Stabilizzazione personale precario,mancato scorrimento idonei concorso infermieri. Consiglio di Stato Sentenza 5713/2012
sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2012, proposto da Fabio Prence, Fabio Ingrosso, Vito Vammacigna, Francesco Torsello, Sandro Cairo, Andrea D’Agostino, Pietro Caroli, Davide Verifica, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Pio Torcicollo in Roma, via Carlo Mirabello, n.11;
contro
– la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
– l’ Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Lorenzo Durano;
per la revocazione:
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. III n. 05012/2011, resa tra le parti, concernente stabilizzazione personale precario – mancato scorrimento idonei concorso infermieri
Visto il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;
Viste le note a difesa della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza n.5713 del 13.11.2012
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Russo, su delega di Parato, Volpe, Sticchi Damiani e Durano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor Fabio Prence, unitamente agli altri litisconsorti indicati in epigrafe, dipendenti a tempo determinato della A.S.L. di Brindisi ed inseriti quali idonei non vincitori nella graduatoria formata dalla stessa Azienda sanitaria per il reclutamento di 75 infermieri professionali, approvata con determinazione dirigenziale nel gennaio 2007, proponeva ricorso avanti al T.A.R. contro la delibera della Giunta regionale della Puglia 15.10.2007, n. 1657, di approvazione del piano di stabilizzazione dei lavoratori precari già in servizio presso le AA.SS.LL. della Regione, assumendone, in particolare l’illegittimità nella parte in cui reca il divieto di procedere ad assunzioni di personale inserito in graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci.
Con sentenza n. 125 del 19 gennaio 2008 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
La sentenza era confermata in grado di appello con decisione di questa Sezione n. 5012 del 2011.
Avverso tale ultima decisione è ora proposto ricorso per revocazione con il quale si assume la sussistenza, sotto plurimi profili, dell’errore revocatorio di cui al n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., essendo il decisum, nelle prospettazioni dei ricorrenti, fondato sulla supposizione di fatti la cui verità risulta incontrastabilmente esclusa e su altri di cui è stata erroneamente supposta l’esistenza, malgrado fossero positivamente dimostrati alla stregua delle produzioni documentali.
La Regione Puglia, costituitasi in giudizio, ha negato la sussistenza degli estremi per la configurazione dell’ errore revocatorio ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Si è altresì costituita in resistenza formale l’ Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
All’udienza del 19 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. La sentenza di cui si domanda la revocazione ha assorbito ogni questione sollevata in via preliminare dalla Regione convenuta in ordine all’ omessa evocazione in giudizio di soggetti in posizione di controinteresse rispetto alla domanda di annullamento della delibera n. 1657 del 2007, nonché per la mancata l’impugnazione di atti applicativi della delibera stessa.
Stante l’assenza di ogni esplicita pronunzia sul punto controverso, si configura inammissibile il motivo dedotto.
Detto motivo, infatti, assume a riferimento fatti che si assumono rilevanti ai fini della corretta introduzione del ricorso in prime cure, non oggetto tuttavia di esame ai fini del decidere da parte del collegio giudicante. Si è, quindi, al di fuori dell’ambito di applicabilità dell’art. 394, n. 4, c.p.c., ove si consideri che il thema decidendum non ha affatto investito le questioni pregiudiziali, in base a scelta selettiva dell’organo giudicante per ragioni di economica del giudizio.
Si tratta per di più di motivo che, ove accolto, porterebbe alla riedizione di un giudizio inlimine litis circa la sussistenza delle condizioni dell’azione, in palese contrasto con l’interesse dei ricorrenti alla decisione nel merito della controversia.
2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, l’indicazione con gli estremi “31.1.2001, n. 1” della delibera dirigenziale 31.01.2007, n. 1. configura un evidente errore materiale, cui non può ragionevolmente ricondursi una non corretta percezione delle risultanze processuali e tantomeno con effetto determinante sulla decisione adottata.
2.2. Le restanti deduzioni circa il quadro normativo applicabile agli effetti dello scorrimento della graduatoria configurano una riedizione del giudizio di legittimità che è inammissibile in sede di ricorso per revocazione.
L’organo giudicante ha, invero, preso in considerazione i testi provvedimentali e di legge cui le parti hanno dato rilievo ai fini della soluzione della controversia, senza incorrere in omissioni, e su di essi ha fondato il proprio convincimento.
Correttamente la resistente Regione Puglia invoca al riguardo l’arresto della giurisprudenza in base al quale “l’errore di fatto che legittima la revocazione consiste in un travisamento della risultanze processuali, non di certo in una pretesa inesattezza nella valutazioni delle risultanze” (Cons. St, Sez. VI, n. 5625 dell’ 8 settembre 2009).
2.3. Anche il terzo motivo di impugnativa impinge su punti controversi della sentenza n. 5012 del 2011.
Deducono, invero, i ricorrenti “rilevanti incongruenze” nelle conclusioni dell’organo giudicante, quanto al rilievo assegnato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 2011, che si è pronunziata sul bilanciamento delle regole di accesso mediante concorso al pubblico impiego con le esigenze di stabilizzazione di personale precario. Sottolineano, inoltre, l’opportunità, ai fini del decidere, di una disamina della decisione dell’ Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, intervenuta dopo che l’appello è stato trattenuto per la decisone, che ha affermato taluni principi in tema di scorrimento delle graduatorie concorsuali.
Quando al primo profilo non è in discussione che il giudice abbia apprezzato nel suo contenuto essenziale la sentenza della Corte Costituzionale prima menzionata, pervenendo al convincimento che con essa la consulta “non ha inteso stabilire un ordine di priorità fra stabilizzazione e scorrimento delle graduatorie”.
Detta conclusione non è sindacabile nel merito in sede di ricorso per revocazione, ai fini di privilegiare l’opposta tesi, trattandosi di mezzo di impugnazione che non dà luogo ad un ulteriore grado di appello per mettere discussione l’ iter logico ed interpretativo osservato dal giudice del merito.
Quanto precede vale anche con riguardo al secondo profilo di doglianza, con il quale viene introdotto un motivo di contestazione in punto di diritto del decisum, per di più con richiamo a sopravvenienze (A.P. n. 14 del 2011) che non erano state acquisite nella causa definita con la sentenza n. 5012 del 2011.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.
In relazione agli interessi coinvolti dalla controversia sussistono motivi per compensare fra le parti spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)