione, in cifre e lettere, del prezzo e del ribasso percentuale ” per lo svolgimento del servizio, così come stimato ed assunto a base d’asta nel capitolato speciale d’appalto”.
Va soggiunto che l’art. 2 del capitolato speciale include le ricognizioni (verifica interna del loculo) nel novero delle operazioni da effettuarsi (pag. 3) e fissa un prezzo a base d’asta di euro 150,00 da praticare all’utenza per ogni operazione di ricognizione (pag. 5).
Dal combinato disposto delle prescrizioni fin qui passate in rassegna si ricava che la formulazione dell’offerta economica richiedeva l’indicazione, sub specie di ribasso sulla base d’asta, del prezzo, a carico dell’utenza, offerto per le singole operazioni tra cui rientravano anche le ricognizioni. Ne deriva che l’omessa specificazione del prezzo offerto per le ricognizioni, nonostante la descrizione contenuta nell’offerta tecnica, implica un profilo di irrimediabile incompletezza strutturale dell’offerta economica di Multiservice, implicante l’esclusione dalla procedura di gara.
A sostegno della posizione del raggruppamento appellato non risulta decisivo l’accento posto dalla sentenza gravata e dalla parte appellata sul dato nell’omessa indicazione della voce “ricognizioni” nelle prescrizioni, dedicate alla suddivisione dell’importo complessivo a base d’asta, di cui al punto 5.2. del bando e all’art. 11 del capitolato speciale, nonché nel disposto dell’art. 3 del capitolato stesso, dedicato alla stima del numero annuo delle varie tipologie di operazioni. Dette statuizioni, considerate dalla stessa normativa di gara indicative ed esemplificative, non possono infatti infirmare il valore cogente delle specifiche norme di portata precettiva relative alla formulazione dell’offerta economica, che imponevano, come sopra rammentato, l’indicazione del prezzo unitario all’utenza per tutte le operazioni, ivi incluse le ricognizioni. In definitiva, l’omessa indicazione di tale elemento sottrae alla valutazione della stazione appaltante e al confronto concorrenziale il dato, essenziale nell’economia del servizio oggetto dell’affidamento, del prezzo da praticarsi all’utenza, dando luogo ad un’incertezza nei rapporti con i cittadini chiamati alla remunerazione dei vari servizi ed evidenziando un’incompletezza sostanziale da sanzionare con la doverosa esclusione.
4. Le considerazioni esposte impongono, in forza dei principi sanciti in tema di rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale dalla decisione n. 4/2011 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, l’annullamento della sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso incidentale di primo grado e la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione specificati e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata, accoglie il ricorso incidentale proposto in primo grado da Multiservice s.r.l. e dichiara l’inammissibilità del ricorso principale di primo grado di Emilio Alfano s.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)