Approvazione graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami a tempo indeterminato 4 posti di dirigente ambientale – Consiglio di Stato, Sentenza n.5750/2012
signora Antonia Ranaldo, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;
contro
Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania, rappresentata e difesa dall’avv. Innocenzo Militerni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera, n. 29;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 3980/2011, resa tra le parti, concernente approvazione graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami a tempo indeterminato 4 posti di dirigente ambientale
Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza n. 5750/2012 del 14.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avvocato Abbamonte e l’avvocato Sambiagio, per delega dell’avvocato Militerni;
1. Il presente ricorso per ottemperanza viene deciso in forma semplificata ai sensi degli artt. 3, comma 2 e 114, comma 3, cod. proc. amm.
Pertanto, si omette l’esposizione degli intricati fatti di causa, che sono stati lumeggiati in modo chiaro e sintetico nel ricorso per ottemperanza.
2. E’ chiesta l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 4 luglio 2011, n. 3980 che, in esito ad un complesso contenzioso riguardante una procedura concorsuale indetta dall’ARPAC, ha disposto che la graduatoria del concorso doveva intendersi riformulata con collocazione dell’odierna ricorrente al quarto posto, con punti 73,70, in luogo dell’originario settimo posto, e pertanto in “posizione utile per la stipulazione del contratto” (pag. 14 della sentenza).
3. Con il ricorso per ottemperanza si espone che il direttore generale dell’ARPAC, con deliberazione 7 novembre 2011, n. 393, ha annullato la graduatoria originaria ed ha approvato la graduatoria definitiva, collocandovi la ricorrente al quarto posto con punti 73,70, come disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato.
4. Si lamenta che l’ottemperanza non sarebbe stata completata, perché non ha fatto seguito la stipulazione del contratto di lavoro, nonostante due diffide notificate in data 14 ottobre 2011 e 16 dicembre 2011.
5. La causa era stata chiamata una prima volta all’udienza del 4 maggio 2012.
In vista di tale udienza l’Amministrazione depositava in data 30 aprile 2012 una memoria di costituzione in cui dichiarava che “l’A.R.P.A.C. ha in corso di approvazione i provvedimenti diretti ad eseguire il giudicato…”.
Per l’effetto, la causa veniva rinviata.
6. La causa è stata nuovamente fissata per l’udienza del 12 ottobre 2012.
Con memoria depositata in data 26 settembre 2012 la ricorrente lamenta che:
– in data 3 maggio 2012 l’Ente la ha invitata a presentare la documentazione necessaria per l’assunzione, entro trenta giorni;
– a tanto la ricorrente ha provveduto in data 21 maggio 2012;
– l’assunzione è stata subordinata dall’Ente al completamento degli incarichi assegnati alla ricorrente nella precedente posizione presso il medesimo Ente e al godimento delle ferie residue nella precedente posizione, situazioni entrambe verificatesi;
– l’assunzione sarebbe dovuta avvenire a luglio, ma non è ancora stata formalizzata.
Pertanto la ricorrente insiste per l’ottemperanza.
7. La sentenza del Consiglio di Stato di cui oggi si chiede l’ottemperanza è stata impugnata con ricorso per revocazione dalla signora Silvana Del Gaizo, che risultava collocata al primo posto dell’originaria graduatoria, e che risulta esclusa dal concorso in base a detta sentenza.
Il ricorso, n. 7846/2011, risultava fissato per la decisione di merito il 13 aprile 2012, ma la causa è stata rinviata ad altra data, su istanza di parte.
La pendenza del ricorso per revocazione non è tuttavia impeditiva dell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, che è esecutiva e non risulta sospesa.
8. Dalla sentenza discende l’obbligo puntuale, per l’ARPAC, di collocare la odierna ricorrente al quarto posto della graduatoria.
Non discende, invece, anche l’obbligo per la p.a. di stipulare il contratto di lavoro.
E’ infatti principio ricorrente che l’inserimento dei candidati in graduatoria non determina ex se un diritto all’assunzione, dovendosi tener conto di eventuali mutamenti della situazione di fatto e diritto tra la data di espletamento del concorso e la data della successiva determinazione di avvalersi o meno dell’attività lavorativa di chi sia stato utilmente collocato in graduatoria.
Non è tuttavia dubbio che l’inserimento in graduatoria ingenera una legittima aspettativa a conseguire l’assunzione, e che l’amministrazione è tenuta ad adottare tempestivamente, in senso affermativo o negativo, i provvedimenti conseguenti all’inserimento in graduatoria.
In virtù del giudicato l’amministrazione è dunque obbligata a determinarsi tempestivamente in ordine all’assunzione (in senso positivo o negativo), e, in caso di provvedimento ostativo, a indicare le puntuali ragioni che impediscono l’assunzione a fronte di una graduatoria approvata.
In altri termini, l’amministrazione pubblica – se anche ritiene che vi sia un ostacolo di ordine giuridico per l’assunzione (o la nomina) di chi sia stato utilmente collocato in una graduatoria di un concorso – deve emanare un formale atto che contenga le proprie determinazioni, sia per esigenze di trasparenza che per consentire la tutela giurisdizionale dell’interessato (nell’eventuale giudizio di cognizione che questi intenda in ipotesi attivare).
Occorre pertanto ordinare all’ARPAC di completare sotto tale profilo l’esecuzione della sentenza, entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione.
9. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’ARPAC di completare l’esecuzione della sentenza, entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione, con un atto che verifichi se sussistono i presupposti di fatto e di diritto per disporre l’assunzione della ricorrente.
Spese compensate
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2012
IL SEGRETARIO