Corresponsione di somme a titolo di indennità di rischio radiologico – Consiglio di Stato Sentenza 5722/2012
sul ricorso numero di registro generale 3323 del 2002, proposto da:
G.P, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Germano, con domicilio eletto presso Massimo Felici in Roma, via Montebello n. 109;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Costanzo De Michele, con domicilio eletto in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, Sezione I n. 1255 del 21 aprile 2001, resa tra le parti, concernente la corresponsione di somme a titolo di indennità di rischio radiologico.
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n. 5722/2012 del 13.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Dante D’Alessio e udito per l’amministrazione resistente l’avv. Enrico De Michele, per delega dell’avv. Costanzo De Michele;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il sig. P.G, all’epoca in servizio presso l’A.U.S.L. BA/4, con ricorso notificato il 12 settembre 2000 e depositato il successivo 11 ottobre, aveva chiesto al T.A.R. per la Puglia il riconoscimento del diritto ad ottenere l’indennità di rischio radiologico nella misura intera nonché il corrispettivo per il congedo ordinario aggiuntivo non fruito.
2.- Il T.A.R. ha dichiarato il ricorso inammissibile, per difetto di giurisdizione avendo rilevato che, ai sensi dell’art.45, punto 17, parte seconda del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, anteriori alla data del 30 giugno 1998, restano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo ove i relativi ricorsi siano stati proposti, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 settembre 2000 mentre, nella fattispecie, il ricorso pur notificato il 12 settembre 2000 era stato depositato solo il successivo 11 ottobre.
3.- L’interessato ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea, perché il ricorso era stato comunque notificato entro il predetto termine del 15 settembre 1998, ed ingiusta perché già in precedenza aveva fatto ricorso al giudice del lavoro che nel novembre del 1999 aveva dichiarato il suo difetto di giurisdizione sulla questione.
4.- L’appello è fondato.
Si deve infatti ricordare che l’articolo 69, comma 7, del d. lgs. 165 del 2001 (che riprende quanto prima stabilito dall’articolo 45, comma 17, del d. lgs. 80 del 1998) stabilisce che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, di cui all’articolo 63 del decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 ed aggiunge che le controversie relative a questioni attinenti al periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998, restano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo ove i relativi ricorsi siano stati proposti, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 settembre 2000.
Tale disposizione, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio 2005 n. 213, stabilisce quindi che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998 rimangano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
5.- La giurisprudenza ha poi chiarito che la data del 15 settembre 2000 è stata concepita dal legislatore non quale limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ma quale termine di decadenza del diritto di azione e di proponibilità della domanda giudiziale, con la conseguenza che, decorsa detta data, la domanda non può più essere proposta né innanzi al giudice amministrativo, né davanti al giudice ordinario (Consiglio di Stato, Sez. III, 7 maggio 2012 n. 2619; Sez. IV, 22 marzo 2011 n. 1753) ed ha precisato che, ai fini della corretta individuazione dei limiti temporali per l’esercizio dell’azione, deve farsi riferimento alla data di notifica dell’atto introduttivo di giudizio e non a quella del successivo perfezionamento del rapporto processuale che si realizza con il deposito del ricorso, con la conseguenza che deve ritenersi impedita ogni decadenza con la tempestiva notifica del ricorso, assumendo il deposito dello stesso rilevanza esclusivamente al fine della sua procedibilità (Consiglio di Stato, Sez. III, 7 maggio 2012 n. 2619 cit; Sez. V 5 agosto 2011, n. 4704).
6.- Sulla base di tali considerazioni l’appello deve essere accolto.
Il T.A.R., infatti, non avrebbe dovuto considerarsi privo di giurisdizione – e conseguentemente dichiarare inammissibile il ricorso – perché, nella fattispecie, il ricorso risultava notificato prima del suindicato termine di decadenza.
L’appellata sentenza del T.A.R. per la Puglia deve essere quindi annullata, con il conseguente rinvio della questione allo stesso T.A.R., ai sensi dell’art. 105 del c.p.a.
Le spese di giudizio, considerata la particolarità della vicenda, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la sentenza del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, Sezione I n. 1255 del 21 aprile 2001 e dispone il rinvio della questione allo stesso T.A.R., ai sensi dell’art. 105 del c.p.a.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 26 ottobre e del 9 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)