Gli eurogiudici chiamati a pronunciarsi su una questione che riguarda il possibile scomputo, dalla tassazione nazionale, dei tributi esteri, pure se non corrisposti
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda alcuni chiarimenti che si sono resi necessari a seguito dell’applicazione di una precedente sentenza della Corte del 2006. La sentenza, di cui al procedimento C-446/04, riguardava il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da società non residenti rispetto a società residenti.
I fatti all’origine della controversia
Secondo i togati della Corte di giustizia europea una normativa nazionale che applica ai dividendi nazionali il regime di esenzione e differentemente ai residenti di origine estera l’imputazione, non osta al diritto dell’Unione soltanto se il livello di tassazione complessiva sia eguale nelle due tipologie di dividendi. Di conseguenza alle società stabilite all’estero deve essere riconosciuto un credito di imposta pari all’ammontare dell’imposta estera o a quella versata dalla società madre. In seguito all’attuazione pratica di quanto statuito da sentenza, di cui al procedimento C-446/04, sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in merito al trattamento dei dividendi di fonte estera rispetto a quelli prodotti nel territorio nazionale. I giudici europei oggi sono stati chiamati a pronunciarsi, in particolare, sul possibile scomputo, dalla tassazione nazionale, delle imposte estere anche se non versate.
L’equivalenza fiscale dei dividendi
Gli articoli 49 TFUE e 63 TFUE stabiliscono che gli Stati membri, nelle more di un sistema contro la doppia imposizione economica nel caso di dividendi versati a soggetti residenti da società residenti, sono obbligati a prevedere un equivalente trattamento ai dividendi versati a soggetti residenti da società non residenti. Un tale sistema consente uno stesso onere fiscale sui dividendi distribuiti da società non residenti a soggetti residenti. Il fine ultimo di tali disposizioni è garantire una equivalenza fiscale tra l’onere tributario sui dividendi di origine nazionale e quello sui dividendi di origine estera. Nella fattispecie in esame tale equivalenza è garantita attraverso un sistema che vede, per i dividendi di origine nazionale, il cd metodo dell’esenzione mentre per i dividendi di origine estera, il cd metodo dell’imputazione. Quindi con il primo metodo i dividendi maturati da società residenti nel territorio dello Stato sono esentati, in considerazione dell’imposta sulle società che a loro si applica. Nel metodo dell’imputazione, invece, ai dividendi percepiti da soggetti residenti nel Regno Unito, derivanti da partecipazioni in società stabilite all’estero, occorre imputare, appunto, le imposte versate all’estero in modo tale da scontare dalle imposte nazionali quanto già versato in altro Stato membro. Ma, come già sottolineato dai giudici europei, un eventuale discordanza tra l’imposizione nominale e quella che effettivamente grava sui dividendi distribuiti verrebbe giustificata soltanto dal perseguimento, per lo Stato membro che lo consente, di fini di interesse generale che, però, abbiano uno stretto nesso con l’oggetto del sistema di tassazione nazionale.
Il versamento della capogruppo
I giudici, in particolare, hanno dovuto approfondire quanto in precedenza pronunciato nella sentenza. In particolare, hanno sottolineato che il metodo di imputazione, per i dividendi di fonte estera, può essere applicato anche nel caso in cui l’imposta all’estero non sia stata versata o versata soltanto parzialmente. In tal caso, nel sistema di tassazione nazionale, è usufruibile un credito di imposta per ritenute operate all’estero. Questo anche laddove il versamento dell’imposta estera sia inglobato nella tassazione di gruppo ed effettuato dalla società madre. Questo in quanto, argomentano gli eurogiudici, le fattispecie non inficiano quanto già espresso nella citata sentenza sul trattamento dei dividendi di fonte estera.
La pronuncia della Corte
Gli eurogiudici hanno ribadito che il diritto dell’Unione, segnatamente agli articoli 49 e 63 TFUE, non ammette una normativa nazionale che esenti, da un lato, i dividendi di origine nazionale e, dall’altro, assoggetti a imposizione i dividendi di origine estera. Questo nel caso in cui, seppur venga riconosciuto, alle società con dividendi di fonte estera, un credito di imposta che non sia tale da compensare il regime di esenzione per i dividendi nazionali determinando un onere fiscale maggiormente gravoso per i dividendi di origine estera. Nella pronuncia resa nel procedimento C-35/11, i togati europei, non soltanto ribadiscono quanto già pronunciato ma chiariscono come quanto espresso in precedenza si deve ritenere valido anche nel caso in cui l’imposta estera sia stata parzialmente versata o non interamente versata dalla società non residente. Ovvero, nel caso in cui l’imposta estera sia stata versata dalla società madre nell’ambito del regime di tassazione di gruppo.
Fonte: procedimento C-35/11