Amministrativa

Determinazione del trattamento di fine rapporto – Consiglio di Stato Sentenza 5710/2012

sul ricorso numero di registro generale 6307 del 2008, proposto da:
Gran Sasso Acqua S.p.A. già Cogeri, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Costantino Tessarolo, con domicilio eletto presso Costantino Tessarolo in Roma, via Cola di Rienzo 271;
contro
Lucantonio Raffaele, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Cinque, con domicilio eletto presso Filippo Lattanzi in Roma, via G.P. da Palestrina,47;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO, L’AQUILA, n. 00095/2008, resa tra le parti, concernente determinazione del trattamento di fine rapporto;

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n.5710/2012 del 12.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale di Raffaele Lucantonio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati C. Tessarolo, A. Musenga su delega di F. Lattanzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Raffaele Lucantonio veniva assunto nel 1961 dalla Cassa del Mezzogiorno con funzioni presso il settore risorse idriche, transitava nel 1983 nei ruoli della Regione Abruzzo e nel 1993 passava alle dipendenze del Consorzio Comprensoriale per la Gestione delle Opere Acquedottistiche, venendo collocato a riposo alla fine dello stesso anno.
Detto Consorzio veniva poi fuso con altra Azienda pubblica locale attiva nel settore idrico, venendo a formare il Consorzio per la gestione delle risorse idriche Co.Ge.Ri. ed a tale Consorzio si rivolgeva giudizialmente il Lucantonio, lamentando la mancata corresponsione di parte del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) e di una serie di quote di voci stipendiali; il Pretore del Lavoro ed in sede di appello il Tribunale dell’Aquila dichiaravano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e successivamente il TAR dell’Abruzzo, sede dell’Aquila, in seguito adito, con sentenza n. 95/08 accoglieva in parte il ricorso, valutando tra l’altro il rapporto di lavoro del ricorrente prestato presso tre diversi enti pubblici alla stregua di un rapporto svolto con carattere di unitarietà sotto un unico datore di lavoro.
Con appello notificato il 21 luglio 2008 la Gran Sasso Acqua s.p.a., già Co.Ge.Ri., impugnava la sentenza del TAR dell’Aquila, sostenendo preliminarmente il vizio di incompletezza del contraddittorio del giudizio di primo grado ed inoltre l’errata impostazione delle conclusioni di merito della pronuncia, oggetto altresì di appello incidentale del Lucantonio.
Il Collegio deve rilevare la fondatezza della censura inerente la mancata integrazione del contraddittorio per mancata notifica del ricorso di primo grado alla Regione Abruzzo la quale, pur coinvolta nel giudizio di primo grado quale datore di lavoro del ricorrente, di tale giudizio non è stata parte.
In primo luogo il TAR ha statuito per l’intero rapporto di lavoro intercorso con i vari enti pubblici considerandoli in modo unitario, quindi anche per i dieci anni alle dipendenze con la Regione Abruzzo, ma soprattutto la stessa Regione è stata chiamata dalla sentenza ad un ulteriore esborso di denaro integrativo del t.f.r. già corrisposto al Lucantonio, perciò ad un innegabile pregiudizio diretto avverso il quale la Regione non ha potuto attivare alcuna difesa giurisdizionale.
Per le suesposte considerazioni l’appello della Gran Sasso Acqua s.p.a. deve essere accolto con l’annullamento della sentenza appellata ed il rinvio al primo giudice ed il conseguente assorbimento dell’appello incidentale.
La peculiarità del caso permette la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata con la rimessione alla parte ricorrente in primo grado dell’onere di riassunzione del processo nei termini di cui all’art. 105 co. 3 c.p.a..
Dichiara assorbito l’appello incidentale.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

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