Tributaria

La società estinta non estingue il debito passato al liquidatore – Ctp Torino Sentenza 124/15/12

 

 

Se considerato responsabile delle imposte non versate dalla compagine è lui a dover versare quanto dovuto o a dover dimostrare l’inconsistenza delle maggiori imposte accertate

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non serve a evitare il soddisfacimento dei crediti tributari: il liquidatore può essere ritenuto responsabile del mancato pagamento dei debiti con il Fisco della compagine e, dunque, chiamato a rispondere in proprio per le imposte non versate dalla società estinta.
In questo senso si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Torino (sentenza 124/15/12 del 24/10/2012) proprio in tema di società di capitali cessate e cancellate dal registro delle imprese, segnando una vittoria per l’Amministrazione finanziaria, che aveva contestato la responsabilità del liquidatore.

Nella fattispecie oggetto di causa, la direzione provinciale II di Torino aveva notificato un avviso di accertamento al liquidatore di una società di capitali, attribuendogli la responsabilità personale prevista dall’articolo 36 del Dpr 602/1973 per il mancato pagamento delle imposte da parte della società cessata.
In particolare, a seguito di un controllo dell’ufficio per più annualità, la contabilità della società era risultata inattendibile ed era stata rilevata l’antieconomicità dell’attività svolta, condotta che il liquidatore non era stato in grado di giustificare. Da queste circostanze erano scaturiti accertamenti divenuti definitivi.

Nel caso in esame è emersa in modo palese la responsabilità del liquidatore che non poteva ignorare la situazione della società. I giudici hanno infatti sottolineato “la posizione del ricorrente, che – al momento di assumere la carica di “liquidatore” – era perfettamente consapevole del comportamento antieconomico della società“.
Conseguentemente, il Collegio giudicante ha ritenuto pienamente legittimo ed efficace l’avviso di accertamento della responsabilità del liquidatore.

In ordine all’onere probatorio, la Commissione tributaria ha stabilito che “incombe al liquidatore, per contestare la pretesa fiscale, l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti del debito (quali la mancanza di attività nel patrimonio sociale) ovvero l’incertezza del debito stesso“.

Infine, la Ctp di Torino ha ribadito che “la responsabilità del liquidatore per le imposte non versate configura un debito proprio, derivante dall’inosservanza di uno specifico obbligo di legge che non presuppone alcuna coobbligazione del liquidatore nel debito tributario della società, ma un’obbligazione per “fatto proprio” basata sulla mera esistenza e definitività di quel debito“.

La sentenza mostra un passo in avanti a vantaggio dell’Amministrazione finanziaria, soprattutto, per la riscossione dei crediti erariali nei confronti di società estinte. Non basta cancellare una società di capitali dal registro delle imprese per evitare il pagamento delle somme dovute all’Erario, poiché in tali casi può trovare applicazione l’articolo 36 del Dpr 602/1973 che, al primo comma, stabilisce la responsabilità del liquidatore per i debiti tributari della società, qualora non adempia all’obbligo di pagare le imposte con le attività della liquidazione.

Serafina Passantino – Nuovofiscooggi.it

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