Amministrativa

Scrutinio di promozione per merito comparativo alla qualifica di dirigente superiore – Consiglio di Stato Sentenza n. 5735/2012

sul ricorso numero di registro generale 4621 del 2012, proposto da Nino De Feo, rappresentato e difeso dall’avv. Ugo Fogliano, con domicilio eletto presso la sig.ra Esterina De Feo in Roma, via Bisleri Felice, n. 25;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I TER n. 09543/2011, resa tra le parti, concernente ottemperanza alla sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione prima ter , n.1479/94 confermata con decisione del Consiglio di Stato n-. 3584/05, avente ad oggetto scrutinio di promozione per merito comparativo alla qualifica di dirigente superiore;

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 5735/2012 del 14.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per il Ministero convenuto l’avvocato dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il dott. Nino De Feo, dirigente a riposo della Polizia di Stato, proponeva ricorso al T.A.R. per il Lazio volto ad ottenere l’ottemperanza alla sentenza del tribunale medesimo n. 1479 del 1994, confermata in grado di appello, di annullamento in parte de qua – con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione – degli atti dello scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di dirigente superiore con decorrenza 1° gennaio 1984.
Con detta sentenza il giudice territoriale aveva, in particolare, rilevato – in comparazione con i punteggi assegnati ad altri funzionari valutati in sede di scrutinio – l’omessa motivazione del trattamento deteriore riservato al dott. De Feo con riguardo alla la voce “attitudini a svolgere le funzioni della qualifica superiore”, con effetto di scavalcamento in graduatoria da parte di cinque pari grado, rispetto ai quali era risultato collocato in posizione potiore nel precedente scrutinio di avanzamento alla medesima qualifica, effettuato il 27 ottobre 1983.
Con sentenza n. 9543 del 2011 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Avverso tale ultima pronunzia il dott. De Feo ha proposto appello, lamentando l’omessa esecuzione del giudicato, a suo dire non riconducibile alle determinazioni del Consiglio di amministrazione del Ministero dell’ Interno assunte a rinnovazione del deliberato annullato in sede giurisdizionale, da considerarsi invece elusive del giudicato ed alle quali non ha fatto seguito il conclusivo provvedimento del competente Ministro.
2. L’appello è infondato.
2.1. Con un primo capo di doglianza il dott. De Feo sostiene che il solo verbale del Consiglio di amministrazione, non seguito dal provvedimento approvativo del Ministro, non integra una puntuale e completa esecuzione del giudicato .
In disparte che la questione è introdotta per la prima in punto di diritto in appello – in violazione del divieto di jus novorum – l’ Amministrazione ha correttamente provveduto alla rinnovazione del tratto del procedimento riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale (attribuzione del punteggio riferito all’attitudine a svolgere le funzioni della qualifica superiore), confermandolo nei limiti in precedenza attribuiti e dando congrua esternazione delle regioni di ciò giustificative.
Restando inalterata la posizione in graduatoria degli scrutinati, nessuna nuova determinazione di nuova approvazione della graduatoria doveva pertanto essere in conseguenza adottata dall’organo di amministrazione attiva.
2.2. Il T.A.R. con la sentenza che si impugna ha correttamente posto in rilievo, alla stregua della motivazione della sentenza n. 1479 del 1994 – che ha sanzionato la mancata esternazione delle ragioni giustificative dei punteggi attribuiti – nonché del dispositivo di salvezza degli “ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione”, che residuava in capo all’ Amministrazione medesima stessa una sfera di discrezionalità tecnica nelle riedizione in parte qua dello scrutinio.
L’ Amministrazione ha provveduto al riesame della posizione del ricorrente ed ha corredato con motivazione congrua ed esaustiva il giudizio valutativo espresso. Non si versa a fronte di una statuizione manifestamente elusiva del giudicato che possa incorrere nella sanzione della nullità.
Ogni questione avverso il nuovo contenuto provvedimentale dell’atto, come statuito dal T.A.R., doveva essere comunque fatta valere in contraddittorio con i pari grado in posizione di controinteresse.
A ciò il ricorrente non ha provveduto e correttamente il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’esecuzione.
Peraltro, il richiamo nel giudizio valutativo sia al punteggio assegnato nell’ultimo rapporto informativo disponibile, qualitativamente inferiore rispetto a quello conseguito nell’ anno precedente, sia a relazione dell’ufficio ispettivo (non scevra da notazioni di segno non elogiativo nei confronti del ricorrente per il periodo di esercizio delle funzioni della qualifica nella provincia di Biella), ed ancora a periodi di assenza dal servizio, configurano elementi nuovi idonei ad incidere sulla modulazione del punteggio nella nuova tornata di valutazione comparativa.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
Stante la costituzione solo formale del Ministero intimato spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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