Liquidazione indennità di buonuscita – Consiglio di Stato Sentenza n. 5744/2012
sul ricorso numero di registro generale 10066 del 2008, proposto da:
Inpdap -‘Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto in Roma, via S. Croce in Gerusalemme 55;
contro
C.G, non costituito nel presente grado di giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO – SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 00852/2007, resa tra le parti, concernente liquidazione indennità di buonuscita
Consiglio di Stato, Sezione Sesta , Sentenza n. 5744/2012 del 14.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione il ricorso proposto dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, 11 ottobre 2007, n. 852, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado dal signor Giovanni Campitelli, l’Istituto è stato condannato al pagamento a favore del medesimo dell’indennità di buonuscita.
2. Nell’atto di appello l’INPDAP contesta la prescrizione del diritto, sostenendo che sarebbero trascorsi più di cinque anni dalla data della domanda giudiziale alla data di cessazione del servizio, avvenuta secondo la tesi dell’Istituto appellante, in data 30 settembre 1986.
3. Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. L’appello deve essere dichiarato inammissibile per l’inesistenza della relativa notificazione. La relativa questione, rilevata d’ufficio dal collegio, è stata, ai sensi dell’art. 73, comma 3, Cod. proc. amm. indicata in udienza, dandone atto a verbale.
4.1. Ai sensi dell’art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, vigente all’epoca della proposizione dell’appello, esso doveva essere proposto “osservato il disposto dell’articolo 330 del codice di procedura civile”, e quindi, nel termine “breve” di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, come indicato dallo stesso art. 28, o in mancanza, nel termine “lungo” di un anno dalla pubblicazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto “nell’atto di notificazione della sentenza […] altrimenti […] presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”.
4.2. Nel caso di specie, l’appello è stato notificato a mezzo del servizio postale al signor C.G presso la sua residenza in Ortona (Chieti) e al suo difensore nel giudizio di primo grado, l’avvocato Antonio La Pace, presso lo studio dell’avvocato Alberto Lorenzi in Pescara, Corso Vittorio Emanuele, n. 180 e, sempre presso lo studio dell’avvocato Alberto Lorenzi, in Canosa Sannita (Chieti), Via Verso Tollo n. 80.
Di queste tre notifiche, l’unica idonea, almeno in astratto, ad instaurare ritualmente il contraddittorio sarebbe quella effettuata al procuratore costituito avvocato Antonio La Pace nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado, ovvero presso lo studio dell’avvocato Alberto Lorenzi in Pescata, Corso Vittorio Emanuele n. 180.
Tale notifica, tuttavia, non è andata a buon fine, in quanto, come risulta dalla relata di notifica, l’avvocato Alberto Lorenzi è risultato trasferito in altro indirizzo.
4.3. Va a tal proposito evidenziato che il trasferimento del domiciliatario avvocato Antonio La Pace dall’indirizzo di Corso Vittorio Emanuele n. 180 risultava già dall’intestazione della sentenza di primo grado, nella quale si indica, appunto, come indirizzo dello studio dell’avvocato Alberto Lorenzi la via Elettra n. 50, in Pescara.
Orbene, è noto che il trasferimento di residenza o di domicilio deve essere portato a conoscenza dell’altra parte e che, in difetto dell’adempimento di tale onere, deve escludersi la decadenza dal termine d’impugnazione a condizione che la notificazione sia stata rinnovata presso il procuratore domiciliatario nel nuovo domicilio (cfr. Cons. Stato, IV, 25 maggio 2012, n. 3087; 7 aprile 2010, n. 1989; 18 agosto 2010, n. 5886).
Nondimeno è onere della parte che propone l’impugnazione, qualora non conosca il nuovo domicilio, di compiere tutte le necessarie ricerche “volte ad individuare il luogo del nuovo recapito del procuratore stesso, così da eseguire la successiva notificazione al diverso domicilio reale di questi” (Cass., sez. trib., 19 giugno 2009 n. 14309), configurandosi, sotto tale profilo, la chiara distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione.
La prima si verifica quando la notificazione sia del tutto mancata, o sia avvenuta in luogo o a persona che non hanno alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, laddove, invece, la notificazione è affetta da nullità (sanabile con effetto ex tunc con la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile (Cons. Stato, IV, 3 novembre 2008, n. 5478)
Come già puntualizzato da questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, IV, 25 maggio 2012, n. 3087), infatti, nel caso in cui risulti dalla relata di notifica che l’atto non è stato notificato per trasferimento del domiciliatario e la parte notificante, pur a conoscenza di ciò, non provveda ad effettuare (nel termine di decadenza) o a richiedere (ove il termine sia scaduto) la rinnovazione della notifica, si versa in ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione; a tal fine nessun rilievo assume la questione della conoscenza o della conoscibilità del nuovo recapito del procuratore, la quale non incide sulla necessità della rinnovazione della notifica, ma semmai sull’individuazione delle modalità di rinnovazione (Cons. Stato, IV, 14 luglio 2004, n. 5082).
Peraltro nel nuovo Codice del processo amministrativo l’art. 93, comma 2, dispone, in modo espresso, qualora la notificazione dell’impugnazione non abbia avuto esito per il trasferimento del domiciliatario, che non abbia comunicato in via formale il nuovo domicilio “alle altre parti”, che la parte che intenda proporre l’impugnazione possa chiedere, con istanza corredata dall’attestazione della mancata notifica, al Presidente del tribunale amministrativo regionale o al Presidente del Consiglio di Stato “secondo il giudice adito con l’impugnazione”, la fissazione di un termine perentorio “per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell’impugnazione”.
4.4. Nel caso di specie, l’I.N.P.D.A.P., constatato che la notificazione non aveva avuto luogo per il trasferimento del domiciliatario, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della notificazione presso il nuovo indirizzo (già, peraltro, come si è evidenziato, indicato nella sentenza appellata e, quindi, certamente conoscibile da parte dell’appellante), e, qualora anche presso tale indirizzo non fosse stato possibile perfezionare la notificazione, esperite le opportune ricerche e individuato il nuovo domicilio, chiedere l’autorizzazione a rinnovare la notificazione.
Nel caso di specie, invece, l’appellante è rimasto inerte, nonostante la relata di notifica segnalasse il trasferimento dello studio del domiciliatario e la sentenza appellata indicasse nell’intestazione il nuovo indirizzo. La notificazione dell’appello deve, pertanto, ritenersi inesistente, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del gravame.
Nulla per le spese considerata la mancata costituzione dell’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)