Sospensione dell’accreditamento della casa di cura – Consiglio di Stato Sentenza n. 5724/2012
sul ricorso numero di registro generale 4627 del 2011, proposto da:
Sacli S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. ti Vito Bellini, Maria Luisa Bellini, Giuseppe Graziosi e Emanuele Fornario, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, via Orazio 3;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Rosa Maria Privitera, domiciliata presso i suoi uffici legali in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica;
nei confronti di
Commissario Ad Acta per la Sanità della Regione Lazio, Usl Roma B, Eurosanità Spa;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui ufficiè domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: sezione III QUA n. 2877/2011, resa tra le parti, concernente la sospensione dell’accreditamento della casa di cura.
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 5724/2012 del 13.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Vista l’istanza del 19 ottobre 2012, con la quale parte ricorrente dichiara che è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti l’avvocato Privitera e l’avvocato dello Stato Soldano.
Rilevato che:
-è stato avviato, nei confronti della Sacli s.p.a., proprietaria della Casa di cura Fabia Mater, un procedimento di revoca dell’accreditamento in ragione dei fatti penalmente rilevanti che hanno coinvolto, in passato, il suo Amministratore unico, fatti all’origine anche della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 1951/2008 recante la condanna della società al pagamento di euro 1.533.073,08, per danni erariali, in favore dell’Asl RM/C;
-disposta la sospensione cautelare dell’accreditamento, sul ricorso proposto avverso tale atto, il Tar lo ha respinto nella parte in cui contestava la legittimità della sospensione, accogliendolo invece quanto alla decorrenza della sua efficacia, stabilendo che tale decorrenza non poteva essere anteriore alla conoscenza della sospensione da parte del destinatario;
-proposto appello avverso la sentenza di primo grado, nella camera di consiglio del 17 giugno 2011 è stata accolta in parte l’istanza cautelare, nel senso di ritenere la sospensione amministrativa misura congrua e giustificata ma di stabilire che, data la temporaneità della misura, la stessa non potesse protrarsi oltre la data del 1° ottobre 2011, in assenza di una nuova determinazione della Regione che definisse l’intero procedimento di revoca;
Considerato che:
-in epoca successiva alla pronuncia cautelare, la Regione Lazio ha reso noto che gli effetti della delibera impugnata sono venuti meno, in forza del Decreto del Commissario ad acta del 18.11.2011 nel quale – giova osservare – la cessazione degli effetti della sospensione amministrativa è giustificata a motivo dell’ordinanza cautelare n. 2645/2011 di questo Consiglio, senza chiarire però quale sia stata la sorte del procedimento di revoca a suo tempo avviato e, a quanto consta, mai portato a termine;
-con istanza del 19 ottobre 2012 anche la difesa della Sacli, a riscontro della nota della Regione, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che:
-le convergenti dichiarazioni di parte rivelano come sia evidentemente venuto meno l’interesse alla decisione della presente controversia;
-gli elementi forniti, in specie dalla Regione, non consentono tuttavia di stabilire se – in disparte il venir meno della sospensione amministrativa – il procedimento di revoca dell’accreditamento sia terminato e, in particolare, se il silenzio serbato sul punto dall’amministrazione regionale debba essere interpretato tacitamente come un arresto di quel procedimento che confermerebbe l’accreditamento, nonostante (per riprendere le parole dell’ordinanza cautelare n. 2645/2011 di questo Giudice) la “obiettiva gravità dei fatti accertati dal Giudice contabile”;
-per tali ragioni si deve prendere atto che le parti manifestano di non avere più interesse al ricorso e il giudizio deve essere definito con una dichiarazione di improcedibilità; non si ritiene, invece, di poter dichiarare “cessata la materia del contendere” perché questa formula, propriamente intesa, presuppone l’accertamento che l’interesse della parte originariamente ricorrente abbia ricevuto piena soddisfazione, e nella fattispecie non appare con sufficiente chiarezza, non essendo dimostrato che la pretesa di Sacli – a conservare il proprio accreditamento istituzionale – sia risultata pienamente ed inequivocabilmente soddisfatta;
-le spese possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore
Dante D’Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)