Ordine sgombero suolo demaniale marittimo – Consiglio di Stato Sentenza n. 5741/2012
sul ricorso numero di registro generale 9318 del 2008, proposto da:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Pugliese Francesca, non costituitasi nel presente grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 01062/2007, resa tra le parti, concernente ordine sgombero suolo demaniale marittimo
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza n.5741/2012 del 14.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli; sentito l’avvocato dello Stato Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ottenere la riforma della sentenza n. 1062 del 15 ottobre 2007, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso proposto dalla signora Francesca Pugliese e, per l’effetto, ha annullato l’ingiunzione di sgombero dell’aera sita in località Bocale I di Reggio Calabria adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Reggio Calabria in data 26 marzo 1992.
2. Il Ministero appellante censura la sentenza di primo grado articolando i seguenti motivi:
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: sostiene, in particolare, il Ministero che il ricorso di primo grado, pur avendo formalmente ad oggetto la domanda di annullamento dell’ordinanza di ingiunzione, di fatto investe, sul piano sostanziale l’accertamento della natura demaniale o meno dell’area per cui è causa;
nel merito, violazione del principio dell’onere della prova: sostiene il Ministero che non spetterebbe all’Amministrazione provare il carattere demaniale dell’area, ma al privato che contesta l’ordine di sgombero dimostrare l’esistenza del diritto di proprietà privata.
3. Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Risulta fondato il primo motivo di appello, con cui si contesta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La domanda di annullamento del provvedimento di sgombero proposta nel ricorso di primo grado si basa sulla considerazione – cui sono essenzialmente riconducibili, nonostante la diversa formulazione, tutti i motivi di gravame articolati dalla ricorrente – secondo cui l’area in questione non avrebbe natura demaniale, ma sarebbe, al contrario, di proprietà privata.
Secondo una consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU., 29 marzo 2011, n. 7097), esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, e rientra in quella del giudice ordinario, la controversia relativa all’impugnazione di un provvedimento di sgombero di un’area che si assume demaniale, allorché la parte ricorrente contesti la demanialità dell’area stessa ed affermi che il manufatto da eliminare sorge, invece, su un’area di proprietà privata (Cons. Stato, VI, 29 maggio 2002 n. 2972; 4 dicembre 2001 n. 6054).
Posto che la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non già in base al criterio della c.d. prospettazione del ricorso (ossia alla stregua della qualificazione giuridica soggettiva che l’istante attribuisce all’interesse di cui invoca tutela), bensì in ragione del c.d. petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla protezione sostanziale accordata in astratto alla posizione medesima dalla disciplina legale da applicare alle singole fattispecie (cfr. Cons. Stato, V, 27 giugno 2001 n. 3508; Cass., SS.UU., 28 dicembre 2001 n. 16218), nel caso di specie non può dubitarsi che la posizione soggettiva della ricorrente, in relazione alla protezione sostanziale accordata in astratto alla situazione stessa, sia una posizione di diritto soggettivo, consistente nell’affermazione della natura privatistica dell’area di cui si discute e nella rivendicazione della proprietà dell’area stessa.
5. Pertanto, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, Cod. proc. amm., indica il giudice ordinario come giudice munito di giurisdizione sulla presente controversia.
Sussistono i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)