Affidamento servizio di noleggio e lavaggio biancheria e materasseria – Consiglio di Stato sentenza n.5743/2012
sul ricorso numero di registro generale 3211 del 2012, proposto da:
Lavanderia Industriale Cipelli s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Fera e Giuseppe C. Salerno, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Fera in Roma, via Slatater n. 3;
contro
Lavanderia Industriale ZBM s.r.l.;
nei confronti di
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta n. 142; Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, Regione Lombardia, Servizi Italia s.p.a.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE I n. 00917/2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di noleggio e lavaggio biancheria e materasseria
Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza n. 5743/2012 del 14.11.2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2012 il Cons. Angelica Dell’Utri e uditi per le parti gli avvocati Fera e Cattani su delega di Ferrari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’appello in epigrafe Lavanderia Industriale Cipelli s.r.l., mandante di r.t.i. (con mandataria Servizi Italia s.p.a.) affidatario, in virtù di gara indetta dall’Azienda ospedaliera della provincia di Pavia, del servizio di noleggio e lavanderia di biancheria e materasseria, nonché affidatario di analogo servizio presso l’Azienda ospedaliera della provincia di Lodi a seguito dell’adesione di quest’ultima al contratto stipulato col primo Ente, ha chiesto la riforma della sentenza 28 marzo 2012 n. 917 del TAR per la Lombardia, sede di Milano, sezione prima, non risultante notificata, con la quale, in parziale accoglimento di ricorso proposto da Lavanderia Industriale ZBM s.r.l., è stata annullata la deliberazione 12 luglio 2011 n. 639 del Direttore generale della detta Azienda ospedaliera della provincia di Lodi, di adesione alla procedura in questione.
L’Azienda ospedaliera di Pavia si è costituita in giudizio, ha depositato l’atto di rinuncia di Lavanderia Industriale ZBM s.p.a. (succeduta a Lavanderia Industriale ZBM s.r.l., come da visura ordinaria C.C.I.A:A. di Trento, in atti) al ricorso di primo grado ed agli effetti della sentenza appellata in questa sede, con compensazione di spese, ed in memoria ha chiesto che il detto ricorso di primo grado sia dichiarato improcedibile con annullamento senza rinvio della sentenza appellata e dichiarazione di improcedibilità dell’appello di Lavanderia Industriale Cipelli, ovvero, in subordine, che lo stesso appello sia accolto.
All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione.
Il collegio rileva che l’atto denominato “di rinuncia” di Lavanderia Industriale ZBM risulta inoltrato per la notifica alle controparti, ma non depositato dalla parte rinunciante a norma dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm..
Tuttavia, lo stesso art. 84 prevede al comma 4 che “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
Nella specie, l’anzidetto atto rivela evidentemente il disinteresse di Lavanderia Industriale ZBM non solo a proseguire il giudizio in questa sede, davanti alla quale nemmeno si è costituita, ma a conseguire gli stessi effetti della sentenza appellata, ad essa favorevole. In altri termini, vi è prova univoca, rappresentata da tale atto e dal comportamento processuale della stessa parte, del venir meno di ogni suo interesse alla controversia.
Pertanto, non resta al Collegio che dar atto della improcedibilità del ricorso di primo grado proposto da Lavanderia Industriale ZBM s.r.l., con conseguente annullamento senza rinvio della stessa sentenza e declaratoria di improcedibilità dell’appello in esame per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di entrambi i gradi possono restare compensate, stante la mancata opposizione delle parti presenti alla relativa proposta dell’appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado proposto da Lavanderia Industriale ZBM s.r.l. e, per l’effetto, annulla senza rinvio la stessa sentenza e dichiara improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)