Amministrativa

Giudizio di ottemperanza. Reintegrazione nel posto di lavoro – Consiglio di Stato Sentenza 5705/2012

sul ricorso numero di registro generale 3336 del 2012, proposto da Michele Licandro, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Clarich e Francesco Longo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza del Popolo 18;
contro
Comune di Fontanafredda;
nei confronti di
Liana Gotti;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, SEZIONE I, n. 36/2012, resa tra le parti, concernente ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9317/2010, confermativa della sentenza del medesimo T.A.R. n. 461/1999 – reintegrazione nel posto di lavoro – risarcimento danni.

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n.5605/2012 del 12.11.2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Nicola Gaviano e udito per la parte appellante l’avv. F. Longo;

RILEVATO che l’arch. Licandro ha proposto ricorso al T.A.R. Friuli-Venezia Giulia per ottenere l’ottemperanza della sentenza del medesimo T.A.R. n. 461 del 12.4.1999, confermata dalla pronuncia di questa Sezione n. 9317/2010, che, si è assunto, aveva sostanzialmente riconosciuto il diritto del ricorrente di essere reintegrato nella posizione di Capo Area Tecnica e Tecnico Manutentiva (VIII qualifica funzionale) del Comune di Fontanafredda, dal momento che l’Amministrazione aveva illegittimamente disposto la copertura di tale posto mediante mobilità esterna nel mentre questo non era vacante, bensì di fatto già ricoperto dall’arch. Licandro, che così era stato illegittimamente privato della posizione apicale detenuta;
RILEVATO che con la sentenza n. 36/2012 in epigrafe il Tribunale adìto ha parzialmente accolto il ricorso in ottemperanza, e che avverso tale decisione, nella parte sfavorevole all’interessato, questi ha proposto il presente appello;
RITENUTO che non possono essere condivise le contestazioni mosse con il corrente gravame al capo della sentenza appellata che ha escluso la spettanza all’arch. Licandro della reintegrazione nella posizione di Capo dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva del Comune di Fontanafredda;
CONSIDERATO, infatti, che l’interessato, per poter essere reintegrato nella suddetta posizione (dalla quale è stato a suo tempo rimosso), dovrebbe necessariamente prima vedere ripristinato il rapporto di impiego che lo legava, all’epoca, alla sunnominata Amministrazione, ma che proprio per sua iniziativa è venuto ormai da tempo meno;
RILEVATO che al giudicato della cui esecuzione si discute non potrebbe essere fatto risalire un ipotetico obbligo dell’Amministrazione di ripristinare il precedente rapporto di impiego, per essere questo cessato per causa non imputabile al Comune, bensì determinata da una libera scelta dell’interessato (il quale, tra l’altro, avrebbe potuto a suo tempo agire in giudizio per indurre il Comune a prestare la debita ottemperanza alla sentenza esecutiva del T.A.R. n. 461/1999);
OSSERVATO che non merita censura nemmeno la conclusione del primo Giudice sull’inammissibilità della domanda di condanna del Comune al pagamento delle “…ulteriori somme a titolo di demansionamento, di danno all’immagine e da perdita di chance lavorative da liquidarsi anche in via equitativa”, decisione motivata dalla sentenza in epigrafe con il rilievo che “trattasi di domanda di risarcimento danni ulteriori che non risulta ricompresa nel giudizio di ottemperanza”;
CONSIDERATO, difatti, che avverso tale capo di decisione l’appellante (al di là dell’insistere sulla fondatezza delle proprie pretese) si limita ad opporre che l’art. 112 C.P.A. prevede espressamente la possibilità di proporre azione di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato;
RILEVATO, tuttavia, che le richieste risarcitorie dichiarate inammissibili in prime cure non sono suscettibili di essere qualificate come domande di risarcimento dei danni derivanti da mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato, non essendo state prospettate nell’atto introduttivo del giudizio come tali, e tanto meno connotate nei loro elementi costitutivi ascrivendosi la lamentata lesione all’inosservanza di un giudicato: senza dire che la stessa generica formulazione adoperata dal ricorrente per denominarle è di uso consueto, nella prassi, per veicolare richieste di danni imputati, di solito, direttamente all’attività amministrativa oggetto di giudizio di cognizione;
OSSERVATO, infine, che, qualora le richieste suddette avessero realmente riguardato dei danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato (e dunque, per definizione, danni posteriori alla formazione della cosa giudicata), l’introduzione di simili domande avrebbe richiesto al ricorrente l’adempimento di un particolare – e perciò rivelatorio – onere di allegazione e prova, in considerazione del fatto che nella presente vicenda un “giudicato” potrebbe dirsi formato solo dopo la decisione di questa Sezione n. 9317/2010, vale a dire a ben tredici anni di distanza dai fatti, e quando da circa otto anni l’interessato aveva ormai abbandonato il Comune intimato per passare alle dipendenze di altra Amministrazione;
RITENUTO, alla stregua di tutto quanto precede, che il presente appello deve essere respinto siccome infondato, non essendovi luogo a dare disposizioni sul regolamento delle spese processuali per la mancata costituzione in giudizio degli appellati;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore
Carlo Schilardi, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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